Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23087 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/11/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 11/11/2016), n.23087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10929-111 proposto da:

L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

Nonchè da:

POSTE ITALIANE S.p.a., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rapresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.M., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2449/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/04/2010 r.g.n. 4629/2008;

udita la relazione iella causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’avvocato GALLEANO SERGIO per delega verbale Avvocato

IACOBELLIO GIANNI EMILIO;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA per delega verbale MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Roma, con sentenza depositata il 22/4/2010, riformando la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede il 15/5/2007, dichiarava la nullità del termine apposto ai tre contratti di lavoro stipulati tra Poste Italiane S.p.A. e L.M. e, per l’effetto, dichiarava che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'(OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza ricorre La L. affidandosi ad un motivo illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico mezzo di impugnazione la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg.; artt. 1366 e 1367 c.c. in relazione all’art. 1372, 1373 e 1374 c.c., artt. 1428, 1429 e 1431 c.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 418 c.p.c. anche in relazione all’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2967 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. lamentando, tra l’altro, che la decisione della Corte di merito non possa condividersi anche perchè non tiene conto del fatto che l’estensione degli effetti delle dimissioni doveva essere oggetto di un preciso onere probatorio da parte del datore di lavoro, assolutamente non adempiuto nel corso dei due precedenti gradi di giudizio, in violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115.

1.1 I1 motivo presenta diversi profili di inammissibilità.

Infatti, oltre alla completa genericità nella formulazione della contestazione, il medesimo difetta di una specifica confutazione del percorso argomentativo posto a base della sentenza oggetto del ricorso di legittimità, la quale ultima appare invece, all’evidenza, persuasiva nell’argomentare le ragioni di infondatezza di obiezioni qui analogamente reiterate (in particolare, pagg. 7-9 della pronunzia di cui si tratta).

Al riguardo, la Suprema Corte ha, in più occasioni, ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016). Ed il motivo difetta, altresì, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6; alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c.. fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per la quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale. il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di indicare compiutamente, e non già per riassunto del loro contenuto. gli atti processuali dai quali emerga il vizio denunciato (cfr., tra le molte, Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 21226/2010; Cass. n. 19959/2014; Cass. n. 25302/2015).

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Poste Italiane S.p.A. denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 poichè, a parere della società la Corte di merito non avrebbe preso in esame l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso sollevata in primo grado e reiterata in appello, avuto riguardo al fatto che la L., pacificamente, aveva manifestato un palese disinteresse al prosieguo del rapporto, poichè l’ultimo contratto, risalente al 2001. si era concluso pochi giorni dopo per dimissioni della lavoratrice.

3. Il secondo motivo del ricorso incidentale è formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e la società denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 8 del CCNL 26/11/1994, nonchè degli Accordi sindacali del 25/9/1997, del 16/1/1998, del 27/4/1998, del 2/7/1998, del 24/5/1999 e del 18/1/2001 in riferimento agli artt. 1362 c.c. e segg., sostenendo che la decisione resa dal giudice di appello risulterebbe meritevole di cassazione, per violazione e falsa applicazione di tutte le norme innanzi indicate, nella parte in cui ha ritenuto di individuare nella data del 30/4/1998 il termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25/9/1997, poichè. facendo corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. sarebbe evidente che, non solo il predetto accordo non contiene limiti temporali, ma anche che le parti, con i vari accordi attuativi, non hanno inteso limitarlo nel tempo, ma soltanto integrare l’art. 8 del CCNL del 26/11/1994; il che dovrebbe necessariamente fare ritenere che le parti intendessero introdurre un’ipotesi che, così come le altre previste nel medesimo art. 8, doveva essere efficace fino allo scadere del CCNL citato.

Il secondo motivo – da esaminare per primo, in quanto, per ordine logico, all’evidenza, precede quello relativo al c.d. mutuo consenso – non è fondato.

I giudici di Appello, invero, correttamente hanno rilevato, con puntuali riferimenti ai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia – cfr., in particolare e fra le molte, Cass. nn. 2345/2006, 27311/2005, ai quali in questa sede si fa espresso riferimento, non ritenendo questo Collegio di legittimità che vi siano motivi per discostarsene -, che l’ipotesi concernente la presente controversia è quella individuata nell’Accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dalle parti sindacali ad integrazione dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 che contempla le esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi; ipotesi precisata, appunto, dall’Accordo sindacale stipulato anch’esso il 25 settembre 1997, attuativo per assunzioni con contratto a termine, a norma del quale, in relazione all’art. 8 del CCNL, così come integrato con Accordo 25 settembre 1997, le parti si danno atto che, sino al 31 gennaio 1998, l’impresa si trova nella situazione che precede, dovendo, appunto, affrontare il processo di ristrutturazione, con conseguente rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione; per la qual cosa, per fare fronte alle suddette esigenze è possibile procedere ad assunzione di personale straordinario con contratto a tempo determinato. Il termine del 31 gennaio 1998 è stato poi definitivamente prorogato al 30 aprile 1998 in forza dell’Accordo sindacale attuativo sottoscritto il 16 gennaio 1998.

La Corte di merito, fatte queste doverose premesse, ha motivatamente reputato, conformemente al menzionato indirizzo della Corte di legittimità (cfr., ancora, Cass. n. 27311/2005, cit.), che i contratti a termine di cui si tratta fossero da reputarsi illegittimi, in quanto stipulati oltre il limite di efficacia della clausola autorizzatoria.

Per tutto quanto precede – assorbito il primo mezzo di impugnazione -ritenuta l’inidoneità del ricorso incidentale a scalfire la motivazione della sentenza della corte di legittimità, lo stesso va respinto.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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