Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23089 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19482-2014 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

GHIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO

ALBERTO FERIOLI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO SLACCI, 38, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

GIUSSANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIORGIO LAVAGNINI, BENSO TIRELLI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositato il

16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso L. Fall., ex art. 98 la BNL proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il G.D. del Tribunale di Reggio Emilia l’aveva ammessa al passivo del fallimento (OMISSIS) spa per l’importo di complessivi Euro 42.619.991,76 in chirografo, con esclusione dell’importo, sempre in chirografo di Euro 1.629.582,86.

Il tribunale di Reggio Emilia, qualificata la scrittura intervenuta tra la fallita (OMISSIS) spa (allora (OMISSIS)) e la sua partecipata (OMISSIS) srl come accollo del debito di (OMISSIS) srl nei confronti della BNL spa, denominato dalle parti come “atto a titolo gratuito”, rilevava che il contratto stipulato il 22 dicembre 2011 doveva interpretarsi nel senso meno oneroso per la debitrice accollante, con la conseguenza dell’esclusione del credito per interessi dal passivo fallimentare di quest’ultima.

Il Tribunale rilevava inoltre che la permanenza del debito per interessi in capo ad (OMISSIS) srl rappresentava un’equa distribuzione del carico tra le diverse società appartenenti al medesimo gruppo.

“Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, la BNL spa.

La curatela fallimentare ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, con un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo l’errata interpretazione da parte del tribunale della clausola, disciplinante l’accollo da parte della debitrice del finanziamento, originariamente erogato ad (OMISSIS) srl dalla BNL spa, prevista al punto 3.3.1 dell’Accordo di ristrutturazione concluso tra (OMISSIS) srl e la debitrice.

La ricorrente lamenta che il tribunale abbia violato il principio di gerarchia, secondo cui le norme che mirano a ricostruire la volontà espressa delle parti (artt. 1362 e 1365 c.c.) hanno la prevalenza su quelle (artt. 1367-1371 c.c.) che fanno riferimento ai c.d. criteri oggettivi.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronuncia.

Il tribunale ha infatti rilevato un’ insanabile contraddizione tra la previsione del paragrafo 3.3.4 della scrittura, intitolato Finanziamenti a MLT accollati e riscadenziati ed il contenuto dell’allegato 15.3. (Nuovo piano di rimborso finanziamenti a MLT accollati e riscadenziati), nel quale il credito della BNL spa viene identificato per la sola parte capitale.

Il Tribunale ha altresì ritenuto che neppure sulla base della complessiva interpretazione dell’accordo fosse possibile stabilire con un sufficiente grado di certezza se per la ristrutturazione del passivo del gruppo fosse stato previsto l’accollo da parte della debitrice dell’intero debito oppure del solo capitale.

Solo all’esito di tale apprezzamento di merito il Tribunale ha ritenuto di accedere al criterio residuale di cui all’art. 1371 c.c.

Non è dunque ravvisabile la violazione del principio di gerarchia dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo il Tribunale dato atto dell’impossibilità di pervenire, sulla base dell’interpretazione letterale e del criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole (ex art. 1363 c.c.) ad una interpretazione coerente dell’assetto negoziale e segnatamente dell’oggetto dell’accollo, nel senso di ricomprendere o meno gli interessi sulla somma oggetto del finanziamento.

Ora, la ricorrente ribadisce il carattere totalizzante della previsione di cui al paragrafo 3.3.1. lett A), ma omette di mettere a confronto tale previsione con quella di cui all’allegato 15.3., che, secondo quanto specificato nel provvedimento impugnato, determinava e specificava l’oggetto dell’accollo, limitato alla somma ivi indicata.

Non risulta all’uopo decisivo il riferimento della ricorrente al carattere liberatorio dell’accollo ex art. 1273 c.c., comma 2, che non è incompatibile con il carattere parziale dello stesso (che limita l’oggetto del contratto), ma, estinguendo l’obbligazione del debitore originario, determina la sola esclusione della responsabilità solidale di questi per la parte di debito oggetto dell’accollo.

Non risulta, inoltre, la violazione del canone di cui all’art. 1363 c.c., posto che proprio in relazione a tale criterio interpretativo, valutando la previsione di cui all’art. 3.3.4, unitamente alla previsione dell’allegato 15.3. avente ad oggetto il Nuovo Piano di rimborso, richiamato proprio dal paragrafo 3.3.4., il giudice di merito ha ritenuto che nell’accollo non fossero compresi gli interessi del finanziamento. Passando al ricorso incidentale, la curatela lamenta la disposta compensazione delle spese di lite.

Il motivo è destituito di fondamento.

Il Tribunale, con apprezzamento adeguato, ha rilevato l’oggettiva controvertibilità delle questioni oggetto di causa, pervenendo pertanto alla pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.

Tale valutazione non risulta contraddetta dall’allegazione del ricorrente incidentale, il quale, per escludere la valutazione di controvertibilità dell’interpretazione del negozio, invoca, a sua volta una diversa interpretazione, nel merito, del contenuto del complesso negozio, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, inammissibile nel presente giudizio.

Vanno dunque respinti sia il ricorso principale che quello incidentale. La soccombenza reciproca determina l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e per quello incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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