Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23089 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/11/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 11/11/2016), n.23089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 994/2011 proposto da:

L.G.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA O. LAZZARINI 19, presso lo studio dell’avvocato UGO SGUEGLIA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO AFFARI ESTERI, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7944/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2010 R.G.N. 9099/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato QUAGLIA UGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 19/11/2010, accogliendo il gravame proposto dal Ministero degli Affari Esteri avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede resa in data 13/4/2007, respingeva la domanda proposta da L.G.M. diretta ad ottenere lo stipendio annuo lordo di Euro 88.268,00, pari al trattamento retributivo previsto per gli altri impiegati di eguale livello che svolgevano le stesse mansioni presso l’Ambasciata di Pechino, e la condanna del M.A.E., anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di Euro 98.034,00, oltre accessori; ed altresì quella volta ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio con decorrenza dal 26/10/1999, oltre al diritto a percepire le quote di famiglia.

La Corte territoriale osservava, per ciò che qui ancora rileva, che, nella fattispecie, si è verificata un’ipotesi di novazione oggettiva del rapporto intercorso tra la L.G. e l’Ambasciata d’Italia a Pechino; che il 14/5/2002 le parti di cui si tratta hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza successiva all’apposizione del visto da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio sul Decreto ministeriale di approvazione; che, nel contratto, si è stabilito che “per effetto dell’opzione esercitata dalla Signora L.G.M., il precedente rapporto di impiego decorrente dall’1/5/2001 al giorno immediatamente precedente la decorrenza del presente contratto, da certificarsi con apposito verbale, è liquidato a tutti gli effetti giuridici ed economici (se e per quanto previsto)…”.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la L.G. articolando quattro motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 del codice di rito.

Il Ministero degli Affari Esteri resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325 e 417 bis c.p.c.; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 12; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio, lamentando che la Corte di merito abbia respinto l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello proposto dall’Amministrazione poichè la sentenza n. 7259/07 del giudice del lavoro di Roma è stata notificata in data 20/7/2007 al MAE, “ma non in persona del funzionario delegato a rappresentare il Ministero in primo grado ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., (il cui nominativo è indicato nella memoria di costituzione in primo grado), bensì in persona del Ministro pro tempore”; con la conseguenza che “la notificazione è nulla e, quindi, non produce l’effetto di fare decorrere il termine breve per l’impugnazione”. Deduce, inoltre, che la sentenza sarebbe errata anche perchè sarebbe contraddittoria, in quanto riconosce che la notifica della sentenza di primo grado è stata eseguita regolarmente presso la sede del M.A.E., in Roma, Piazzale della Farnesina, n. 1, ma ha ritenuto che la stessa sia da considerarsi nulla perchè disposta in persona del Ministro pro tempore, mentre in effetti avrebbe dovuto essere fatta in persona dei funzionari delegati indicati nella memoria di costituzione di primo grado.

2. Con il secondo motivo viene denunciata, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 103 del 2000, artt. 1 e 2; L. n. 442 del 2001, art. 3, comma 1; D.P.R. n. 18 del 1967, art. 154; artt. 1230, 1231, 2120 e 2697 c.c.; e l’omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudizio. Con tale motivo si lamenta che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità abbia totalmente accolto l’appello interposto dal M.A.E. ritenendo che alla L.G. non potesse essere riconosciuta l’anzianità di servizio a decorrere dalla data della sua prima assunzione presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino in quanto la successione dei contatti avrebbe costituito una novazione oggettiva del rapporto, mentre l’unica interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 1, della L. n. 442 del 2001, è quella di avere previsto la conversione-modificazione del contratto di lavoro in essere con l’Amministrazione degli Affari Esteri, con la dovuta conservazione dell’intera anzianità di servizio maturata.

