Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2309 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2309 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 21375-2016 proposto da:
DOBANK SPA, in persona del Quadro Direttivo, elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio
dell’avvocato EURIALO FELICI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
FALLIMENTO CARTIERA DI CASSINO SPA, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. GALILEI, 45,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO RUSSO, rappresentata e
difesa dall’avvocato FABRIZIO PERNA;

– controricorrente avverso la sentenza n. 148/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 13/01/2016;

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta ié15 – ‘camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2017 dal : Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

proponeva opposizione al passivo del fallimento di Cassino
s.p.a., al fine di veder insinuati, parte in privilegio e parte in
chirografo, crediti derivanti da saldi debitori di conto corrente;
il tribunale di Frosinone rigettava la pretesa per esser mancata
la prova del credito;
la corte d’appello di Roma a sua volta ha rigettato l’appello di
Unicredit Credit Management Bank, quale cessionaria dei
crediti in questione, e avverso la relativa sentenza ha proposto
ricorso per cassazione Dobank, già Unicredit Credit
Management Bank, deducendo quattro motivi;
la curatela ha replicato con controricorso;
la ricorrente ha depositato una memoria.
Considerato che:
la ricorrente deduce nell’ordine:
(i) violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421 e 112
cod. proc. civ., in quaoto i documenti probatoriamente rilevanti
erano stati allegati alla domanda di insinuazione al passivo ed
erano stati quindi nella disponibilità del c.t.u. incaricato dal
tribunale; peraltro l’indagine peritale, tesa alla verifica degli
interessi ultralegali e/o alla capitalizzazione degli interessi
medesimi, non avrebbe dovuto essere svolta in difetto di
questioni relative all’invalidità parziale dei contratti;
(il) violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 115 cod.
proc. civ., .poiché i documenti da produrre avevano mole
notevole, sicché la corte d’appello aveva errato nel valutare la
Ric. 2016 n. 21375 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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Capitalia s.p.a., quale mandataria di Banca di Roma s.p.a.,

c.t.u. come esplorativasiJil punto, essendo stata intesa, invece,
alla- ricostruzione del rapporto tra le parti e a rispondere ai
quesiti formulati dal giudice;
(iii) errata e falsa applicazione dell’art. 198, secondo comma,
cod. proc. civ., essendo stata contraddittoriamente ritenuta

proposti al c.t.u. implicavano l’analisi del saldo debitore
relativo ai contratti di conto corrente fisicamente intrattenuti
“presso”-diverse filiali del gruppo Unicredit;
(iv) omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell’art.
112 cod. proc. civ. giacché, anche a voler considerare corretta
la decisione relativa all’inutilizzabilità della documentazione
acquisita dal c.t.u., in ogni caso era stato dedotto che i
documenti correttamente analizzati dallo stesso erano
sufficienti a comprovare almeno una parte dei crediti azionati,
segnatamente correlati a tre dei conti correnti intestati alla
fallita, e su tale domanda la corte d’appello non si era
pronunciata.
il primo motivo è inammissibile per la ragione che segue;
l’impugnata sentenza ha confermato la decisione di primo
grado, resa in relazione al vecchio rito fallimentare (essendo
stato il fallimento dichiarato il 2-7-2001), ritenendo innanzi
tutto ininfluente la documentazione prodotta dall’attrice in sede
di accertamento dello stato passivo; questo perché la parte
opponente, a dire della corte territoriale, era “onerata al
deposito dei documenti ritenuti rilevanti ai fini
dell’accoglimento della domanda disattesa nella precedente
fase”; in particolare, secondo la corte del merito, il materiale
probatorio, ritenuto insufficiente dal giudice delegato, doveva
essere riversato nella sede d’appello (“nel presente giudizio
impugnativo”), cosa che evidentemente non era stata fatta;
Ric. 2016 n. 21375 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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esplorativa la consulenza non considerandosi che i quesiti

contro

la

suddetta

statuizione,

implicitamente

ma

inequivocamente tesa a sostenere che la parte era decaduta
dalla prova per non aver riversato, appunto, i documenti in
appello (in base all’art. 345 cod. proc. civ.), la ricorrente sostiene che i documenti — costituiti dai contratti bancari

erano stati già prodotti con l’istanza di insinuazione al passivo;•
sicché la corte d’appello avrebbe dovuto semplicemente
esaminarli;
tuttavia, il motivo non soddisfa il fine di specificità, non
essendo stato indicato – in concreto – quale documentazione
era stata prodotta e per quali rapporti; e pure volendo
prescindere dal fatto che, così dedotta, la questione
implicherebbe un errore revocatorio, per non essersi avveduto
il giudice d’appello della presenza dei documenti, vi è che
anche in base a quanto sostenuto dalla ricorrente non tutta la
documentazione rilevante era stata prodotta in sede di
insinuazione, giacché – si dice nel ricorso – gli estratti conto
non avevano riguardato l’intera durata dei rapporti;
nei rapporti bancari in conto corrente la banca è onerata di
provare il proprio credito, e la determinazione del saldo del
conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla
data della sua apertura, dovendosi effettuare l’integrale
ricostruzione del dare e dell’avere sulla base di dati contabili
certi in ordine alle operazioni ivi registrate (v. per varie
applicazioni Cass. n. 1842-11; Cass. n:7279-16); donde in
ogni caso, essendo la documentazione incompleta per
ammissione della stessa ricorrente, l’onere della prova non
poteva considerarsi assolto;
egualmente inammissibili sono il secondo e il terzo motivo;

