Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23093 del 03/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 03/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.03/10/2017), n. 23093
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15784-2013 proposto da:
G.A., ((OMISSIS)) deceduto e per esso gli eredi
R.M. ((OMISSIS)), G.R. ((OMISSIS)), G.G.
((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE SQUASSABIA giusta procura
speciale (OMISSIS) per Notaio dott. L.A. di (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
Z.G., ((OMISSIS)) deceduto e per esso gli eredi, i figli
Z.L. e Z.P., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA B. TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO
ETTORE VERINO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
LUIGI FIOCCO, MARCO BRIGHENTI giusta procura speciale del (OMISSIS)
per Notaio dott. L.A. di (OMISSIS);
– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
D.B.N., ((OMISSIS)), D.B.R. ((OMISSIS)),
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio
dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIORGIO BELLELLI;
– c/ricorrenti al ricorso principale ed all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1113/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 16/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/06/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per
intervenuta rinuncia;
udito l’Avvocato MARIO ETTORE VERINO, difensore del controricorrente
e ricorrente incidentale, che ha chiesto l’estinzione del processo
per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che le parti hanno rispettivamente rinunziato al ricorso principale ed incidentale chiedendo la compensazione delle spese per cui non bisogna provvedere sulle stesse.
PQM
Dichiara estinto per rinunzia il procedimento di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017