Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23091 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/11/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 11/11/2016), n.23091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15167-2011 proposto da:

F.S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3620/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2010 R.G.N. 6695/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato FARES ILARIA ANITA per delega Avvocato IACOBELLI

GIANNI EMILIO;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 7/6/2010, rigettava il gravame proposto da F.S.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, depositata il 16/7/2007, con la quale era stata respinta la domanda proposta dalla F., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato per il periodo intercorrente tra il (OMISSIS) ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso la Filiale di (OMISSIS), assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

Per la cassazione della sentenza ricorre la F.S. articolando tre motivi cui resiste con controricorso la società Poste Italiane.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 del codice di rito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss.; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittoria ed omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte territoriale non abbia statuito la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti nonostante la genericità della causale indicata, senza considerare che l’astratto riferimento ad esigenze sostitutive non soddisfa il requisito di legittimità del termine come richiesto dalla nuova normativa.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione, la F.S. denuncia, in relazione all’art. 3 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la insufficiente motivazione della sentenza della Corte di merito in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2727 c.c. e segg.; art. 2697 c.c. e segg.; D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2, avendo, i giudici di secondo grado, tra l’altro, considerato come prova idonea ai fini del presente giudizio un prospetto delle presenze/assenze redatto unilateralmente dalla società Poste, senza motivare adeguatamente al riguardo.

3. Con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge e dell’art. 2110 c.c. in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e si lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto nel debito conto la non adeguata specificazione, da parte della società, della causale dell’assenza, del nominativo dei lavoratori e del nesso di causalità tra assunzione ed assenza medesima.

1.1 I motivi, da trattare congiuntamente, data l’evidente connessione, non sono fondati.

Premesso, infatti, che, nella fattispecie, la causale cui la società Poste Italiane ha fatto riferimento per la stipula del contratto a tempo determinato di cui si tratta attiene a “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al recapito presso la Filiale di (OMISSIS)”, questo Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, della Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1576/2010; Cass. n. 1577/2010; Cass. n. 8286/2012), nella materia. Alla stregua di tale orientamento, ricostruito il quadro normativo di riferimento, al quale in questa sede si fa richiamo, va sottolineato che l’introduzione di un sistema (derivante dal superamento del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962, che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti), articolato per clausole generali – in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte delle suesposte ragioni -, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dall’obbligo del datore di lavoro di enunciare l’esigenza di sostituire lavoratori assenti, integrandola con l’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale, i riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni del lavoratore da sostituire, il diritto di quest’ultimo alla conservazione del posto di lavoro; in modo da consentire la determinazione del numero dei lavoratori da sostituire, anche se non identificati nominativamente. E ciò, per evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge. La giurisprudenza cui si è fatto riferimento, tuttavia, ha sottolineato che deve, comunque, tenersi sempre conto delle situazioni aziendali non più standardizzate, ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato.

Nel caso di specie, la Corte di merito, dato atto dell’intervento del D.Lgs. n. 368 del 2001, ha preso adeguatamente in considerazione, nel percorso motivazionale seguito, le ragioni addotte a giustificazione del contratto, procedendo alla valutazione del grado di specificità delle ragioni secondo la metodologia cui si è fatto innanzi richiamo, ottemperando all’obbligo di esaminare tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto al fine di delibarne l’effettiva sussistenza. Ha, inoltre, motivato correttamente in ordine ai mezzi istruttori puntualmente articolati dalla società al fine di dimostrare la reale sussistenza delle ragioni giustificatrici del ricorso al contratto a termine, senza alcuna lesione, quindi, del diritto di difesa della lavoratrice.

Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dunque respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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