Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23092 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9254/2015 proposto da:

Akkurate Ltd, e Moschillo S.r.l., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Corso

Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell’avvocato Villani

Antonio, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Malinconico Carlo, giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Isa S.p.a. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro

Fontane n. 161, presso lo studio dell’avvocato Ricci Sante, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Croce Luigi, Denozza

Francesco, Fulco Sergio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3456/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 3456/2014 pubblicata il 30 settembre 2014, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato che la risoluzione del contratto di licenza stipulato da Akkurate ltd. e Moschillo srl con Isa spa, in data 20 dicembre 2004, avente ad oggetto la concessione di licenza per la produzione, vendita e distribuzione di prodotti contrassegnati dal marchio “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, di cui era titolare Akkurate, era avvenuta per fatto e colpa di Akkurate ltd e Moschillo srl; confermava inoltre la statuizione di condanna di Akkurate srl e Isa spa alla restituzione di 608.000,00 Euro oltre ad interessi.

Per la cassazione di tale pronuncia propongono ricorso, con cinque motivi, Akkurate ltd e Moschillo srl.

Isa spa resiste con controricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, sollevata dal controricorrente in relazione all’art. 366 c.p.c., n. 4), atteso che la mancata indicazione della rubrica non importa inammissibilità del motivo, qualora, come nel caso di specie, dal contenuto del mezzo possa desumersi in modo inequivoco lo specifico vizio della sentenza in concreto fatto valere.

Deve infatti aversi riguardo alla qualificazione sostanziale del vizio denunciato, non avendo la rubrica carattere vincolante (Cass. Sez. U. 17931/2013; Cass. 19234/2012), purchè dal contenuto del motivo sia desumibile con chiarezza il vizio della sentenza che si intende censurare.

Il primo motivo di ricorso, che si articola in una pluralità di censure, denuncia violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’interpretazione della clausola 23.4 del contratto; violazione degli artt. 1453,1455 e 1456 c.c., ed errata valutazione di fatti decisivi.

Le ricorrenti lamentano, in particolare, che nell’interpretazione della clausola 23.4. la Corte d’appello abbia omesso di valutare diversi elementi decisivi, dando invece rilievo ad indici di scarso valore ed oltretutto non pacifici, in quanto oggetto di specifica contestazione.

Il motivo è inammissibile, in quanto non ha ad oggetto la violazione di un canone interpretativo da parte della Corte territoriale, ma tende a sollecitare una diversa interpretazione del testo contrattuale.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale (nella specie clausola risolutiva espressa), non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 25728/2013).

Il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, ma concerne solo la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione adottata, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 2465/2015).

Nel caso di specie la Corte d’Appello, con apprezzamento adeguato, correttamente qualificata la clausola 23.4. del contratto come clausola risolutiva espressa, ha ritenuto che non si fosse realizzata la condizione ivi prevista, vale a dire la perdita da parte della famiglia B. del controllo sull’organo gestionale della società.

A tale conclusione la Corte territoriale è giunta in forza di argomentazione logica, coerente ed adeguata, fondata sulla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie e fondata sui seguenti elementi:

– B.G.B. era rimasto Presidente del consiglio di amministrazione della società, anche dopo la cessione della partecipazione;

– la maggioranza del consiglio di amministrazione era rimasta in capo alla famiglia B.;

i poteri gestori erano rimasti in capo all’organo collegiale, fatte salve talune deleghe all’amministratore delegato, peraltro limitate alla gestione ordinaria e nei limiti del budget stabilito dal consiglio di amministrazione;

i referenti diretti dei dipendenti di Isa, anche dopo la cessione della maggioranza delle azioni, erano rimati B.G. ed A.;

la prospettata possibilità per il socio di maggioranza di convocare l’assemblea e revocare gli amministratori non era stata concretamente attuata ed era dunque irrilevante in relazione alla verifica della effettiva perdita del controllo del consiglio di amministrazione da parte della famiglia B..

