Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23093 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.03/10/2017),  n. 23093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15784-2013 proposto da:

G.A., ((OMISSIS)) deceduto e per esso gli eredi

R.M. ((OMISSIS)), G.R. ((OMISSIS)), G.G.

((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE SQUASSABIA giusta procura

speciale (OMISSIS) per Notaio dott. L.A. di (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

Z.G., ((OMISSIS)) deceduto e per esso gli eredi, i figli

Z.L. e Z.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA B. TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ETTORE VERINO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LUIGI FIOCCO, MARCO BRIGHENTI giusta procura speciale del (OMISSIS)

per Notaio dott. L.A. di (OMISSIS);

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

D.B.N., ((OMISSIS)), D.B.R. ((OMISSIS)),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO BELLELLI;

– c/ricorrenti al ricorso principale ed all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1113/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia;

udito l’Avvocato MARIO ETTORE VERINO, difensore del controricorrente

e ricorrente incidentale, che ha chiesto l’estinzione del processo

per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che le parti hanno rispettivamente rinunziato al ricorso principale ed incidentale chiedendo la compensazione delle spese per cui non bisogna provvedere sulle stesse.

PQM

 

Dichiara estinto per rinunzia il procedimento di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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