Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23090 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5710/2014 proposto da:

D.S.S.A., quale curatore del fallimento (OMISSIS)

S.a.s. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, Via Dè Cestari

n. 9, presso lo studio dell’avvocato Musitano Giovanni,

rappresentata e difesa dagli avvocati Grillo Daniela, Martino Maria,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.O., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 112,

presso lo studio dell’avvocato Comerci Sebastiano, rappresentato e

difeso dall’avvocato Nisi Loris Maria, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 18/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/06/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’appello proposto da F.O. nei confronti della curatela del fallimento (OMISSIS) sas, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, dichiarava compensati il credito dell’appellante per rimborso dei versamenti eseguiti, nella misura già ammessa al passivo del fallimento in via chirografaria, in adempimento di un preliminare concluso il 13 gennaio 1992 con la società debitrice e mai trascritto, ed il credito risarcitorio della curatela fallimentare, avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di occupazione relativo al medesimo bene.

La Corte territoriale confermava nel resto l’impugnata pronuncia e disponeva l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, la curatela del fallimento (OMISSIS) sas.

F.O. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, in quanto la Corte d’Appello di Reggio Calabria, dopo aver assunto, all’udienza del 21.2.2013, la causa in riserva per deliberare sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti, aveva omesso di assegnare i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e, prima ancora di invitare le parti a precisare le conclusioni, aveva emesso la sentenza impugnata.

Il motivo è infondato.

All’udienza del 21.2.2013, secondo quanto esposto nella sentenza impugnata, le parti precisarono le conclusioni e pertanto, anche in mancanza della espressa concessione del termine per il deposito di comparsa conclusionale e replica, deve in ogni caso ritenersi operante il termine di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., vale a dire di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale e venti giorni per repliche.

La decisione della causa, del resto, è avvenuta il 16 maggio 2013 e dunque in data successiva alla scadenza del termine suindicato, di complessivi ottanta giorni.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l’eccezione di compensazione, sollevata dal F. solamente in grado di appello.

Il motivo è fondato.

L’eccezione di compensazione, in quanto eccezione in senso stretto, come espressamente stabilito dall’art. 1242 c.c. (Cass. 9154/2013), non è proponibile per la prima volta in appello (ex multis, Cass. 14515/2019; 23796/2018).

Da ciò la nullità della sentenza impugnata, a nulla rilevando il fatto che, secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente, l’interesse ad eccepire la compensazione sarebbe sorto soltanto dall’accoglimento della domanda riconvenzionale della curatela fallimentare.

In realtà, l’onere di sollevare l’eccezione di compensazione, se del caso condizionata, derivava dalla proposizione e non anche dall’accoglimento della contrapposta, domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla curatela fallimentare, onde la mancata rituale proposizione dell’eccezione nel giudizio di primo grado non ne consente la successiva formulazione in appello, stante l’espresso divieto di cui all’art. 345 c.p.c..

L’accoglimento del presente motivo e la conseguente nullità del relativo capo della sentenza di appello, assorbe l’esame del terzo motivo, con cui si contesta la sussistenza, nel merito, dei presupposti della disposta compensazione.

In conclusione, respinto il primo motivo, va accolto il secondo mezzo, assorbito il terzo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, innanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo; assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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