La Corte ha dunque correttamente escluso che alla cessione della maggioranza azionaria avesse in concreto corrisposto la perdita della governance della società in coerenza con il noto principio della scissione tra proprietà e gestione nelle società di capitali.

La Corte non si è peraltro limitata all’interpretazione letterale della clausola in oggetto, ma ha considerato l’insieme delle clausole previste nel contratto di licenza ed il complessivo assetto di interessi negoziale ed all’esito di tale valutazione ha escluso che si fosse realizzata la condizione risolutiva contrattualmente prevista.

La Corte territoriale ha ritenuto che il mantenimento del controllo effettivo del consiglio di amministrazione da parte dei componenti della famiglia B., condizione prevista dalla clausola 23.4. del negozio, costituisce situazione ben diversa dalla mera modifica della composizione del consiglio di amministrazione e dell’assetto societario.

Non sussiste inoltre l’omesso esame di fatti decisivi denunciato dal ricorrente.

La sentenza impugnata ha infatti espressamente considerato e preso in esame il carattere personale (riferito cioè ai componenti della famiglia B.) del contratto e la natura di clausola risolutiva espressa dell’art. 23.4.

Del pari, la Corte ha espressamente preso in esame e valutato il mutamento della compagine societaria e le modifiche del consiglio di amministrazione della società, mentre il carattere asseritamente formale e strumentale del mantenimento della famiglia B. nel consiglio di amministrazione non integra “un fatto decisivo”, ma una valutazione dei ricorrenti, disattesa, con apprezzamento adeguato, dal giudice di merito.

Non sussiste neppure la dedotta violazione degli artt. 2359 e 2388 c.c., in ordine alla nozione di controllo societario.

La Corte ha infatti espressamente accertato, con valutazione di merito, che, in quanto fondata su argomentazione logica, coerente ed adeguata, non è sindacabile nel presente giudizio, che il controllo effettivo della famiglia B. è stato mantenuto fino alla scadenza naturale del contratto, non limitandosi dunque ad una valutazione formale della composizione del Cda.

La Corte in particolare, con apprezzamento adeguato, ha ritenuto che le deleghe assegnate al signor T. non incidessero sul controllo effettivo dell’amministrazione da parte della famiglia B., atteso che la delega al nuovo amministratore riguardava soltanto la gestione ordinaria ed inoltre era stata approvata nell’ambito del budget stabilito dal consiglio di amministrazione.

Il giudice di appello ha altresi preso in esame l’uscita della famiglia B. dalla compagine sociale e dal consiglio di amministrazione di Isa spa, ed ha al riguardo ritenuto che si trattava di circostanza del tutto irrilevante, in quanto intervenuta dopo più di due anni dalla risoluzione anticipata del contratto di licenza da parte di Akkurate e Moschillo.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’interpretazione della clausola 23.3 del contratto, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,1455 e 1456 c.c., l’omessa valutazione di fatti decisivi avuto riguardo alla statuizione secondo cui il fatto che il fondo (OMISSIS), cessionario di parte delle azioni della famiglia B. controllasse la Allison società operante nel settore della ideazione, produzione e distribuzione di occhiali – non integrava alcuna delle ipotesi menzionate nella su citata clausola 23.3., in forza della quale il contratto in questione poteva essere risolto da Akkurate e Moschillo “qualora Isa spa fosse divenuta società controllata direttamente o indirettamente da uno dei seguenti soggetti o entità: a) stilisti o disegnatori di moda; b) entità controllate direttamente o indirettamente da persone/enti di cui al precedente punto a).

Il motivo è inammissibile, in quanto diretta a sollecitare una diversa interpretazione della clausola contrattuale rispetto a quella data dal giudice di merito.

La Corte territoriale ha fondato la propria statuizione su due rationes decidendi, vale a dire il fatto che il fondo (OMISSIS) controllava la Allison e non era controllato da quest’ultima, e che in ogni caso il settore merceologico di riferimento non era quello indicato nella menzionata clausola 23.3.: da ciò la mancata integrazione della condizione prevista nella clausola suddetta.

