Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23086 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17082-2015 proposto da:

PROVINCIA DI AVELLINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLIA

86, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI CASSANDRA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GENNARO GALIETTA, OSCAR

MERCOLINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10411/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

di SALERNO, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. L’Amministrazione Provinciale di Avellino impugnava l’avviso di accertamento con cui l’agenzia delle entrate aveva irrogato le sanzioni per il ritardato pagamento della tassa di concessione governativa per le utenze telefoniche in uso relativamente all’anno 2009. La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Provinciale di Avellino affidato a due motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2909 e 2687 c.c.. Sostiene che la CTR erroneamente non ha tenuto conto del giudicato esterno formatosi in ordine alla non applicabilità delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008, essendo passate in giudicato le sentenze con cui la CTP di Avellino si era pronunciata sul punto.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. Sostiene che la sanzione prevista dalla norma i cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, si applica solo in caso di tardivo od omesso versamento di tributi, per il che è esclusa l’applicabilità in relazione al tardivo versamento della tassa di concessione governativa.

3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Ciò in quanto la CTR ha accertato che l’appellante aveva depositato in giudizio due ricevute del deposito presso la CTP di due copie del certificato del passaggio in giudicato delle sentenze citate e, tuttavia, la parte non aveva depositato le sentenze stesse. Neppure in questo giudizio la ricorrente ha depositato dette sentenze di cui assume il passaggio in giudicato, per il che il motivo difetta di autosufficienza.

4. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato il principio, da quale non vi è ragioni per discostarsi, secondo cui il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione), disciplina il profilo sanzionatorio degli omessi versamenti diretti delle imposte, “alle prescritte scadenze”, con applicazione estesa ad “ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”, dovendosi intendere applicabile la norma anche la tassa di concessione governativa. E ciò tenuto conto del fatto che il termine per il pagamento, da parte dell’utente, della tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, in virtù del collegamento operato dalla “nota 1” all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tra il tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta, atteso che l’avverbio “congiuntamente”, utilizzato in tale nota, non si riferisce solo alle modalità di versamento del tributo, ma anche al termine di pagamento, determinato per relationem in rapporto a quello previsto per le singole bollette emesse dal gestore ( Cass. n. 21168 del 12/09/2017; Cass. n. 1015 del 17/01/2017; Cass. n. 21777 del 15/10/2014).

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate le spese processuali che liquida in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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