Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23091 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 22/10/2020), n.23091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5242/2015 R.G. proposto da:

S.I.L.P. Società Industriale Lavorazioni Plastiche SUD S.r.l., C.F.

(OMISSIS), con sede in Ceccano, Via Callami n. 5, rapp.ta e difesa,

giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Laila Perciballi del

Foro di Roma, elett. dom.ta presso il di lei studio in Roma, Via T.

Campanella n. 41/G;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sez. Stacc. di Latina n. 5354/40/2014, depositata il 28 agosto 2014,

non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2019 dal Cons. Luigi Nocella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La SILP Sud S.r.l. ricorre, con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 21.02.2015, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR del Lazio, Sez. Stacc. di Latina, ha respinto l’appello dalla medesima proposto contro la sentenza n. 49/02/2011 della CTP di Frosinone che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di recupero N. (OMISSIS) notificato dall’Agenzia delle Entrate di Frosinone il 1.06.2010 per il pagamento dell’IVA indebitamente utilizzata nelle annualità dal 2001 al 2010 a titolo di credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8 e della L. n. 289 del 2002, art. 62.

La CTR, premesso che dovevano intendersi rinunciate per mancata riproposizione in appello le censure svolte in primo grado riguardanti gli anni 2001 e 2002, ha condiviso totalmente la statuizione della CTP, rimarcando in particolare che: a) l’atto di recupero impugnato non può essere qualificato quale accertamento integrativo, siccome non emesso alla stregua di nuovi elementi, bensì accertamento sostitutivo del precedente previo annullamento di questo e nei termini di decadenza previsti per legge; b) la PROFIM s.r.l., la D&B s.r.l. e la C.M.E. S.p.A., apparenti fornitrici di opere svolte a favore della SILP Sud in relazione alle quali è stato utilizzato il credito d’imposta controverso, sono risultate Società assolutamente non operative e dalle contorte vicende societarie e gestionali, ricapitolate partitamente nella sentenza; c) P.G., legale rapp.te della Società ricorrente, era stato condannato dal Tribunale penale di Frosinone per violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1.

Il ricorso è articolato in cinque motivi.

L’Agenzia si è costituita notificando controricorso.

All’esito della camera di consiglio del 13 dicembre 2019 la Corte ha deciso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dopo aver ripercorso l’intera vicenda accertativa e processuale (pagg.9-18), la Società ricorrente denuncia, nel primo motivo, a sua volta sub-articolato in diverse autonome censure, violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 4, in assenza dell’accertamento di nuovi elementi presupposti per l’accertamento integrativo. Premesse considerazioni circa l’accertata esistenza oggettiva delle operazioni documentate dalle fatture passive, lamenta che, dopo aver ritenuto nell’atto di recupero poi annullato che sussistessero le condizioni per avvalersi del credito d’imposta, l’Agenzia avrebbe modificato totalmente opinione nell’atto oggetto d’impugnazione, senza che siano indicati fatti nuovi a fondamento del nuovo avviso; inoltre, per le annualità 2001-2004, erroneamente ritenendo rinunciate le censure in punto di decadenza, prescrizione e condono, laddove con l’atto d’appello era stata richiesta la riforma della sentenza di primo grado per tutti i motivi già proposti; erroneamente applicando il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, come integrato dalla L. n. 2008, art. 8, comma 2, che per il raddoppio dei termini di decadenza degli accertamenti debba essere intervenuta presentazione di notitia criminis, e per non aver considerato l’avvenuta proposizione da parte di essa ricorrente di domande di condono c.d. tombale impeditive, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 10, comma 9, del recupero delle imposte dovute.

Il motivo è inammissibile in ogni sua articolazione.

