Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23086 del 18/08/2021

Cassazione civile sez. II, 18/08/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 18/08/2021), n.23086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23956-2019 proposto da:

O.I., rappresentato e difeso dall’avv. Alessia Baldi, ed

elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC

avv.alessiabaldi-avvocatopec.com;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t., ope legis

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente a debito –

avverso il decreto n. 4586/2019 del Tribunale di Torino depositato il

5/7/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.I. ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Torino che ha respinto il ricorso da lui proposto nei confronti del diniego della protezione internazionale e di quella c.d. umanitaria reso dalla Commissione territoriale competente;

-a sostegno delle richieste di protezione il ricorrente aveva allegato di aver lavorato come saldatore e di essere figlio di un sacerdote di divinità del villaggio, morto quando egli era ancora piccolo; sosteneva di essere cresciuto con la nonna e di aver lasciato l'(OMISSIS) perché si era rifiutato, in quanto cristiano pentecostale, di entrare a far parte della setta degli (OMISSIS) alla quale era destinato per volere dei componenti della setta di cui era adepto anche lo zio paterno; alcuni adepti, infatti, lo avevano cercato dove lavorava per portarlo via forzatamente e il datore di lavoro d’accordo con la nonna lo avevano aiutato anche economicamente a partire;

– la sezione specializzata del Tribunale di Torino rigettava il ricorso condividendo la valutazione di non credibilità formulata dalla Commissione e confermando il diniego dello status e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b); il tribunale escludeva la protezione sussidiaria sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, lett. c) in ragione dell’insussistenza di una condizione di violenza indiscriminata e, con riguardo alla protezione c.d. umanitaria evidenziava come l’integrazione sociale non era di per sé sufficiente in assenza di un’accertata situazione di vulnerabilità;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso affidato a sei motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c);

-ad avviso del ricorrente, la motivazione con la quale il tribunale ha ritenuto insussistenti gli estremi per la protezione sussidiaria è viziata da un’erronea applicazione delle norme di diritto intertemporale di cui al D.L. n. 113 del 2018, posto che il suddetto provvedimento normativo si applica solo alle domande di protezione internazionale successive alla sua entrata in vigore;

– il motivo è inammissibile perché se è vero che il decreto contiene il richiamo all’art. 32, comma 1b ter inserito con il D.L. n. 113 del 2018 censurato dal ricorrente, nondimeno la protezione sussidiaria risulta negata prioritariamente sulla base della considerazione che il ricorrente non è esposto ad una minaccia grave e individuale alla vita derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale non ravvisandosi in Nigeria, sulla scorta dei report specificamente indicati nel decreto, una simile condizione (cfr. pag.3 e 4 del decreto); poiché tale statuizione non è attinta dal motivo, l’eventuale fondatezza della censura sull’art. 32 cit. non la travolgerebbe con la conseguente inammissibilità della doglianza (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013);

– con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– secondo il ricorrente, il tribunale era pervenuto ad un giudizio di asserita insussistenza di vulnerabilità del richiedente la protezione omettendo di procedere ad un esame completo dell’esistenza di situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche e caratterizzate da esigenze meritevoli di tutela;

– il motivo è inammissibile perché la censura non denuncia la violazione di un principio di diritto erroneamente applicato dal giudice del merito bensì l’esito dell’apprezzamento svolto;

– nel provvedimento impugnato è stata, infatti, compiuta l’analisi della condizione personale del richiedente la protezione umanitaria, è stata effettuata la valutazione comparativa e sulla base delle condizioni allegate, come emerge a pag. 5 del decreto, il giudice ha escluso situazioni rilevanti quali circostanze soggettive od oggettive di vulnerabilità;

– con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omessa audizione del ricorrente da parte del tribunale torinese e si denuncia l’erronea applicazione della Direttiva 2013/32 UE art. 46 par. 1 alla luce dell’art. 47 Carta dei Diritti fondamentali UE e violazione del diritto ad un ricorso effettivo;

– secondo il ricorrente, la mancata audizione del richiedente la protezione avrebbe irrimediabilmente inciso sul dovere di cooperazione del giudice e sulla motivazione del provvedimento di diniego;

– con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento amministrativo avanti la Commissione territoriale e del relativo verbale per mancanza di elementi essenziali e per violazione del contraddittorio e nullità derivata del procedimento giudiziario di primo grado avanti il Tribunale di Torino, che recepisce la predetta attività amministrativa svoltasi avanti la Commissione senza disporre nuova audizione;

– con il quinto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame e motivazione da parte del tribunale circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla richiesta difensiva motivata di nuova audizione del ricorrente avanzata con il ricorso introduttivo;

– il terzo, quarto e quinto motivo, riguardanti seppure sotto diversi aspetti la medesima questione dell’audizione del richiedente la protezione, sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente;

– si tratta di censure inammissibili;

– conviene ricordare che la disposizione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 10 e 11, introdotta con il D.L. n. 13, art. 6, comma 1 lett.g) ed applicabile al procedimento in esame instaurato nel 2018, rispettivamente prevedono rispettivamente il comma 10:

E’ fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritienenecessario disporre l’audizione dell’interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova.

ed il comma 11:

L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

– ciò posto, la giurisprudenza ha chiarito che in mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale sussiste l’obbligo di fissazione dell’udienza mentre l’audizione dell’interessato è ricollegata ai distinti presupposti che a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass. 21584/2020);

– nel caso di specie il motivo è inammissibile perché il tribunale ha preso in esame l’istanza di audizione dell’interessato e l’ha ritenuta non necessaria (cfr. pag. due, secondo capoverso del decreto), con decisione che, quindi, si inerisce nel solco del principio interpretativo sopra richiamato;

– né il ricorrente indica nel ricorso quali erano gli aspetti sui quali intendeva fornire chiarimenti e, dunque, inammissibile appare anche la censura articolata quale omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 25312/2020);

– con il sesto motivo di ricorso si solleva questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, con riferimento all’art. 6, comma 1, lett. g) nella parte in cui dispone che si continuino ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto solo alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti, e non alle domande di protezione internazionale presentate prima del centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore dello stesso decreto in relazione agli artt. 2,3,24,111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, dei principi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto alla difesa in relazione al principio di irretroattività della legge;

– assume il ricorrente che si determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento fra soggetti ugualmente titolari del diritto e dipendente dai ritardi e dalle eventuali errate valutazioni della Commissione territoriale;

– la questione è manifestamente infondata perché appartiene alla scelta discrezionale del legislatore la valutazione, sulla base delle esigenze che intenda privilegiare, di coordinare o meno l’entrata in vigore del nuovo rito processuale con la precedente e distinta fase amministrativa che, quantunque abbia anch’essa ad oggetto l’esame della posizione del migrante, è del tutto autonoma, non verificandosi, nel caso in esame, un’apprezzabile lesione del diritto di difesa, atteso che, con l’apertura della fase giurisdizionale, al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia resa da un giudice terzo ed imparziale all’esito di un processo a cognizione piena, sicché è assicurato il rimedio effettivo come richiesto dalla normativa Eurounitaria in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, direttiva 2013/32/UE e dalla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia (Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, pronunciatasi sul rinvio pregiudiziale avente a specific oggetto la possibilità del Giudice di decidere senza procedere obbligatoriamente all’audizione del richiedente già ascoltato dalla Commissione);

– attesa l’inammissibilità di tutti i motivi, il ricorso è inammissibile;

– nulla va disposto sulle spese perché il controricorso non ha i requisiti minimi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 richiamati nell’art. 370 c.p.c. ed è quindi inammissibile (cfr. Cass. 5400/2006; 12171/2009; 9983/2019);

-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

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