Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23093 del 18/08/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 18/08/2021), n.23093
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
M.J., rappr. e dif. dall’avv. Lorenzo Minacapilli,
lorenzo.minacapilliavvocatienna.legalmail.it, del foro di Enna, come
da procura allegata in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr e dif. ex
lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è
domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– costituito –
per la cassazione del decreto Trib. Palermo 5.3.2020, n. 1849/2020,
R.G. 13086/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.
Massimo Ferro alla camera di consiglio del 20.4.2021.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. M.J. impugna il decreto Trib. Palermo 5.3.2020, n. 1849/2020, R.G. 13086/2018 che ha rigettato il ricorso contro il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva negato la protezione internazionale, in tutte le misure, nonché il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
2. il tribunale, per quanto qui d’interesse, ha ritenuto: a) insussistenti, già nel racconto, i tratti della persecuzione politica, né avendo l’appartenenza al gruppo di opposizione B.N.P. indotto il ricorrente all’espatrio; b) insussistente ogni rischio di danno grave da sanzione penale estrema o trattamento degradante, posto che il richiedente avrebbe lasciato il Bangladesh solo per timore di ritorsioni da parte dei familiari di una minorenne investita ed uccisa, né avendo fatto valere le proprie ragioni nel Paese, con riguardo al riconosciuto omicidio colposo; c) assente il conflitto armato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nella regione di provenienza, secondo le fonti acquisite; d) esclusi i presupposti della protezione umanitaria, per genericità della domanda e difetto già di allegazione della vulnerabilità, anche in ragione sia del pregresso radicamento familiare ed occupazionale nel Bangladesh, sia della insufficienza quale elemento in sé della illustrata condizione lavorativa, come esempio di integrazione raggiunta, non bastevole;
3. il ricorso è su quattro motivi; ad esso resiste il Ministero che si è costituito.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il ricorso si contestano: a) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 laddove il tribunale avrebbe condiviso il giudizio di non credibilità del narrato espresso dalla competente commissione, omettendo ogni cooperazione istruttoria; b) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,5,6,7 e 8 nonché 1 Conv. Ginevra avendo il tribunale trascurato il rischio di persecuzione politica del richiedente; c) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 ritenendosi erronea la negata esposizione a rischio grave, come una punizione popolare (linciaggio dalla folla, dapprima e poi misure afflittive del capo villaggio, parente della vittima dell’incidente cagionato) e la esclusione del conflitto armato; d) omessa considerazione dei presupposti della vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria;
2. considerato che, con ordinanza interlocutoria n. 28316 dell’11 dicembre 2020, è stata rimessa al Primo Presidente, per l’attribuzione alle Sezioni Unite, della questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili;
3. ritenuto opportuno il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della predetta decisione.
P.Q.M.
la Corte rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021