Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23087 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1542/2014 proposto da:

B. s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto G. Aloisio e Sandro

Lattanzi, con domicilio eletto presso l’Avv. Sandro Lattanzi, con

studio in Roma in viale Liegi n. 42;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a. (quale cessionaria del ramo d’azienda di

Equitalia Pragma s.p.a., già Pragma Riscossione s.p.a., già SOGET

– Riscossione s.p.a.), in persona del legale rappresentate pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianfranco Chiarelli, con

domicilio eletto presso l’Avv. Lorella De Fiores, con studio in Roma

in via Quintino Sella n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria della Puglia (sez.

distaccata di Taranto) n. 144/29/2013, pronunciata l’11 giugno 2013

e depositata il 14 giugno 2013;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 giugno 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 989/02/2011, emessa dalla CTP di Taranto. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria (n. (OMISSIS) del 2010) eseguita da Equitalia a tutela del credito per carichi tributari relativi a cartella di pagamento (n. (OMISSIS)) ritenuta dal Giudice tributario correttamente notificata.

2. La CTR, rigettando l’appello della contribuente, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione confermò la statuizione impugnata in ragione della corretta notificazione, diretta, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, della cartella di pagamento, oltre che della congruità della motivazione dell’atto impugnato (avviso d’iscrizione ipotecaria), recante l’indicazione del numero della cartella (comunque previamente notificata), la data di notifica della stessa e gli importi dovuti, con differenziazione della natura degli stessi.

3. Contro la sentenza d’appello la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi sostenuti da memoria, mentre il l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ed EQUITALIA si difendono con controricorso (quest’ultima prospettando anche diversi profili di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti (oltrechè della comunanza di taluni profili di inammissibilità).

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 e dell’art. 112 c.p.c. nonchè dell’art. 24 Cost., per aver la CTR disatteso il criterio di riparto dell’onere probatorio inerente la prova di quale fosse l’atto effettivamente notificato e, contestualmente, per aver lo stesso Giudice di merito omesso di pronunciarsi sullo stesso mezzo di gravame.

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 2 e 3 e degli artt. 40 e 42 del decreto del Ministero delle Comunicazioni 9 aprile 2001″, per aver la CTR, a detta del ricorrente, ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento mediante consegna di copia, presso la sede della società, nelle mani della figlia del portiere e, comunque, senza che l’agente notificatore abbia dato atto, nella relata, delle ricerche effettuate.

Con il motivo n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce violazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4, della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b) bis, per aver la CTR ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento nonostante l’omesso inoltro, da parte dell’agente postale, della raccomandata informativa.

Con il motivo n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 e dell’art. 24 Cost., per aver la CTR considerato valido l’avviso di iscrizione d’ipoteca nonostante la mancata allegazione ad esso della relativa cartella di pagamento.

2.2. I motivi di ricorso sono infondati, oltre che inammissibili sotto plurimi profili.

2.3. In primo luogo, le doglianze sono tutte dedotte con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, pur non prospettando errores in procedendo ma (pretesi) errores in iudicando, quali quelli inerenti la violazione dell’art. 2697 c.c., validità della notificazione della cartella di pagamento (che non è atto processuale) oltre che la validità dell’avviso di iscrizione d’ipoteca ancorchè non recante l’allegazione della relativa cartella.

Le censure, comunque, ad eccezione di quella di cui al motivo n. 1, non prospettano neanche la nullità della sentenza o del procedimento che, invece, in ragione dell’invocato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre quale conseguenza degli errores (peraltro, in procedendo e non in iudicando).

Il motivo n. 1, invece, pur prospettando la nullità della sentenza, ancorchè in ragione di errores in iudicando e non in procedendo, è caratterizzato quale motivo complesso prospettante, in termini incompatibili tra loro, violazioni di legge oltre che omessa pronuncia proprio con riferimento ai motivi di appello in merito ai quali si sarebbe sostanziata la stessa violazione di legge. Il detto motivo è altresì inammissibile anche con riferimento alla pretesa violazione del riparto dell’onere probatorio in merito al contenuto dell’atto notificato, avendo il ricorrente sempre dedotto non di avere ricevuto un atto diverso da quello indicato dall’Amministrazione (la cartella di pagamento) bensì l’invalidità della notifica.

Tutte le doglianze inerenti la notificazione della cartella di pagamento, infine, sono inammissibili ex art. 366 c.p.c. anche per difetto di specificità (in termini di autosufficienza) non avendo il ricorrente riportato il contenuto dell’avviso di ricevimento, inerente peraltro la notificazione non di un atto processuale, al fine di poterne apprezzare le censure. Trattasi peraltro di documentazione non solo non trascritta o riprodotta (anche indirettamente), nelle sue parti essenziali, ma anche non allegata e non oggetto di specifica indicazione con rifermento alla sua produzione nel giudizio di merito ed alla sede processuale ove reperirla (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

2.4. I motivi, come detto, sono comunque infondati.

Tutte le doglianze relative alla notificazione della cartella di pagamento, in particolare, non considerano che nella specie trattasi non di notifica della cartella di pagamento effettuata in via diretta da parte dell’Amministrazione, con conseguente applicazione alla spedizione dell’atto delle norme concernenti il servizio postale ordinario e non di quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, limitando i riferimenti alle più recenti: Cass. sez. 5, 03/04/2019, n. 9240, Rv. 653413-01, e Cass. sez. 5, 04/04/2018, n. 8293, Rv. 647560-01, anche in motivazione).

In particolare il motivo n. 2 è infondato anche perchè, dalla trascrizione dell’avviso di ricevimento effettuata dal controricorrente EQUITALIA nel controricorso, emerge che l’atto è stato consegnato, nella sede della società, a soggetto “addetto alla casa ufficio o azienda” (nella specie “figlia del custode”).

Ne consegue l’assorbimento anche della doglianza di cui al motivo n. 4 (peraltro inammissibile nei termini di cui innanzi), stante l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle censure mosse con riferimento alla notifica della cartella di pagamento, ritenuta dalla CTR eseguita oltre che valida.

3. In conclusione, rigettato il ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, nei confronti dei due controricorrenti, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in favore di ciascuno di loro, in Euro 6.00,00, oltre le spese prenotate a debito, per I’A.E., ed oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, in favore di EQUITALIA SUD s.p.a..

Sussistono altresì i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (medesima L. n. 228, ex art. 18, in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della cit. L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, nei confronti dei due controricorrenti, che si liquidano, in favore di ciascuno di loro, in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito, per l’A.E., ed oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, in favore di EQUITALIA SUD s.p.a., dando atto della sussistenza dei presupposti, di cui al D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di p contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dallo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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