Infatti, pur essendo la molteplicità di doglianze formulate con riferimento a diversi parametri previsti nell’art. 360 c.p.c. astrattamente esaminabili partitamente, nessuna di esse è formulata nel rispetto dei principi di autosufficienza del motivo di ricorso ed è pertanto ammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, in quanto manca del tutto l’indicazione degli atti o delle parti di essi nei quali sarebbero contenute le affermazioni in relazione alle quali si sarebbero consumate le diverse violazioni di legge denunciate, o i dati cronologici sulla cui base si ritengono violate le norme in tema di prescrizione o decadenza del potere accertativo, anche in ragione della contestata ipotesi di raddoppio dei termini di decadenza della stessa; infine nonostante la sentenza impugnata abbia espressamente ritenute non proposte praticamente tutte le questioni raggruppate negli articolati motivi di ricorso, non sono indicati e riportati analiticamente e letteralmente i passaggi degli atti dei precedenti gradi nei quali le relative eccezioni erano state formulate e riproposte, si da non consentire alla Corte, senza l’esame degli atti processuali, il riscontro della rispondenza dei fatti storici e processuali posti a fondamento del ricorso con quanto emerso o documentato negli atti del giudizio, nonchè la verifica dell’ammissibilità dei singoli motivi, con parte dei quali si deducono corrispondenti vizi “in procedendo” (Cass. Sez.V 13.11.2018 n. 29093; Cass. Sez.V ord. 4.10.2018 n. 24340; Cass. Sez.I 13.05.2016 n. 9888).

Con il secondo motivo la Società ricorrente denuncia violazione/erronea applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9-10, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma anche in riferimento ai nn. 4 e 5 della medesima norma, perchè la CTR, affermando infondatamente e contro il tenore dell’atto d’appello che l’appellante non aveva riproposto uno specifico motivo d’appello per dedurre la eccepita estinzione dell’obbligazione conseguente alla proposizione di istanza di c.d. condono tombale, non solo aveva determinato la nullità della sentenza, ma aveva altresì eluso l’applicazione della normativa invocata, che avrebbe comportato la preclusione, nei confronti del dichiarante e di tutti i coobbligati, di ogni accertamento e dell’applicazione di ogni sanzione.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la doglianza rispetto ad una pluralità di parametri di verifica di legittimità, senza indicare separatamente le ragioni delle singole violazioni e, ancora una volta, senza riportare i passaggi dell’atto d’appello nel quale era stato articolato lo specifico motivo concernente l’avvenuta presentazione dell’istanza di condono tombale e l’invocata applicabilità della norma che si assumeva impeditiva dell’accertamento tributario; nè a tal fine è sufficiente lo scarno riferimento al passo dell’atto d’appello riportato a pag.30 del ricorso, che, in assenza di adeguata contestualizzazione e di argomentazione alcuna di critica della sentenza appellata e di indicazione, anche per relationem, delle ragioni poste a sostegno della richiesta, non consente di verificare se effettivamente ed in quali termini fosse stata articolato un vero e proprio motivo di gravame dotato dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c..

Con il terzo motivo la Società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4-5, violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 99 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare in relazione all’eccezione di intervenuta prescrizione riproposta con l’atto d’appello.

Il motivo è assolutamente inammissibile ancora una volta per carenza dei benchè minimi elementi di autosufficienza, avendo la ricorrente omesso ogni indicazione, richiesta ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, circa le modalità, i tempi e gli atti nei quali l’eccezione di prescrizione e/o decadenza sarebbe stata proposta nei gradi di merito, e, al fine dell’accertamento della decisività del fatto medesimo, circa il computo dei termini in virtù dei quali sarebbe maturata la prescrizione, con conseguente difetto del requisito dell’autosufficienza (Cass. sez.V ord. 15.01.2019 n. 777; Cass. sez.V 23.11.2015 n. 23575; Cass. sez.0 7.04.2014 n. 8053 puntualmente sul caso di deduzione del vizio di omesso esame, così come effettivamente articolato dalla ricorrente prescindendo dalla sua rubricazione; Cass. sez. III 23.03.2010 n. 6937; Cass. sez. III ord. 12.12.2008 n. 29279).

Con il quarto motivo la SILP Sud s.r.l. lamenta svariate ipotesi di violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 19 e 54 e della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4bis (come modificato dal D.L. n. 16/2012) ed omessa analisi di prove rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa l’accertata esistenza oggettiva delle operazioni documentate dalle fatture passive portate in detrazione; in particolare deduce l’omesso esame e l’assenza totale, nella motivazione di secondo grado, di riferimento a specifici documenti relativi a fatti decisivi già evidenziati e documentate in entrambi i gradi di giudizio e con molteplici motivi di appello (esistenza delle società fornitrici, esistenza dello stabilimento, esistenza dei beni forniti), dai quali la CTR avrebbe dovuto evincere la concreta operatività di ciascuna delle Società ritenute cartiere e, quindi, la sussistenza anche soggettiva delle operazioni di fornitura, la cui IVA passiva era stata detratta; violazione dei principi in tema di detraibilità ai fini IRPEG ed IRAP dei costi relativi ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, concorrendone gli altri presupposti.