3. Con il terzo motivo, si deduce, sempre in riferimento agli artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, commi 1 e 3; art. 2697 c.c.; art. 112 c.p.c.; D.Lgs. n. 103 del 2000, artt. 1 e 3; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, commi 1 e 2; art. 7, comma 1, dell’Accordo successivo per il personale assunto dal M.A.E. presso le Rappresentanze italiane all’estero del 12/4/2001) 36 della Costituzion5 e si lamenta che la Corte di Appello, quale diretta conseguenza della novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, abbia fatto discendere anche l’insussistenza del diritto della lavoratrice al riconoscimento dello stesso trattamento economico di base corrisposto agli altri impiegati in servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino di uguale livello e che svolgono identiche mansioni.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, comma 3; nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che non sussiste il diritto della L.G. alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia a decorrere dal 14.5.2002 con una motivazione, a parere della ricorrente, non congrua.

1.1. Il primo motivo non è fondato.

Correttamente, infatti, la Corte di merito – conformemente agli arresti giurisprudenziali di legittimità citati anche a sostegno della motivazione dalla prima Corte (cfr, ex Cass. n. 4690/2008; di recente, Cass. n. 10621/2015) – ha eqretlainento, affermato che, nella fattispecie, la notifica della sentenza di primo grado è nulla perchè effettuata (correttamente presso il Ministero degli Affari Esteri), ma in persona del Ministro pro tempore e non in persona del funzionario delegato a rappresentare il Ministero in primo grado; ed altresì che, tale notifica non avrebbe dovuto essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, presso cui sono domiciliati ope legis gli organi o enti dello Stato, bensì presso il Ministero (come è, appunto, avvenuto nel caso di specie), ma nella persona del dipendente che aveva assunto il patrocinio dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., nel giudizio conclusosi con la sentenza notificata.

La Corte di merito, con motivazione del tutto congrua e scevra dai lamentati errores in indicando che la ricorrente lamenta, richiamando, come innanzi detto, i precedenti di legittimità, ha sottolineato che l’art. 417 bis c.p.c., va interpretato “nel senso che attribuisce al dipendente di cui l’amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ancorchè tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio”. Per la qual cosa, nel caso di specie, l’appello del Ministero, depositato presso la cancelleria della Corte di Appello in data 11/10/2007 (avverso la sentenza di prime cure notificata il 20/7/2007) è stato correttamente proposto – ed è dunque ammissibile – perchè la notifica di cui si tratta è nulla e non produce, quindi, l’effetto di fare decorrere il termine breve per l’impugnazione (quod nulluni est nullum producit effectum).

1.2; 1.3. Il secondo ed il terzo motivo non sono fondati.

Al riguardo, va rilevato – conformemente all’indirizzo consolidato (cfr. Cass. n. 20356/14) della Corte di legittimità, nella materia, cui questo Collegio aderisce – che il rapporto di lavoro di cui si tratta risulta regolato da un contratto di lavoro individuale tra l’Ambasciata d’Italia a Pechino e la L.G. conformemente alle disposizioni della parte seconda del titolo secondo del D.P.R. n. 18 del 1967, (recante ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri) e successive modificazioni, nonchè dalla legislazione cinese. Il titolo sesto del predetto D.P.R. è stato riformulato dal D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 1, riguardante la disciplina degli impiegati assunti a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti di cultura. Orbene, la formulazione più recente del titolo sesto prevede che gli organi sopra indicati, possano assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alla normale dotazione organica, ulteriore personale necessario per le esigenze di servizio “il quale svolge le mansioni previste nei contratti individuali” (art. 152). Il relativo contratto, per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso titolo sesto, è regolato dalla legge del luogo in cui è stato stipulato (art. 154).

Per quanto, poi, attiene alla retribuzione, l’art. 157 prevede che la retribuzione annua base è fissata nel contratto individuale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell’Unione Europea…”. Per la qual cosa, appare chiaro l’intento legislativo che, con l’adozione delle norme richiamate, è certamente volto a regolare il rapporto di lavoro del personale assunto a contratto direttamente dagli Uffici dell’Amministrazione siti all’estero in modo autonomo rispetto al rapporto di lavoro del personale direttamente dipendente da quella stessa Amministrazione. E tale differenza è giustificata dalle “esigenze di servizio” della Rappresentanza diplomatica interessata. La predetta disciplina si inserisce, altresì, nella riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione culminata nelle leggi-delega che dettero luogo, tra l’altro al testo unico sul rapporto di lavoro pubblico privatizzato (D.Lgs. n. 165 del 2001).

