Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23090 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/10/2017, (ud. 28/04/2017, dep.03/10/2017),  n. 23090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3897-2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LIPPI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

15/01/2015, procedimento R.G.V.G. n. 56390/2010, Rep.n. 382/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso in riassunzione di un precedente giudizio proposto innanzi alla Corte d’appello di Napoli, C.C. adiva la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 per la durata irragionevole di un processo in materia pensionistica svoltosi innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definito con sentenza pubblicata il 15.10.2009.

Resistendo il Ministero, la Corte capitolina con decreto del 15.1.2015, stimata in tre anni la durata ragionevole della controversia e calcolata in nove quella eccedente il limite di ragionevolezza, sul presupposto fattuale che il giudizio di riferimento avesse avuto inizio l’11.9.1997, liquidava l’equo indennizzo nella misura di Euro 4.500,00, in ragione di un moltiplicatore annuo di Euro 500,00.

Per la cassazione di tale decreto ricorre C.C., sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato un “atto di costituzione”.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte territoriale non ha considerato che, come specificato nel ricorso, il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti aveva avuto inizio il 2.8.1973, innanzi alla 4^ sezione giurisdizionale di detta Corte, mentre la data dell’11.9.1997, considerata dalla Corte d’appello di Roma, si riferisce alla data in cui il relativo procedimento fu trasferito alla neo-costituita sezione giurisdizionale per la Campania. Pertanto, sostiene parte ricorrente, la durata complessiva del processo pensionistico non fu di 12, ma di 36 anni, e quella eccedente, di riflesso, di 33 anni.

2. – Il secondo mezzo deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 13 e 41 CEDU, artt. 2056, 1223 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 lamentando che l’indennizzo sia stato liquidato in misura inferiore ai parametri standard elaborati dalla Corte EDU.

3. – Il terzo mezzo reitera la medesima censura anzi detta, ma sotto il profilo della nullità della sentenza per la motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

4. – Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti.

Ai sensi del D.L. n. 453 del 1993, art. 6, comma 1, convertito in L. n. 19 del 1994 (solo di recente abrogato dal codice di giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174 del 2016), il giudizio pensionistico pendente alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione innanzi ad una sezione centrale della Corte dei conti prosegue, ad istanza della parte privata, innanzi alla (in allora neo-costituita) sezione giurisdizionale regionale competente, di guisa che il giudizio stesso deve ritenersi ad ogni effetto unico e come tale comprensivo di entrambe le fasi.

Di tale circostanza la Corte distrettuale non ha tenuto conto lì dove nel decreto impugnato colloca all’11.9.1997 la data di inizio del giudizio presupposto, ancorchè la parte ricorrente avesse specificato che quest’ultimo era stato instaurato in epoca anteriore, ossia il 2.8.1973, davanti alla quarta sezione giurisdizionale della Corte dei conti in sede centrale.

Omissione, quest’ultima, che ha falsato l’accertamento della durata effettiva del processo di riferimento, incidendo di riflesso sul quantum dell’indennizzo liquidato.

5. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà ad un nuovo accertamento di merito regolando, altresì, le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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