Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2309 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 31/01/2011), n.2309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23485/2009 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

SPINA Sergio Antonino, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 374/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

5.5.09, depositata il 29/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Antonino Spina che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 29 maggio 2009, in riforma della decisione di primo grado impugnata dal Ministero della salute, ha dichiarato l’improponibilità della domanda avanzata da M.G. per il riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, a lui asseritamente spettante per l’epatopatia insorta a seguito delle trasfusioni, cui era stato sottoposto durante un ricovero presso l’ospedale (OMISSIS) di quella città.

La Corte territoriale è pervenuta a tale conclusione, avendo rilevato che l’assistibile non aveva inoltrato domanda in via amministrativa, prima di agire in giudizio.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il M. con due motivi.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 3 e vizio di motivazione. Si assume che in un precedente giudizio il medesimo Ministero era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento del danno biologico in favore dell’odierno ricorrente, per l’epatopatia derivante dalle emotrasfusioni praticate: non occorrendo accertare in via amministrativa circostanze, quali quelle concernenti il contagio in questione, già acclarate nel precedente giudizio fra le stesse parti, non vi era necessità di far precedere la domanda giudiziale per l’indennizzo di cui alla citata L. n. 210 del 1992, dalla richiesta in via amministrativa.

Il secondo motivo, nel denunciare violazione e falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 3 e della L. 25 luglio 1997, n. 238, sostiene che il termine di prescrizione applicabile nella specie è quello decennale.

Nessuno dei due mezzi di annullamento può essere accolto.

Ma prima del loro esame, va scrutinata, in quanto pregiudiziale, la questione d’inammissibilità dell’impugnazione, sollevata dal Ministero sotto il profilo dell’inosservanza delle disposizioni dettate dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

L’eccezione è fondata. Come si è già osservato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., il citato art. 366 bis, introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è qui da applicare, trattandosi di ricorso proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, ma anteriormente all’ulteriore riforma del processo di cassazione dettata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Esso prescrive che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Qui, invece, come si è sottolineato nella relazione richiamata, per nessuno dei due motivi, con riferimento alle denunciate violazioni di legge, è formulato il prescritto quesito di diritto, nè per il vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, pure denunciato nel primo motivo, è specificato il fatto controverso.

Nè alcuna incidenza può avere l’abrogazione del menzionato art. 366 bis, in quanto la disposizione che la dispone (L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)) è applicabile alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge (citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5), mentre qui la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29 maggio 2009.

E nessun rilievo, perciò, può avere in ordine all’inosservanza delle prescrizioni dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la circostanza cui il ricorrente ha fatto riferimento nella discussione orale, circa il deposito del presente ricorso effettuato successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione sono liquidate come in dispositivo, e in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente, non sussistendo, come già evidenziato nella sentenza d’appello, le condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 e qui da applicare, posto che il giudizio di primo grado fu instaurato con ricorso depositato il 3 marzo 2006 (v. esposizione in fatto del ricorso per cassazione), successivamente cioè all’entrata in vigore della suddetta modifica.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero intimato delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 20,00 (venti/00) per esborsi e in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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