Il rapporto di lavoro del personale assunto all’estero, in tale contesto, riveste carattere tipicamente privatistico e viene regolato direttamente dalla disciplina di cui al titolo sesto del D.P.R. n. 18 del 1967, come modificato dal D.Lgs. n. 103 del 2000, e, con riferimento alla retribuzione di questo personale, la disciplina del D.P.R. n. 18, art. 157, prescinde dalla contrattazione collettiva e fa riferimento a parametri rilevabili nel luogo in cui si svolge la prestazione.

E, dunque, alla stregua di tale impostazione legislativa va risolto il problema dell’individuazione del rapporto esistente tra le retribuzioni delle due categorie di dipendenti, cui si fa riferimento nei motivi all’esame. Al riguardo, il Collegio concorda con quanto già affermato da Cassazione n. 20356/14, citata, nel sottolineare che la norma regolatrice non può essere individuata nel D.Lgs. n. 165, art. 45, commi 1 e 2 – il quale rimette alla contrattazione collettiva il trattamento fondamentale ed accessorio del personale pubblico contrattualizzato – perchè, appunto, tale disposizione presuppone che il rapporto di lavoro sia oggetto di regolazione collettiva, dato che in tale ambito i contratti individuali sono validi e conservano la loro validità, purchè sia rispettato il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45, comma 2 (Cass. n. 5139/11).

Del resto, proprio l’art. 45, nel disciplinare il trattamento economico accessorio del personale non diplomatico del M.A.E., rinvia “limitatamente al periodo prestato” presso le Rappresentanze di cui si è detto, alle disposizioni del D.P.R. n. 18 del 1967.

Quanto alla pretesa violazione del parametro di cui all’art. 36 della Carta Costituzionale, poichè nel caso all’esame non si chiede un’adeguata retribuzione secondo i parametri della proporzione e sufficienza, ma si lamenta una mancata parità di trattamento, si versa in un ambito diverso da quello di applicazione della norma. E, comunque, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità, non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell’ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione.

Correttamente, dunque, i giudici di secondo grado, sullo sfondo del quadro non-nativo di riferimento, innanzi esplicitato, hanno rilevato che non può parlarsi, nella fattispecie, di continuità tra i rapporti giuridici susseguitisi nel tempo – essendosi verificata una novazione oggettiva del rapporto di lavoro -, anche in considerazione del fatto che, per espressa volontà delle parti, alla stipulazione del nuovo contratto sono stati estinti tutti gli effetti giuridici del precedente rapporto tra le stesse intercorso, ed altresì perchè le stesse parti hanno stabilito contrattualmente di non volere considerare il contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato il 14/5/2002, come una prosecuzione del precedente rapporto a tempo determinato.

1.2. Il quarto motivo è inammissibile, non palesando in modo compiuto quale sia l’effettiva doglianza in grado di scalfire le argomentazioni su cui si fonda la sentenza della Corte di merito. Peraltro, non viene contestata l’ultima parte della sentenza (pag. 5 della stessa), alla quale il motivo sembra riferirsi, in cui si sottolinea che la L.G. ha formulato la richiesta del riconoscimento al diritto alla percezione delle quote di famiglia nelle conclusioni del ricorso di primo grado, alla data del 14/5/2002, senza fare riferimento al periodo precedente; per la qual cosa, la Corte di Appello ha correttamente escluso qualsiasi statuizione riguardante il preteso diritto alle dette quote relativa al periodo anteriore alla suddetta data.

Inoltre, con argomentazioni congrue e supportate dal quadro normativo di riferimento, nella sentenza oggetto del giudizio di legittimità si sottolinea che la ricorrente ha omesso di indicare nel ricorso di primo grado, contravvenendo al disposto normativo di cui al D.Lg. n. 103 del 2000, art. 157 bis, e D.L. n. 69 del 1988, art. 2, la composizione del proprio nucleo familiare, la data di presentazione della domanda e la ricorrenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto; condizioni necessarie per prendere in considerazione la richiesta di cui sopra è menzione.

Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di Euro 5.000,00, di cui Euro 5.00,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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