Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23092 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 22/10/2020), n.23092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5244/2015 R.G. proposto da

S.I.L.P. Società Industriale Lavorazioni Plastiche SUD S.r.l., C.F.

(OMISSIS), con sede in (OMISSIS), rapp.ta e difesa, giusta procura a

margine del ricorso, dall’avv. Laila Perciballi del Foro di Roma,

elett. dom.ta presso il di lei studio in Roma, Via T. Campanella n.

41/G;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sez. Stacc. di Latina n. 5196/40/2014, depositata il 19 agosto 2014,

non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Nocella Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La SILP Sud S.r.l. ricorre, con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 23.02.2015, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR del Lazio, Sez. Stacc. di Latina, ha respinto l’appello dalla medesima proposto contro la sentenza n. 271/04/2011 della CTP di Frosinone che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento N. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate di Frosinone per il pagamento di IRES ed IRAP risultate dovute dalla Società all’esito di rettifica della denuncia dalla medesima presentata per l’anno 2006, nonchè contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa sulla scorta dello stesso da Equitalia GERIT s.p.a..

La CTR, dopo aver riprodotto dettagliatamente le argomentazioni della ricorrente appellante (pagg.1-4) e dell’Agenzia resistente (pagg.5-13), ha manifestato piena condivisione della statuizione della CTP, della quale ha sintetizzato gli argomenti decisivi esposti in ordine alle diverse questioni controverse; a questi ha aggiunto ulteriori elementi indiziari, ritenuti particolarmente rilevanti al fine di ricavare l’insussistenza soggettiva delle varie operazioni oggetto di ripresa fiscale: così le modalità dei pagamenti delle fatture emesse dalla D&B e dalla Ferroimpianti, che hanno rivelato essere gli stessi percepiti di fatto dalla Branson Ultrasuoni s.r.l., Società produttrice dei macchinari; così le anomalie e lacune della documentazione (scomparsa) relativa a trasporto, consegna e collaudo dei macchinari, la inadeguata documentazione relativa al preteso inizio dell’attività nello stabilimento di Benevento, l’accertamento del mancato versamento dell’IVA da parte delle Società fornitrici dei macchinari. Alla stregua di tutte le riportate considerazioni la CTR ha ritenuto che l’Agenzia avesse adeguatamente provato, mediante una molteplicità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, la fattuale inesistenza di dette Società e, quindi, l’inesistenza soggettiva delle operazioni di vendita.

Il ricorso è articolato in due motivi.

L’Agenzia si è costituita notificando controricorso.

All’esito della camera di consiglio del 13 dicembre 2019 la Corte ha deciso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dopo aver ripercorso l’intera vicenda accertativa e processuale (pagg.8-20), la Società ricorrente denuncia, nel primo motivo, violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 27Cost., comma 2 e dell’art. 6Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed omesso esame, per aver tenuto conto di pronunce penali non definitive, violando la relativa presunzione di non colpevolezza; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4-5 non aver esaminato la documentazione prodotta in giudizio a confutazione dell’avversa allegazione sul medesimo punto.

Con il secondo motivo la Società ricorrente denuncia svariate ipotesi di violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: del D.P.R. n. 633 del 1972,, artt. 17 e 19 e della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis (come modificato dal D.L. n. 16 del 2012) ed omessa analisi di prove rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa l’accertata esistenza oggettiva delle operazioni documentate dalle fatture passive portate in detrazione; in particolare deduce l’omesso esame e l’assenza totale, nella motivazione di secondo grado, di riferimento a specifici documenti relativi a fatti decisivi già evidenziati e documentati in entrambi i gradi di giudizio e nei motivi di appello (esistenza delle società fornitrici, esistenza dello stabilimento, esistenza dei beni forniti) e risultanti dalla sentenza n. 645/2011 del Tribunale di Frosinone, dai quali la CTR avrebbe dovuto evincere la concreta operatività di ciascuna delle Società ritenute cartiere e, quindi, la sussistenza anche soggettiva delle operazioni di fornitura, la cui IVA passiva era stata detratta; violazione di legge in ordine all’individuazione delle operazioni soggettivamente inesistenti, per non avere considerato che nella sentenza penale del Tribunale di Frosinone sarebbe stata verificata l’effettività dei pagamenti relativi a tutte le operazioni contestate, con conseguente deduzione dell’inconsapevolezza della SILP circa eventuali frodi commesse dagli operatori a monte; violazione delle norme in tema di ripartizione dell’onere della prova circa la soggettiva inesistenza delle operazioni e del divieto di utilizzare presunzioni de praesumpto, in presenza della prova documentale dell’avvenuto sostenimento dei costi, deducibili dalle fatture regolarmente annotate; violazione del principio dell’affidamento e della buona fede dell’accertata ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10 e della VI Dir. CEE: in presenza di elementi attestanti che la SILP aveva ricevuto le rispettive prestazioni in buona fede e nella inconsapevolezza di meccanismi fraudolenti posti in essere dai fornitori, la CTR avrebbe dovuto applicare i principi giuridici nazionali e comunitari (invocando giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e di questa Corte) che escludono l’indetraibilità dell’IVA effettivamente corrisposta per operazioni soggettivamente inesistenti (ed a fortiori escludono l’indeducibilità dei costi ai fini IRES ed IRAP), qualora il destinatario delle stesse fosse inconsapevole, ovvero non potesse essere consapevole con l’ordinaria diligenza, di frodi compiute dai fornitori medesimi.

