Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23087 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/10/2017, (ud. 13/04/2017, dep.03/10/2017),  n. 23087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29178-2013 proposto da:

CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI, MINISTERO DELLA, INFRASTRUTTURE

TRASPORTI (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.R.O., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

FASANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2013 del TRIBUNALE di LECCE sezione

distaccata di CASARANO, depositata il 15/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per cassazione con

rinvio;

udito l’Avvocato Davide DI GIORGIO che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con Ordinanza-Ingiunzione n. 41/2010 del 27 gennaio di quello stesso anno la Capitaneria di Gallipoli intimava a D.R.O. il pagamento della somma di Euro 1.214,01 per violazione della L. n. 963 del 1965, art. 22 in materia di pesca subacquea, per esercizio della stessa senza osservanza del prescritto segnale galleggiante.

Tanto a seguito di verbale di accertamento del 10 maggio 2009.

Il D.R. ricorreva L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso la suddetta ordinanza innanzi al Giudice di Pace di Casarano, che – in esito al giudizio svoltosi con costituzione della resistente Capitaneria e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – accoglieva, con sentenza n. 1080/2010, il ricorso, ritenuto illegittimo e fuori termine L. n. 241 del 1990, ex art. 2 il provvedimento impugnato, che veniva annullato.

Le succitate amministrazioni, chiedendo la riforma della decisione del Giudice di prime cure, interponevano appello resistito dall’appellante, che proponeva – a sua volta – appello incidentale.

Il Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Casarano, con sentenza n. 63/2013, rigettava l’appello principale e quello incidentale, condannando le parti appellanti (principali), in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’appellato.

Per la cassazione della succitata decisione del Tribunale ricorrono le medesime Amministrazioni con atto fondato su tre ordini di motivi e resistito dall’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione di legge (art. 345 c.p.c. e L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23), per aver il Giudice di appello valutato e ritenuto tardiva l’emessa ordinanza-ingiunzione sulla base di un parametro normativo che l’odierno controricorrente aveva introdotto tardivamente solo in appello.

Trattasi, nella sostanza, del parametro normativo di cui al D.M. Ministero Infrastrutture e Traporti 18 aprile 2003, n. 124, che – ad integrazione del precedente D.M. 30 marzo 1994, n. 765 ed in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241- stabiliva il termine di novanta giorni per la tempestiva pronuncia e conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio dell’Amministrazione che aveva irrogato la sanzione.

Detto termine – secondo la prospettazione delle odierne parti ricorrenti – era stato erratamente affermato come applicabile dal Giudice del merito e, comunque, non era desumibile dal generale termine L. n. 241 del 1990, ex art. 2 inapplicabile ai provvedimento sanzionatori ex L. n. 689 del 1981.

Il motivo non può essere accolto.

La mera allegazione ed il riferimento, ancorchè in comparsa di risposta, ad una norma (D.M. 18 aprile 2003, n. 124) non integra la violazione di legge di cui al motivo in esame. Quella norma, per inciso, reca la nuova disciplina del settore (Ministero dei Trasporti e della navigazione) in materia di procedimento amministrativo/ prescrive la valutazione degli scritti difensivi e l’adozione del provvedimento conclusivo “nel termine di giorni novanta”. L’allegazione difensiva consistente nel riferimento a tale norma (che, peraltro, ben poteva essere – come tale – conosciuta) deve ritenersi finalizzata alla corretta individuazione del parametro normativo e, quindi, non sostanziante una modifica della domanda o una formulazione di domanda nuova.

In ogni caso, poi, essendo la detta invocata normativa del 2003 attuativa, in pratica, della L. n. 241 del 1990 ed essendo i termini generali o settoriali di quest’ultima non applicabili (per quanto di seguito si specificherà ulteriormente) ai procedimenti sanzionatori (Cass. n. 8763/2010) la censura in esame deve ritenersi -in mancanza di vincolatività dei termini regolamentari invocati- del tutto priva di fondamento.

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione di legge (L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 29, L. n. 241 del 1990, art. 2 e D.M. n. 124 del 2003, art. 1) per avere la gravata decisione ritenuto la decorrenza del termine di conclusione del procedimento in dispregio del termine quinquennale di prescrizione della violazione amministrativa.

Il motivo è fondato.

L’impugnata sentenza ha, nella fattispecie, ritenuto l’illegittimità della suddetta ordinanza ingiunzione per violazione del termine di conclusione del procedimento.

Così decidendo la gravata decisione ha violato le norme in ordine alle quale viene invocata la violazione di cui al motivo in esame.

In particolare risulta del tutto eluso il noto principio, già ribadito da questa Corte, per cui al,regime sanzionatorio ed al relativo procedimento contenzioso disciplinato dalla L. n. 689 del 1981 non si applicano i termini generali di cui alla L. n. 241 del 1990 (da ultimo, la già citata Cass. n. 8763/2010).

Tale decisione, peraltro, non faceva che ribadire l’orientamento di cui a Cass. S.U. n. 9591/2006.

Con la detta pronuncia le S.U., superando un precedente difforme e non univoco orientamento, hanno espressamente affermato il principio – qui anche enunciato e ribadito – per cui “la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile “ratione temporis”, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di,trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve”.

Il motivo, quindi, va accolto:

3.- Con il terzo motivo (parti ricorrenti del ricorso Si prospetta il vizio di violazione di legge per aver l’impugnata sentenza applicato il termine, di conclusione del procedimento amministrativo generale al procedimento di irrogazione di sanzione amministrativa.

Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del precedente motivo sub 2..

4.- Il ricorso va, pertanto, accolto in ragione della fondatezza secondo motivo.

5.- L’impugnata sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ai Tribunale a quo in differente composizione, affinchè la controversia venga definita in ossequlodel principio innanzi affermato.

PQM

 

LA CORTE

accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo motivo ed assorbito il terzo motivo del medesimo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo del ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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