Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2309 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 02/02/2021), n.2309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34735-2018 proposto da:

L.P., rappresentato e difeso dall’avv. GIULIANI ANGELO e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 1316/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 3 della L.P. invocava il riconoscimento dell’indennizzo previsto per l’irragionevole durata del processo, in relazione al fallimento aperto con sentenza del Tribunale di Viterbo in data 14.10.1996 e chiuso con provvedimento del 21.6.2016.

Instauratosi il contraddittorio, la Corte di Appello di Perugia accoglieva la domanda con il decreto impugnato e liquidava in favore del richiedente le spese della procedura, nell’importo di Euro 600 oltre accessori di legge.

Ricorre per la cassazione di detta decisione L.P. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., art. 91 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4, nonchè della tabella 12 annessa a detto ultimo provvedimento normativo, perchè la Corte di Appello avrebbe liquidato le spese del giudizio di equa riparazione in misura inferiore al minimo di tariffa.

La censura è fondata. Il decreto impugnato ha riconosciuto al Listanti l’importo di Euro 6.900 a titolo di equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio presupposto; ne consegue che le spese avrebbero dovuto essere liquidate prendendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra Euro 5.001 ed Euro 26.000, che prevede per la sola fase di studio un importo superiore a quello in concreto liquidato dalla Corte umbra per l’intero procedimento. Ne deriva l’accoglimento del ricorso ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, affinchè provveda alla corretta liquidazione delle spese del giudizio di equa riparazione, prendendo a base di calcolo i valori indicati, per le singole fasi processuali, dallo scaglio di tariffa compreso tra Euro 5.001 ed Euro 26.000, ed eventualmente operando su detti importi le opportune variazioni in diminuzione o in aumento, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 2014. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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