Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23091 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/10/2017, (ud. 28/04/2017, dep.03/10/2017),  n. 23091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8120-2016 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA REGGIO D’ACI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CARUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1507/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che il signor F.D. ha impugnato per cassazione, sulla scorta di due motivi, il decreto della corte d’appello di Perugia che ha giudicato improponibile il ricorso da lui proposto il 28.2.2012 per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, del danno derivato dall’eccessiva durata di un processo che egli aveva introdotto davanti al TAR Lazio il 20.11.1986 (avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera della Giunta Regionale del Lazio) e che era stato definito con sentenza dell’1.2.2011;

che la corte di appello ha dichiarato l’improponibilità del ricorso ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito nella L. n. 133 del 2008, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, per non avere i ricorrenti presentato l’istanza di prelievo nell’ambito del giudizio presupposto;

che il Ministero dell’Economia ha resistito con controricorso.

Diritto

RILEVATO

che con il primo motivo si lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè degli artt. 6 e 13 CEDU, come interpretarti dalla Corte EDU nella sentenza 25 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa subordinando il diritto all’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo alla presentazione di una istanza di prelievo e si solleva la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost., nonchè in relazione all’art. 117 Cost. per violazione degli artt. 6 e 13 CEDU;

che con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo improponibile la domanda dei ricorrenti per omessa presentazione dell’istanza di prelievo, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 nel testo risultante delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, nonostante che alla data di entrata in vigore di tali modifiche (16 settembre 2010) l’udienza davanti al TAR fosse già stata fissata (con decreto del presidente di sezione del precedente 26 febbraio 2010) per la data del 24 novembre 2010;

che dal decreto impugnato (pag. 2, penultimo capoverso) risulta che, nel giudizio presupposto, alla data del 16 settembre 2010 l’udienza era già stata fissata, cosicchè non vi era alcuna ragione di presentare l’istanza di prelievo, essendo ormai le parti in attesa della relativa celebrazione;

che conseguentemente, poichè alla data del 16 settembre 2010 l’istanza di prelievo non avrebbe potuto produrre alcun effetto acceleratorio sulla definizione del giudizio presupposto, alla mancata presentazione della stessa non può ricollegarsi alcun effetto preclusivo alla proponibilità della domanda di equa riparazione (cfr. Cass. n. 2044/17);

che pertanto il secondo motivo di ricorso risulta fondato e va accolto, con assorbimento del primo, e l’impugnato decreto va cassato con rinvio alla corte territoriale.

PQM

 

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, il decreto gravato e rinvia alla corte d’appello di Perugia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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