Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23091 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. II, 07/11/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 07/11/2011), n.23091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26080/2009 proposto da:

COMUNE DI RIPARBELLA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4,

presso lo studio dell’avvocato TURCO ALESSANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VICICONTE Gaetano, giusta Delib. Giunta 13

novembre 2009, n. 115 e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.V. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 189/2008 del TRIBUNALE di LIVORNO – Sezione

Distaccata di CECINA, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Amministrazione ricorrente impugna la sentenza suindicata che dichiarava inammissibile il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cecina che aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierno intimato a diversi verbali di accertamento per violazioni al codice della strada, accertate dalla Polizia Municipale. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. L’amministrazione ricorrente formula due motivi di ricorso. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha rilevato l’inammissibilità della impugnazione per sua tardività. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In primo luogo occorre rilevare la tempestività della impugnazione posto che il giorno di scadenza del termine lungo risulta festivo (domenica) e che la richiesta di notifica del ricorso è stata depositata il successivo giorno feriale (16 novembre).

Occorre osservare poi che il tribunale di Cecina ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dall’odierna parte ricorrente, che al riguardo aveva seguito il rito ordinario, notificando la citazione in appello in data 8 marzo 2008 a fronte della notifica della sentenza ricevuta l’8 febbraio 2008. Il Tribunale di Cecina, applicato il rito delle sanzioni amministrative, riteneva inammissibile l’appello per essere stata tardivamente depositata (oltre 30 giorni dalla notifica della sentenza) la citazione notificata (data del deposito 18 marzo 2008).

Come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte con condivisa decisione n. 23285 del 2010, hanno ritenuto applicabile alle controversie in grado di appello, relative alle impugnazioni delle decisioni del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative, il rito ordinario di cui all’art. 339 c.p.c., e segg..

Applicato tale rito, l’impugnazione risultava tempestiva.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Livorno), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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