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intrattenuti dalla fallita, dagli estratti conto e dalle garanzie –

l’impugnata sentenza, se da un lato ha condiviso la tesi del
giudice di primo grado a proposito della inutiliz2abilità della
documentazione acquisita dal c.t.u. di propria iniziativa, in
quanto tale condotta sarebbe stata tesa a colmare una carenza
probatoria imputabile alla parte onerata, dall’altro ha

dal giudice ad avvalersi di documentazione non contenuta nei
fascicoli di parte, e che neppure la parte aveva chiesto simile
estensione dei poteri d’indagine; sicché la documentazione non
era stata depositata nel termine perentorio di cui all’art. 184
cod. proc. civ. e il c.t.u. non poteva esaminare niente altro;
le considerazioni della corte d’appello sono rispondenti al
principio per cui, in tema di preclusioni, nel corso di una
consulenza tecnica contabile si deve escludere l’ammissibilità
della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti
e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda di
merito, essendo al riguardo irrilevante finanche il consenso
della controparte (oltre tutto nella specie non provato), atteso
che, ai sensi dell’art. 198 cod. proc. civ., quest’ultimo può
essere espresso solo con riferimento all’esame di documenti
accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente e
approfondita al quesito posto dal giudice (v. Cass. n. 8403-16;
conf. Cass. n. 25549-10);
è vano obiettare che il quesito aveva attribuito al c.t.u.
l’incarico di accertare il saldo debitore dei conti intrattenuti
“presso” le distinte filiali della banca;
l’espressione “presso”, nella frase come riportata nel ricorso, si
palesa riferibile ai saldi intrattenuti, e non vale a ritenere
legittimamente conferita una potestà di indagine su documenti
direttamente funzionali alla prova del credito, non depositati in
giudizio;
Ric. 2016 n. 21375 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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esplicitamente affermato che il c.t.u. non era stato autorizzato

vale la pena di aggiungerà che, nella memoria’ , la banca ha
evocato a sostegno dei propri assunti la* recente decisione delle
sezioni unite di questa secondo la quale, nel giudizio di appello,
costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345,
terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo previgente rispetto alla

n. 134 del 2012), quella di per sé idonea a eliminare ogni
possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla
pronuncia gravata, a prescindere dal rilievo che la parte
interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra
causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. Sez.
U n. 10790-37);
la detta pronuncia non giova tuttavia alla ricorrente, poiché il
ricorso non è specifico in relazione ai documenti che sarebbero
stati oggetto di integrazione in appello;
non ha fondamento neppure il quarto mezzo, col quale si
denunzia un’omissione di pronuncia sul motivo d’appello teso a
sostenere che, per una parte significativa dei crediti azionati, i
documenti erano stati già nella disponibilità del c.t.u.;
a dire della ricorrente si sarebbe trattato, in particolare, dei
documenti relativi ai rapporti nn. 2697/51, 13201/57 e 49329,
che sarebbero stati menzionati nei chiarimenti resi dal
medesimo c.t.u.;
nondimeno, anche a voler prescindere dal fatto che la
corrispondente parte della relazione tecnica non è stata
riportata nel corpo del ricorso, vi è che la corte d’appello non
ha omesso la pronuncia sul motivo di gravame;
la pronuncia si rinviene — infatti – nell’affermazione secondo cui
la pronuncia del tribunale, contraria all’assunto della banca, era
rimasta “immune da specifica censura”: ciò in quanto, all’esito
dei chiarimenti del c.t.u., in mancanza della documentazione
Ric. 2016 n. 21375 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I.

tardiva non sarebbe stato possibile rispondere ai quesiti peritali

per carenza della documentazione depositata in’ termini;
in tal modo – vale a dire sottolineando che la statuizione dél
tribunale era rimasta priva di censura “specifica” – la corte
d’appello ha pronunciato sul motivo di gravame, appunto
aspecifico

e

come

tale

(implicitamente)

inammissibile; il che è ,sufficiertte, a escludere il vizio
‘ denunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.;
il ricorso è rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
p.q. m.
La. Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processali, che liquida in euro 15.100,00, di cui euro
100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di
spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28

ritenendolo

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