Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23092 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.03/10/2017),  n. 23092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21307-2013 proposto da:

MONT. IMM. S.r.l. in Liquidazione, c.f. (OMISSIS), in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA

IANNOTTA;

– ricorrente –

contro

Sig. P.G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5007/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Mont Imm srl in liquidazione propone ricorso per cassazione contro P.G.M., che non resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato la sua impugnazione principale ed accolto l’incidentale di P.G.M., dichiarando legittimo il recesso dello stesso per inadempimento della Mont Imm al preliminare 2.6.2000 con condanna alla restituzione di Euro 154.937,06 quale doppio della caparra oltre accessori e spese.

Il Tribunale, rispetto ad una domanda per la declaratoria di legittimità del recesso con condanna alla restituzione del doppio della caparra e ad una riconvenzionale di recesso con incameramento della caparra, aveva dichiarato lo scioglimento del contratto preliminare per volontà di entrambi con condanna della Mont Imm alla restituzione della caparra di Euro 75.468,53, mentre la Corte di appello ha valorizzato la circostanza dell’esistenza della trascrizione di una domanda giudiziale per una causa ancora in corso da parte di terzi donde la non libertà da gravami e l’inadempimento della promittente venditrice a precisi obblighi contrattuali ed il fondamento dell’appello incidentale.

Il ricorso si articola in due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si denunziano col primo motivo violazione dell’art. 1218 c.c. e dei principi sulla responsabilità contrattuale perchè la Mont Imm si era assunta l’obbligo di garantire l’acquirente per ogni pregiudizio in caso di mancata cancellazione della trascrizione; violazione degli artt. 1476 e 1483 perchè nessuna evizione ha subito la parte venditrice; omesso esame di fatto decisivo, art. 7 del preliminare; violazione dei principi sull’interpretazione dei contratti ex artt. 1362 e 1363 c.c.; violazione dell’art. 1366 c.c. e dei principi di interpretazione secondo buona fede; violazione degli artt. 1366 e 1375 c.c. per la mancata considerazione che il promittente acquirente aveva chiesto la stipulazione del definitivo prima della proposizione del ricorso per cassazione.

Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 342 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo per non avere la Corte di appello valutato l’assenza di specificità della comparsa di risposta con appello incidentale, donde il giudicato e la pronunzia ultra petitum.

Ciò premesso, si osserva:

La seconda censura ha priorità logica ma non merita accoglimento.

La sentenza, a pagina 5, ha riferito dell’appello incidentale con la richiesta di condanna al doppio della caparra ed alle pagine dieci ed undici della sua fondatezza. Il vizio denunziato è generico ed il ricorrente avrebbe dovuto esporre le ragioni della sua doglianza in ossequio ai principi espressi da S.U. n. 8077/2012.

Donde l’assenza di giudicato e di pronunzia ultra petitum.

In ordine alle censure del primo motivo la Corte di appello ha valorizzato la circostanza dell’esistenza della trascrizione di una domanda giudiziale per una causa ancora in corso da parte di terzi, donde la non libertà da gravami e l’inadempimento della promittente venditrice a precisi obblighi contrattuali ed il fondamento dell’appello incidentale.

Le odierne censure, pur nel riferimento alla violazione di norme di diritto sostanziale, richiedono un sostanziale riesame del merito, sono inidonee alla riforma della sentenza impugnata perchè non risolutive anche in ordine alla corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte.

L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753).

Nè può utilmente invocarsi la mancata considerazione del comportamento delle parti.

Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 c.c., comma 1 – eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c.per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – ciò che è stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2 che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97n. 5389); non senza considerare, altresì, come detto comportamento, ove trattisi d’interpretare, come nella specie, atti soggetti alla forma scritta ad substantiam, non possa, in ogni caso, evidenziare una formazione del consenso al di fuori dell’atto scritto medesimo (Cass. 20.6.00 n. 7416, 21.6.99 n. 6214, 20.6.95 n. 6201, 11.4.92 n. 4474).

Va ulteriormente rilevato che il problema dell’evizione va valutato ex post e non ex ante e che il riferimento al principio di buona fede si ritorce contro la ricorrente.

Il ricorso, nella sua tecnica espositiva, si traduce nel manifestare preferenza per la sentenza di primo grado ma, nel riportare brani del preliminare, non supera la corretta interpretazione operata dai giudici di appello che, con motivazione congrua e plausibile, hanno fatto discendere l’inadempimento della promittente venditrice e la legittimità del recesso del promissario acquirente, avendo la convenuta provveduto alla cancellazione solo il 19.8.2003, ossia tre anni dopo la scadenza del termine previsto nel preliminare per la stipula dell’atto definitivo.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di controricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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