Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23090 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26836/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato VELLA Giuseppe, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato COLASANTI Gianna, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENIFEI ALBERTO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 999/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/10/2006 R.G.N. 774/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato BUTTAFOVO ANNA per delega VELLA GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 464/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di La Spezia accoglieva, tra l’altro, la domanda proposta da D.C. S. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, concluso per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az. 25-9-97 per il periodo 3-9-99/30-10-99, con la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 3-9-99 e con la condanna della società al pagamento della retribuzione dalla costituzione in mora del datore di lavoro, detratto l’aliunde perceptum.

Con sentenza depositata il 17-10-2006 la Corte d’Appello di Genova, tra l’altro, rigettava l’appello della società nei confronti della D.C. e condannava la appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con due motivi.

La D.C. ha resistito con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente censura, sotto vari profili, la sentenza impugnata per aver ritenuto che le parti sociali abbiano inteso delimitare temporalmente l’efficacia dell’accordo sindacale del 25-9-1997 e sostiene la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi successivi.

Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la contrattazione collettiva abbia fissato termini di scadenza dell’autorizzazione alla stipula di contratti a termine per l’ipotesi de qua.

In particolare, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997. integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1″ (v.. fra le altre. Cass. 1/10/2007 n. 20608. Cass. 27-3-2008 n. 7979. Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In base a tale orientamento consolidato, va confermata la nullità del termine apposto al contratto in esame, correggendosi, sul punto, la motivazione della impugnata sentenza che, invece, ha ritenuto che gli accordi attuativi ebbero a stabilire, non i termini entro i quali era consentita l’adozione del tipo contrattuale, ma proprio i termini che legittimamente potevano essere apposti ai contratti individuali, (v. in tal senso fra le altre Cass. 10-1-2006 n. 166, Cass. 28-3-2008 n. 8121).

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, la ricorrente in sostanza lamenta che la Corte erroneamente ha escluso la configurabilità della risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro, ritenendo l’inerzia dell’interessato insufficiente ad affermare la volontà risolutiva in assenza di comportamenti incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo contrattuale”. In particolare la ricorrente al riguardo ha evidenziato la breve durata del rapporto e la prolungata inerzia del lavoratore.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha costantemente affermato e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n., 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390. Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15628, Cass. 2-12-2000 n. 15403, da ultimo v. anche Cass. 11-11-2009 n. 23872).

In particolare, come pure è stato precisato “è suscettibile di una qualificazione in tal senso il comportamento delle parti che, in relazione alla scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, determinino la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto per una durata e con modalità tali da evidenziare il loro completo disinteresse alla sua attuazione” (v. Cass. 11-9-2003 n. 13370, Cass. 15-6-2001 n. 8106. Cass. 29-3-1995 n. 3753).

E’ quindi tale comportamento concludente, in base alle relative modalità e circostanze concrete, che può essere utilmente valutato dal giudice del merito, non essendo all’uopo di per sè sufficiente la mera inerzia o il semplice ritardo nell’esercizio del diritto (cfr. Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 10-11-2008 n. 26935. Cass. 1-2- 2010 n. 2279).

Orbene nella fattispecie sul punto la Corte di merito ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, che aveva reputato che il tempo trascorso tra la cessazione del rapporto (30-10-1999) e la costituzione in mora (14-4-2002) non dimostrava il disinteresse della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto.

In particolare la Corte territoriale ha rilevato che il tempo trascorso tra i suddetti eventi non risultava significativo e che “nel valutare la durata dell’inerzia significativa ai fini di consenso al recesso deve tenersi conto che essa per avere concreta valenza positiva deve essere consapevole e libera” giacchè “solo in tal modo, in applicazione dei principi generali in tema di consenso, può ritenersi esistente una volontà contrattuale effettivamente e liberamente formata”.

La Corte di merito ha inoltre osservato che è presumibile che alla lavoratrice “sia occorso un certo tempo, come a qualunque persona che non abbia una specifica competenza giuridica, per avvedersi dei possibili vizi che inficiavano il rapporto di lavoro”.

Tale accertamento di fatto, conforme ai principi sopra richiamati, risulta altresì congruamente motivato e resiste alle censure della società ricorrente.

Il ricorso va pertanto respinto, rilevandosi peraltro che non è stata avanzata alcuna censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro e limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Infine, in ragione della soccombenza, la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della D.C..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla D.C. le spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione agli avv.ti Alberto Benifei e Gianna Colasanti.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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