Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23090 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/11/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 11/11/2016), n.23090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25478-2011 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 566/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/06/2011 R.G.N. 1594/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 566 del 2011, depositata il 14 giugno 2011, accoglieva il gravame interposto da S.A. ed altri 21 colleghi – tutti dipendenti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in servizio presso diversi istituti scolastici della Provincia di Cosenza – avverso due distinte pronunzie del Tribunale di Cosenza con le quali erano state rigettate le domande proposte dai medesimi, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di vacanza contrattuale in relazione al periodo compreso tra la scadenza del CCNL 1998/2001 (31 marzo 2002) e la data di stipulazione (24 luglio 2003) del successivo contratto 2002/2005 ed in relazione al periodo compreso tra la scadenza di quest’ultimo contratto (1 aprile 2006) e la stipulazione (29 novembre 2007) del successivo CCNL 2006/2009.

La Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevava che la circostanza che la detta indennità dovesse essere corrisposta in via temporanea, cioè sino alla stipula del contratto collettivo, ed in via di anticipazione provvisoria – per cui si doveva tenere conto dell’intervenuto pagamento con la stipula del nuovo contratto collettivo -, non esimeva il Ministero dall’obbligo di doverla corrispondere.

Per la cassazione della sentenza il M.I.U.R. propone ricorso articolato in tre motivi.

I dipendenti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 CCNL Comparto Scuola quadriennio 2002/2005, art. 1 CCNL 29/11/2007 in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 47 e 48, rilevando che l’art. 1, comma 5, CCNL Comparto Scuola 2002/2005 prevede che “dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del Comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 47 e 48″.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’Accordo sul costo del lavoro del 23/7/1993, punto 2.5, nonchè del CCNL Comparto Scuola del 24/7/2003 e si deduce, in particolare, che il punto 2.5 del predetto Accordo stabilisce che – l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto”; che gli effetti economici del nuovo CCNL retroagivano decorrendo dall’1/1/2002 andandosi a saldare al precedente e che, pertanto, la vacanza era retribuita in quanto i lavoratori avevano percepito gli arretrati.

3. Con il terzo mezzo di impugnazione si denuncia il vizio di motivazione circa la retroattività della decorrenza degli effetti economici del nuovo CCNL e contraddittorietà della motivazione tra le argomentazioni enunciate e quanto disposto dalla Corte.

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto, all’evidenza, connessi, sono fondati.

Deve, infatti, osservarsi che, come sottolineato dagli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità (cfr., ex plurimis. Cass. nn. 8444/2016, 188/2016, 187/2016, 14150/2015, 25417/2015 (ord.), 24179/2014, 14595/2014. 14356/2014, 8803/2014), le disposizioni che regolano la materia sono l’Accordo del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro (punto 2.5) ed il CCNL 1998-2001 (art. 1 punto 5). Quest’ultimo. in particolare, prevede che “dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di tale indennità si applica la procedura prevista dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 52, commi 1 e 2″. L’Accordo del 23 luglio 1993 stabilisce: – Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi vigenti, esclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà uguale per tutti i lavoratori”.

Ciò premesso, deve rilevarsi, al riguardo, che la Corte di merito non ha correttamente interpretato la disciplina contrattuale che regola la fattispecie e non ha messo in evidenza che l’indennità di vacanza contrattuale costituisce un elemento provvisorio della retribuzione, introdotto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993 con la enunciata finalità di incanalare la dinamica salariale nei parametri dell’inflazione programmata e di cadenzare i periodici rinnovi delle fonti collettive, prevedendo un periodo di vacanza contrattuale di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e la corresponsione di un elemento provvisorio della retribuzione commisurato ad una percentuale del tasso di inflazione programmato.

In merito, si sottolinea ancora (v., pure, di recente, anche Cass. n. 8444/2016 e n. 8388/2016.) che la qualificazione dell’indennità nei termini di cui al Protocollo del 1993 consente di identificare la natura dell’istituto. La norma dell’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 costituisce la fonte di orientamento sul punto per i contratti di settore trattandosi di un Accordo interconfederale (al riguardo, cfr. Cass. nn. 14356/2014, 11236/2014, 9581/2014, 9189/2014, 9188/2014, 9066/2014, 8803/2014).

Da quanto precede, si evince, pertanto, che l’indennità di cui si tratta costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell’incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (così, testualmente, Cass. n. 8444/2016, cit.; cfr., altresì, Cass. n. 8803/2014). Per la qual cosa, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l’effettivo aumento del costo della vita, è palese che non possa piu riconoscersi, per il medesimo periodo, l’indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del contratto aveva già coperto, attraverso l’erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche intervenuti nelle more.

Non trova, infine, riscontro testuale o sistematico nella disciplina considerata la tesi alla stregua della quale con l’indennità di vacanza contrattuale si sarebbe introdotta una forma sanzionatoria o di risarcimento presunto in relazione all’ipotesi di tempi troppo lunghi nei rinnovi contrattuali (al riguardo, cfr., tra le molte, Cass. nn. 8444/2016, 14356/2014, 9188/2014, 9066/2014).

In conclusione – e conformemente agli ormai consolidati arresti, nella materia della giurisprudenza di legittimità (v. sentenze innanzi citate) -, la norma del CCNL deriva, dall’Accordo del 1993, la regola della provvisorietà della erogazione e dell’effetto retroattivo dell’accordo di rinnovo, dalla cui decorrenza cessa 1″erogazione dell’indennità. Da tale regola discende che se la decorrenza dell’accordo di rinnovo coincide con il primo giorno successivo alla scadenza del contratto precedente, non vi sono soluzioni di continuità riguardanti la disciplina del trattamento economico e l’indennità già erogata resta riassorbita negli arretrati contrattuali riconosciuti. Certamente sarebbe spettata la richiesta indennità ove il successivo contratto avesse avuto una decorrenza retroattiva in modo da lasciare periodi scoperti dalla tutela contro l’incremento del costo della vita; tale situazione, tuttavia, non ricorre nel caso in esame -(così, testualmente, Cass. n. 8444/2016; n. 8388/2016).

Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto delle originarie domande.

Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo i lavoratori svolto attività difensiva.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta le domande. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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