L’Agenzia delle Entrate eccepisce l’inammissibilità del primo motivo, sia per la inammissibile commistione di diversi profili di censura, sia perchè il motivo non coglie l’effettiva ratio decidendi, solo marginalmente rappresentata dalla circostanza della condanna penale del Perciballi. Deduce inoltre l’inammissibilità del secondo complesso motivo siccome fondato su un presupposto fattuale controverso, ed anzi contrastante con l’accertamento compiuto dal Giudice a quo, e cioè l’avvenuto sostenimento dei costi e la stessa oggettiva esistenza delle operazioni contestate; quindi contesta partitamente la fondatezza delle singole censure ricomprese nell’unico motivo. Inoltre rileva diversi profili d’inammissibilità delle ulteriori censure ed errore interpretativo del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1 e 3, che consente la deducibilità di costi sostenuti a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti purchè non siano intervenuti determinati provvedimenti di esercizio dell’azione penale per delitti non colposi, come in realtà è stato provato essere avvenuto nel caso di specie; impropria invocazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e della VI Dir. CEE in tema di IVA.

Tutti i motivi sono inammissibili.

Quanto al primo deve rilevarsi, in merito alla pretesa violazione da parte della CTR del principio della presunzione di non colpevolezza, che tale principio è applicabile esclusivamente in ambito penale, laddove nelle altre branche del diritto, come in quello tributario, possono legittimamente operare presunzioni, di diversa rigidità, al fine di accertare la responsabilità del soggetto accertato; e comunque che la CTR ha fatto riferimento alla pronuncia penale di condanna, ancorchè non definitiva, semplicemente al fine di trarne elementi di conferma dell’efficacia del corposo compendio presuntivo descritto in precedenza.

Quanto alla seconda parte del motivo la censura, oltre a fondarsi ancora una volta su documenti (sentenza penale n. 645/2011 del Tribunale di Frosinone) dei quali non sono indicati momento e modalità di produzione nel giudizio di merito (tra l’altro la pronuncia è stata emessa nel corso del giudizio d’appello), non centra la reale ratio decidendi, rispetto alla quale gli elementi presuntivi derivanti dalla pronuncia del Tribunale Penale di Frosinone sono stati esaminati nel contesto di altri elementi fattuali, preponderanti numericamente e per incidenza presuntiva, determinando quindi in capo alla ricorrente, la carenza d’interesse a proporre la censura (Cass. sez.I 10.04.2018 n. 8755; Cass. sez.VI-V ord. 19.04.2017 n. 9752), ovvero, una volta respinte le censure concernenti questi ultimi, l’assorbimento del motivo (Cass. sez.III 24.05.2006 n. 12372; Cass. sez.I 18.05.2005 n. 10420).

Anche il secondo complesso motivo è inammissibile (e comunque infondato).

Inammissibile in quanto la dedotta violazione di legge, sarebbe il frutto non già di un’erronea interpretazione del contesto normativo regolante la fattispecie controversa, che non viene specificamente indicata nell’articolazione del motivo, bensì di un’erronea, siccome inadeguata, valutazione delle prove documentali asseritamente prodotte ed idonee (secondo la ricorrente) a sostenere la sussistenza oggettiva, o comunque soggettiva, delle operazioni fatturate regolarmente e contestate dall’Agenzia accertatrice.

Orbene, questa Corte, superando alcune contrastanti pronunce delle sezioni semplici (quali quelle invocate dalla difesa erariale), ha affermato che le censure di violazione o falsa applicazione di legge e quella di vizio motivazionale non sono pregiudizialmente incompatibili, laddove “evidenzino specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto”, e quindi possano essere esaminate e trattate separatamente, come se fossero due diverse ed autonome censure (Cass. sez.V ord. 5.10.2018 n. 24493, che segue il principio enunciato da Cass. SU 6.05.2015 n. 9100; e già prima di quest’ultima Cass. sez.II 23.04.2013 n. 9793; Cass. sez.I 18.01.2008 n. 976).