Tale interpretazione deve ritenersi esente da censure, in quanto, con apprezzamento adeguato, la Corte ha concluso che, pur in forza delle circostanze allegate dalla ricorrente, Isa spa non poteva in ogni caso diventare società controllata direttamente o indirettamente da stilisti, disegnatori di moda, direttori creativi ed entità operanti nel settore del disegno e creazione di articoli di moda (nè da entità controllate, direttamente o indirettamente, da tali soggetti).

Da ciò discende, secondo quanto correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che non è ravvisabile la dedotta violazione delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 23 comma 3 cod. prop. ind., anche in relazione all’art. 1362 c.c., la violazione dell’art. 24 Cost. e l’omesso esame di fatti decisivi, nonchè l’omessa ammissione di prove testimoniali rilevanti ed infine la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di rilevare che il mutamento sostanziale del soggetto licenziatario costituiva mutamento del modo di utilizzazione dei marchi e delle garanzie della qualità dei prodotti.

Il motivo, formulato facendo riferimento ad una pluralità di disposizioni di legge asseritamente violate, è inammissibile, in quanto non coglie le due rationes decidendi della statuizione.

La Corte territoriale, escluso che si fosse verificato un mutamento effettivo del controllo della società, poichè veniva mantenuto l’elemento individualizzante, costituito dal controllo gestionale della famiglia B., ha rilevato che nessuno dei parametri dell’art. 23.3. era stato tempestivamente allegato, prima ancora che provato, dagli odierni ricorrenti: da ciò l’inammissibilità delle deduzioni formulate tardivamente, alla luce delle maturate preclusioni del codice di rito.

In ogni caso, con riferimento alle allegazioni tardive, il giudice di appello ha ritenuto, con adeguato apprezzamento di merito, che le stesse condotte indicate dalle ricorrenti non integrassero alcuno dei casi indicati dall’art. 23.3. e non costituivano inadempimento di obblighi contrattuali.

Deve dunque escludersi pure la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 24 Cost., in ragione della mancata riapertura dell’istruttoria, posto che la corte territoriale ha ritenuto tardive le allegazioni ed in ogni caso prive di decisività le richieste istruttorie.

Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 115,116,244 c.p.c. e artt. 2721 c.c. e segg., nonchè violazione dell’art. 24 Cost. e con esso si censura la statuizione con cui la Corte territoriale non ha ammesso la prova testimoniale articolata in relazione alla violazione della clausola 23.4 del contratto.

Il motivo è inammissibile per diverse ragioni.

Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale, la censura è inammissibile in quanto il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova ed indicare i testi, ha l’onere di individuare le ragioni di decisività del mezzo istruttorio richiesto, nonchè di indicare la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito cui si riferisce, al fine di consentire alla Corte di cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione.

Tali oneri non sono stati assolti dal ricorrente.

Anche sotto altro profilo il motivo è inammissibile.

Ed invero, per dedurre la violazione degli art. 115 e 166 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., rubricato appunto alla “valutazione delle prove” (Cass. Ss.Uu. 16598/2016).

Ciò posto la Corte ha ritenuto con apprezzamento adeguato non sindacabile nel presente giudizio di legittimità, che la citata clausola contrattuale 23.4, facesse riferimento al controllo effettivo della società ed ha pertanto ritenuto rilevante non soltanto la composizione del consiglio di amministrazione della società, nel quale la famiglia B. manteneva comunque la maggioranza, ma all’effettiva gestione della stessa, accertando che anche da questo punto di vista il mutamento della compagine societaria e del consiglio di amministrazione non aveva fatto venir meno l’effettivo controllo della gestione da parte della famiglia B..

Del tutto inammissibile, infine, il quinto mezzo, in quanto non è riconducibile ad alcuno dei motivi di ricorso tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, risolvendosi in una generica censura alla sentenza impugnata.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 9.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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