Il motivo è inammissibile per l’evidente commistione tra una censura per violazione di norme di diritto ed un’altra per difetto di motivazione, delle quali la seconda costituisce il presupposto logico della prima; e tuttavia la censura motivazionale è articolata a sua volta inammissibilmente, poichè non deduce l’omesso esame di fatti, bensì per un verso “l’iter logico-argomentativo che sorregge la decisione – che non risulta nè congruo nè chiaramente individuabile”, ed il “mancato esame delle prove e delle circostanze di fatto mai valutate dal Giudice del merito”; nonchè, per altro verso, la mancanza di “richiamo alle produzioni probatorie della ricorrente da parte del Giudice d’appello (ma neppure di quello di primo grado)” che ancora una volta impedirebbe di ricostruire il processo logico-giuridico di formazione del convincimento dei Giudici.

In entrambe le prospettazioni il motivo è privo di qualsivoglia riferimento non solo a fonti di prova e fatti specifici la cui omessa valutazione si imputa alla CTR, bensì anche alle conseguenti inferenze logiche che ne comporterebbero la decisività; e comunque, in assenza di qualsivoglia indicazione di fatti pretermessi nella valutazione giudiziale, chiede di introdurre nella ri-valutazione del fatto fonti di prova pretermesse, in contrasto con l’insegnamento di Cass. SU 7.04.2014 n. 8053, successivamente ripresa, tra le altre, da Cass. sez. II ord. 29.10.2018 n. 27415, nella quale è ulteriormente precisato che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Laddove invece la Società ricorrente accenna, ai sensi dell’art. 115 e 116 c.p.c., all’erronea valutazione di non meglio individuati elementi di prova, di fatto propone una censura attinente all’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito integra un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, improponibile al presente giudizio in conseguenza della riforma legislativa introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012.

Con il quinto ed ultimo motivo la SILP Sud s.r.l. lamenta nullità della sentenza o violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 27Cost., comma 2 e dell’art. 6Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed omesso esame, per aver tenuto conto di pronunce penali non definitive, violando la relativa presunzione di non colpevolezza; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4-5, non aver esaminato la documentazione prodotta in giudizio a confutazione dell’avversa allegazione sul medesimo punto.

Anche l’ultimo motivo è inammissibile in entrambe le critiche che lo compongono: in merito alla pretesa violazione da parte della CTR del principio della presunzione di non colpevolezza, va precisato che tale principio è applicabile esclusivamente in ambito penale, laddove nelle altre branche del diritto, come in quello tributario, possono legittimamente operare presunzioni, di diversa rigidità, al fine di accertare la responsabilità del soggetto accertato; e comunque la CTR ha fatto riferimento alla pronuncia penale di condanna, ancorchè non definitiva, semplicemente al fine di trarne elementi di conferma dell’efficacia del corposo compendio presuntivo descritto in precedenza, e non già quale provvedimento contenente accertamenti in fatto irrevocabili e vincolanti nel giudizio tributario.

Quanto alla seconda parte del motivo la censura, oltre a fondarsi ancora una volta su documenti (sentenza penale n. 645/2011 del Tribunale di Frosinone) dei quali non sono indicati momento e modalità di produzione nel giudizio di merito, esso non centra la reale ratio decidendi, rispetto alla quale gli elementi presuntivi derivanti dalla pronuncia del Tribunale Penale di Frosinone sono stati esaminati nel contesto di altri elementi fattuali, preponderanti numericamente e per incidenza presuntiva; tali carenze determinano quindi in capo alla ricorrente, il difetto d’interesse a proporre la censura (Cass. sez. I 10.04.2018 n. 8755; Cass. sez. VI-V ord. 19.04.2017 n. 9752), ovvero, una volta respinte le censure concernenti questi ultimi, l’assorbimento del motivo (Cass. sez. III 24.05.2006 n. 12372; Cass. sez. I 18.05.2005 n. 10420).

Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la conseguente condanna della Società ricorrente al rimborso in favore dell’Agenzia controricorrente delle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto altresì che sussistono le condizioni processuali per determinare, a carico della ricorrente soccombente, l’obbligo di versamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella già versata con l’iscrizione a ruolo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi C.12.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale dello stesso art. 13, ex comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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