Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23088 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10265/2014 proposto da:

CASSA RURALE DI TUENNO VAL DI NON BANCA CREDITO COOPERATIVO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO TONIOLATTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE VINCELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA RADICE;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Cassa Rurale Tuenno Val di Non BBC scarl, ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti della curatela del fallimento (OMISSIS) srl, avverso il decreto del Tribunale di Trento che ha disposto l’ammissione in chirografo di parte dell’importo insinuato, corrispondente agli interessi convenzionali maturati sul credito ipotecario, in quanto antecedenti al periodo di riferimento ex art. 2855 c.c..

La curatela fallimentare ha resistito con controricorso.

Successivamente le parti hanno depositato rinunzia al ricorso ed accettazione.

Va dunque dichiarata ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio.

Preso atto dell’accettazione della resistente non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Non sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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