Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2309 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2309 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 5664-2013 proposto da:
FALLIMENTO EUROPA COSTRUZIONI SRL 02582360737 in persona del
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO
VII n. 154, presso lo studio dell’avvocato BRUNO ARCANGELO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LA PLACA SALVATORE, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
BANCO DI NAPOLI SPA facente parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo,
già denominato Sanpaolo Banco di Napoli spA in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DI TORRE
ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 03/02/2014

avverso la sentenza n. 6/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE Sezione Distaccata di TARANTO del 30.4.2012, depositata il 7/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2013
dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
Con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2004 il fallimento Europa
Costruzioni s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Taranto il Banco di Napoli
s.p.a. per ottenere la revoca, ex art. 67, secondo comma, legge fallimentare,
di versamenti per € 113.072,28 effettuati nel periodo annuale sospetto dalla
società in bonis sul proprio conto corrente presso la banca convenuta.
Quest’ultima, costituitasi ritualmente, eccepiva l’irrevocabilità dei
pagamenti – rispettivamente per lire 130.000.000 e per lire 38.498.454 eseguiti da terzi con denaro proprio; oltre che di altre rimesse perché
contestuali a prelievi.
Con sentenza 26 maggio 2005 il Tribunale di Taranto, ritenuta la
revocabilità delle rimesse eseguite da terzi, condannava il Banco di Napoli al
pagamento di euro 99.933,62, oltre interessi legali spese.
In accoglimento parziale del successivo gravame, la Corte d’appello di
Lecce-sezione distaccata di Taranto escludeva dalla pronunzia di revoca i
versamenti per euro 87.022,19 eseguiti dai terzi, sigg. Carabotta e Mancini, e
compensava per due terzi le spese di giudizio. Motivava che il pagamento del
debito del fallito da parte di un terzo era soggetto a revoca solo ove avesse
comportato una lesione della par condicio creditorum: evenienza non
verificatasi nella specie, perché non vi erano state né utilizzazione di denaro

2

RITENUTO IN FATTO

dello stesso fallito, né rivalsa verso quest’ultimo da parte del terzo prima del
fallimento.
Avverso la sentenza, non notificata, la curatela del fallimento Europa
Costruzioni S.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e
notificato il 20 febbraio 2013.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.
Con il primo motivo la curatela deduce l’omessa motivazione su un
punto decisivo della controversia, assumendo che la banca avrebbe mutato
la causa petendi in grado di appello.
La censura è inammissibile, denunziando come vizio di motivazione
quel che, in ipotesi, sarebbe un error in procedendo, consistente nell’omesso
rilievo di una preclusione processuale; oltre a fare riferimento improprio ad
una domanda nuova, caratterizzata da una diversa causa petendi, laddove si
tratta, con tutta evidenza, di un’eccezione di merito: come tale, deducibile
anche in grado d’appello (art.345, secondo comma, cod. proc. civ.).
Non senza aggiungere che la censura appare estesa anche
all’eccezione di carenza di interesse ad agire, che è stata in realtà respinta
dalla corte territoriale.
Per il resto, quest’ultima ha fatto corretta applicazione di principi più
volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è lesivo della
par condicio creditorum il pagamento eseguito dal terzo solo ove si riverberi
sul patrimonio del soggetto fallito: ciò che avviene quando sia stato utilizzato
direttamente denaro di quest’ultimo, o sia stata esercitata nei suoi confronti la
rivalsa, in surroga (art. 1203 cod. civ.) o in via di regresso (art. 1299 codice
civile), anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento (Cass., sez.1,
30 Luglio 2012 n.13549; Cass., sez. unite, 12 Agosto 2005 n.16874).

3

Resisteva con controricorso il Banco di Napoli S.p.A.
***

Evenienze escluse dalla corte territoriale, con accertamento di fatto non
soggetto a riesame in sede di legittimità.

– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti;
– che il Banco di Napoli ha depositato una memoria illustrativa.

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in
dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità
delle questioni svolte.

P.Q.M.
– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese processuali, liquidate in complessivi € 2.600,00, di cui € 2.500,00 per
compenso, oltre gli accessori di legge.

Roma, 10 Dicembre 2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

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