Tuttavia va subito evidenziato come la censura di difetto motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta con l’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, applicabile al presente ricorso avverso sentenza pubblicata dopo l’11.09.2012, sia doppiamente inammissibile: sotto un primo profilo perchè potrebbe avere ad oggetto esclusivamente casi di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, e cioè alle ipotesi di mancanza assoluta di valutazione di fatti, con esclusione di tutte le censure che si atteggiano come critiche di omessa o insufficiente valutazione di fonti probatorie o di omesso esame di argomentazioni o al procedimento inferenziale adottato dal Giudice del merito (cfr. Cass. sez.I 18.10.2018 n. 26305; Cass. sez.II 13.08.2018 n. 20721; Cass. sez.VI ord. 15.05.2018 n. 11863; Cass. sez.VI 16.07.2014 n. 16300); laddove il motivo in esame deduce, per singole operazioni, la pretermissione di fonti probatorie e conseguenti inferenze addotte dalla ricorrente a contrasto di quelle offerte dall’Agenzia e ritenute dalla CTR pienamente sufficienti a ritenere provata l’inesistenza soggettiva (ed in alcuni casi oggettiva) delle prestazioni. Del resto è innegabile che il Giudice dell’appello abbia espresso il proprio convincimento circa i medesimi fatti dei quali sostanzialmente la ricorrente chiede una nuova valutazione, riportando le ragioni espresse dalla CTP, riferibili a tutte le operazioni oggetto di ripresa a tassazione, e manifestandovi espressa e motivata adesione.

Sotto diverso profilo non può non rilevarsi che, per quanto si desume dalla motivazione della sentenza d’appello, sugli specifici fatti oggetto della censura di vizio motivazionale si sono conformemente pronunciate sia la CTP che la CTR, e la ricorrente non ha indicato, come sarebbe stato suo onere, eventuali differenze motivazionali tra le pronunce di I e di II grado che legittimerebbero la proposizione del motivo alla stregua del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. sez.L 24.08.2017 n. 20335; Cass. sez.V 26.02.2019 n. 5575; Cass. sez.VI-II ord. 19.11.2018 n. 29715); sicchè deve dichiararsi inammissibile il motivo, in applicazione del precetto dell’art. 348ter c.p.c., comma 5.

La censura di violazione di legge, d’altronde, non appare assolutamente motivata, in relazione alla pretesa violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19-21 e 54, secondo i criteri indicati nell’art. 366 c.p.c., n. 4, nel senso che non si rileva dall’illustrazione dei motivi quali sarebbero le ragioni di contrasto dell’interpretazione di esse adottata dalla CTR con quella ritenuta corretta (Cass. sez.I 29.11.2016 n. 24298; Cass. sez. L 15.12.2014 n. 26307; Cass. sez.III 28.02.2012 n. 3010; Cass. sez.I 8.03.2007 n. 5353); anzi si evince chiaramente come si tratti di censure che attengono alla diversa valutazione delle fonti probatorie sulla cui base la CTR aveva respinto l’appello. Quanto poi alla pretesa violazione “del principio di buona fede” e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2,4 e 5, in relazione alla VI Dir. CE, la stessa è inammissibile, per carenza dell’interesse della SILP a dedurre la violazione di norma di diritto, in quanto prescinde dalla reale ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale il principio di diritto invocato dalla ricorrente è stato esplicitamente applicato dalla CTR, la quale ha motivato sugli elementi intrinseci ed estrinseci che l’hanno indotta a ritenere l’assenza della “buona fede” della Società destinataria delle fatture; buona fede la cui insussistenza ha indagato ma che è pervenuta ad escludere in fatto, sulla scorta di un ragguardevole compendio di elementi analizzati criticamente (modalità dei pagamenti e delle riscossioni dei corrispettivi, provenienza delle provviste per effettuare almeno parte dei pagamenti, e restituzione delle somme alla Società erogatrice, anomalie e lacune delle fatture e dei documenti di trasporto, di consegna e di collaudo dei macchinari, e per ultimo sentenza di condanna del Perciballi innanzi al Tribunale di Frosinone e mancato versamento dell’IVA da parte di alcune società apparenti fornitrici; motivando infine anche in ordine alla irrilevanza o inadeguata valenza indiziaria della documentazione prodotta dalla SILP – pag.15 della sentenza impugnata).

Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la conseguente condanna della Società ricorrente al rimborso in favore dell’Agenzia controricorrente delle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto altresì che sussistono le condizioni processuali per determinare, a carico della ricorrente soccombente, l’obbligo di versamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella già versata con l’iscrizione a ruolo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio all’Agenzia controricorrente, liquidate nell’importo complessivo di Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale dello stesso art. 13, ex comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA