Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23091 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17570/2014 proposto da:

Lamaro Appalti S.p.a. Unipersonale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso

d’Italia n. 92, presso lo studio dell’avvocato Cintio Giorgio, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv.

R.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 2,

presso lo studio dell’avvocato Di Meo Stefano, rappresentata e

difesa dall’avvocato Sartorelli Giampiero, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

del 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso del (OMISSIS) srl il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo nei confronti della Lamaro Appalti spa unipersonale per il pagamento di Lire 521.248.415 per residuo credito derivante da una fornitura di merce.

Avverso il decreto la Lamaro Appalti spa proponeva opposizione con la quale, oltre a contestare nel merito la pretesa creditoria, chiedeva, in via riconvenzionale, previa compensazione dei rispettivi crediti, la condanna del fallimento di (OMISSIS) al pagamento di Lire 113.406.005 oltre ad accessori di legge, deducendo di vantare, a sua volta, nei confronti della creditrice opposta un maggior credito di Lire 634.654.820, per oneri e spese derivanti dall’inadempimento contrattuale di quest’ultima. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 4978, depositata il 17 marzo 1999, dichiarava la propria incompetenza in ordine alla domanda riconvenzionale dell’opponente per essere competente il Tribunale fallimentare di Pescara ed assegnava alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della relativa causa; disponeva con separata ordinanza lo stralcio degli atti e la sospensione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.

Successivamente, con ricorso L. Fall., ex art. 101 depositato il 14.11.2000, la Lamaro Appalti srl proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) srl per l’importo di Lire 634.654.820.

Il tribunale di Pescara, disattesa l’eccezione preliminare sollevata dalla curatela fallimentare di estinzione della causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale di Lamaro Appalti spa, rigettava la domanda di quest’ultima.

Il tribunale, ritenuti non dovuti taluni importi, trattandosi di costi non imputabili alla società debitrice e ritenuto in ogni caso prevalente il contrapposto credito della società fallita, escludeva la pretesa dell’odierna ricorrente.

La Corte d’Appello de l’Aquila rigettava l’impugnazione proposta dalla Lamaro Appalti e confermava l’impugnata sentenza.

Il giudice di appello, in particolare, dichiarava che il consulente tecnico d’ufficio aveva compiuto un accertamento contabile dal quale risultava che la (OMISSIS) srl era comunque creditrice della Lamaro Appalti spa ed affermava inoltre che la consistenza del credito della Lamaro era stata, all’esito tali rilievi, di molto ridotta.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, la Lamaro Appalti.

La curatela del (OMISSIS) srl resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 295,297 e 39 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale abbia escluso il credito della ricorrente affermando la sussistenza di un maggior credito della curatela fallimentare, accertamento sul quale era carente di giurisdizione, con violazione dell’art. 39 c.p.c., deducendo che il giudizio di cognizione per l’accertamento di detto credito doveva ritenersi tuttora pendente innanzi al Tribunale di Roma, giusto provvedimento di sospensione.

Il motivo è infondato.

La litispendenza presuppone infatti, com’è noto, la contemporanea pendenza della “stessa causa” davanti a giudici diversi (cass. 6826/2017).

Nel caso di specie la litispendenza non sussiste, Il presente giudizio ha ad oggetto l’insinuazione al passivo del (OMISSIS) srl del credito vantato dalla ricorrente, mentre il giudizio, attualmente sospeso, davanti al Tribunale di Roma ha ad oggetto l’opposizione, proposta dalla ricorrente medesima, avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della curatela del (OMISSIS) srl per far valere il contrapposto credito vantato nei suoi confronti dalla curatela fallimentare.

I due giudizi hanno dunque diverso oggetto.

A ciò deve aggiungersi che il credito della curatela fallimentare è stato accertato in via incidentale nel presente giudizio ed inoltre che l’efficacia (meramente) endoconcorsuale di questo giudizio esclude in radice il possibile conflitto di giudicati.

Il secondo, articolato, motivo di ricorso, che veicola una pluralità di censure, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., L. Fall., art. 101 e art. 1243 c.c., nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su fatti decisivi.

Conviene per ragioni di priorità logica esaminare anzitutto il denunciato vizio di omesso esame di fatti decisivi ex artt. 360 c.p.c., n. 5), in relazione ai costi sostenuti dalla ricorrente, come documentati dalle fatture, dal resoconto dare-avere depositato e dalle risultanze contabili dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio.

La censura è fondata.

Il giudice di appello ha infatti respinto l’insinuazione al passivo in esame in quanto la (OMISSIS) srl risultava comunque creditrice della ricorrente, ma ha omesso di esaminare i fatti dedotti da quest’ultima a sostegno della propria pretesa creditoria, vale a dire il costo sostenuto per acquisto materiali (somme corrisposte a Sadepan spa) e per la posa in opera delle pareti (somme corrisposte a Somef snc) per far fronte al mancato adempimento della (OMISSIS) srl, che aveva dichiarato di non voler provvedere ai suddetti adempimenti a suo carico.

La Corte territoriale ha del tutto omesso di prendere in esame il fatto decisivo costituito dai pagamenti suddetti, quali risultanti dalle fatture e dalla documentazione prodotta, facendo riferimento, in modo del tutto generico, all’accertamento dell'”intera posizione negoziale delle parti” ed al maggior credito della società fallita, senza peraltro determinare, neppure in via approssimativa, il credito della odierna ricorrente.

La Corte territoriale, in buona sostanza, ha omesso di esaminare il contratto di appalto ed i pagamenti effettuati dalla ricorrente a terzi per le prestazioni non eseguite dalla (OMISSIS) srl, nonchè gli elementi giustificativi di natura documentale (fatture, resoconto dare-avere), prodotti dalla ricorrente medesima a supporto dei pagamenti stessi.

Il motivo va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’Appello de l’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso.

Accoglie il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione.

Assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello de l’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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