Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23094 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.03/10/2017),  n. 23094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3134-2014 proposto da:

C.G., in qualità di socio Amministratore e legale

rappresentante pro tempore della S.O.S. VIDEO CLUB di

C.G. & C. S.n.c. (P.IVA (OMISSIS)), domiciliata ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO PATELLA;

– ricorrente –

contro

M.M., e M.V. in qualità di soci e

legali rappresentanti della D.P.A. dei F.LLI MARCATTILLI S.n.c.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 268/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.G., quale socio amministratore e legale rappresentante della S.O.S. Video Club snc propone ricorso per cassazione contro M.M. e V., quali soci e legali rappresentanti della D.P.A snc, che non resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che ha rigettato il suo appello alla sentenza del Tribunale di Teramo, che aveva accolto la domanda dei M. per il pagamento di Euro 25416 oltre IVA, dovuta a titolo di residuo prezzo della compravendita in notar B. del 7.1.2002 previo riconoscimento della simulazione della quietanza per l’intero corrispettivo di Euro 74.887 e rigettato la riconvenzionale di restituzione della somma di Euro 49.416, 76 pagata alla Banca di Roma per l’estinzione della ipoteca.

La Corte di appello, riferito del motivo di gravame sui limiti di prova indicati dagli artt. 2722 e 2723 c.c., pur considerando condivisibile l’assunto del C. circa l’erroneità dell’affermazione del Tribunale in ordine all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni dedotta dall’attore per provare la simulazione della quietanza, in applicazione del principio affermato da S.U. 13.5.2002 n. 6877, secondo cui non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, ha statuito che, nella fattispecie, l’affermazione della simulazione della quietanza, non era stata fondata solo sulle risultanze della prova o su indizi ma anche e soprattutto su dati pacifici in quanto non contestati rappresentati dal pagamento della somma di Euro 49.476,36 eseguito dal C. in epoca successiva all’acquisto per far fronte al pagamento dell’ipoteca, a seguito di mutuo contratto dallo stesso con altra Banca, col riconoscimento (v. fax del notaio rogante) del mancato pagamento del prezzo.

Parte ricorrente denunzia 1) violazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., artt. 1417,2697,2700,2722,2723,2726,2729,2730,2732,2733 e 2735 c.c. perchè, a riprova della assoluta fondatezza della eccezione di inammissibilità della prova, nei vari scritti difensivi aveva richiamato la giurisprudenza in materia; 2) vizi di motivazione sulla sussistenza del credito.

Ciò premesso si osserva:

Come dedotto, la Corte di appello, riferito del motivo di gravame sui limiti di prova indicati dagli artt. 2722 e 2723 c.c., pur considerando condivisibile l’assunto del C. circa l’erroneità dell’affermazione del Tribunale in ordine all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni dedotta dall’attore per provare la simulazione della quietanza, in applicazione del principio affermato da S.U. 13.5.2002 n. 6877, secondo cui non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, ha statuito che, nella fattispecie, l’affermazione della simulazione della quietanza, non era stata fondata solo sulle risultanze della prova o su indizi ma anche e soprattutto su dati pacifici in quanto non contestati rappresentati dal pagamento della somma di Euro 49.476,36 eseguito dal C. in epoca successiva all’acquisto per far fronte al pagamento dell’ipoteca, a seguito di mutuo contratto dallo stesso con altra Banca, col riconoscimento (v. fax del notaio rogante) del mancato pagamento del prezzo.

Il PG ha chiesto l’accoglimento del 1^ motivo perchè la Corte distrettuale, pur avendo espressamente sostenuto di condividere i principi affermati da S.U. 69877/02, non ha tratto le dovute conclusioni, valorizzando, al fine di dimostrare la fittizietà (simulazione assoluta) della quietanza di versamento del prezzo, contenuta nell’atto pubblico, elementi indiziari, integrativi di una inammissibile prova per presunzioni, pur dando atto che non vi era stata ammissione, da parte del C., della fittizietà del quietanzato versamento del prezzo ed avendo, anzi, il predetto acquirente giustificato l’intervenuta estinzione del mutuo a sue spese (benchè pattiziamente ne fossero stati obbligati gli alienanti M.) con l’esigenza di scongiurare il pericolo di una azione esecutiva da parte dell’Istituto mutuante.

Ha argomentato trattarsi di apprezzamento di elementi indiziari, integrativi della prova per presunzioni, che non avrebbe dovuto in radice trovare ingresso, come fondatamente sostenuto dal convenuto-appellante, odierno ricorrente.

Irrilevante, a tal punto, lo scrutinio di altrettanti elementi indiziari (quali il rilascio di fatture da parte degli alienanti e la restituzione dai predetti operata di somme loro mutuate), elementi che avrebbero dovuto confermare la veridicità del versamento del prezzo quietanzato, come documentato dall’atto pubblico del 7.1.2002.

Ritiene la Corte di condividere la richiesta del PG non risultando applicati principi consolidati con la conseguenza che va accolto il primo motivo con assorbimento del secondo.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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