Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23093 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. II, 07/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 07/11/2011), n.23093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18019/2009 proposto da:

A.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA BISCIONE 95, presso lo studio dell’avvocato ALTIERI

ANTONELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ACCONCIA Pasquale,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2886/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

25.6.08, depositata il 15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza con due motivi ex art. 360 c.p.c., n. 3. I quesiti proposti sono i seguenti: 1) “accerti la Corte se vi era stata violazione e falsa applicazione dell’art. 880 cod. civ. e art. 934 cod. civ. “; 2)” accerti la Corte se vi sia stata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”.

2. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte ricorrente ha depositato memoria tardiva (data deposito 20 giugno 2011, data udienza 24 giugno).

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis (tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata) per effetto delle disposizioni regolanti il processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006. In particolare, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) prevede che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al n. 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della suprema Corte che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti, ratione temporis, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuto il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l’asse portante della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).

Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, per quanto qui rileva, occorre osservare che i quesiti proposti si risolvono in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Ciò ne determina l’inammissibilità alla luce dei pertinenti precedenti di questa Corte (ordinanza, sez. 1, n. 19892/2007 e, più recentemente, sentenza, sez. 3, n. 11535/2008 e ordinanza, sez. 3, n. 16569/2008).

In definitiva “il quesito non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della S.C. in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciamone di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare” (S.U. sent. n. 3519/2008, cit.).

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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