Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23094 del 07/11/2011
Cassazione civile sez. II, 07/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 07/11/2011), n.23094
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24440/2009 proposto da:
B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio dell’avvocato NOSCHESE VINCENZO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FUSCO Saverio, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORDELISI
Antonio, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 527/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del
5.5.09, depositata il 26/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza articolando un unico complesso motivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis (tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata) per effetto delle disposizioni regolanti il processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006. In particolare, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) prevede che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al n. 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.
In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuto il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione (costituente l'”asse portante” della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).
Nel caso in esame mancano del tutto sia il quesito di diritto per la censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, che il momento di sintesi per quella relativa all’art. 360 c.p.c., n. 5.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011