Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23090 del 18/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 18/08/2021), n.23090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 9890-2020 proposto da:

M.A.M.W., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO CECI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E

L’IMMIGRAZIONE UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso il decreto 76629/2019 del

TRIBUNALE di ROMA, depositato l’11/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02,12021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SANLORENZO RITA, che chiede il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto da M.A.W., con cui si chiede di annullare il decreto del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con cui è stata affermata la competenza del Tribunale di L’Aquila a conoscere dell’impugnativa del provvedimento dell’Unità Dublino, con cui era stato disposto il suo trasferimento fuori dai confini dell’Italia, in applicazione del disposto del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3.

Ritenuta la necessità di rinvio a nuovo ruolo per consentire un approfondimento della questione che è ometto del regolamento.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

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