Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23086 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26830/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, rappresentata e difesa

dall’Avvocato VELLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 63, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI ZOPPI e ANTONIO

PESELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato RIMMAUDO Giovanni,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1028/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/10/2006 R.G.N. 122/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega VELLA GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 395 del 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa, in accoglimento della domanda proposta da M.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ. dal 1-12-1999 al 29-2-2000 con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dalla data di stipula del contratto e condannava la società a corrispondere le retribuzioni maturate dall’agosto 2003 alla data della sentenza, detratte le retribuzioni percepite aliunde nel periodo novembre 2003/aprile 2004, oltre accessori.

La società proponeva appello e la appellata resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 27-10-2006 respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La M. ha resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’accordo del 25-9-1997 e succ. nonchè vizio di motivazione, in sostanza lamenta che la Corte territoriale erroneamente ha subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto alla dimostrazione del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione, in relazione ad una fattispecie di fonte contrattuale che, in forza della “delega piena” conferita alla contrattazione collettiva, tale collegamento non ha voluto elevare a requisito di legittimità delle assunzioni, richiedendo, quale causa legittimante il contratto a tempo determinato, il perdurare del processo di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda.

Al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio che nella fattispecie la semenza della Corte d’Appello ha accolto il primo motivo di gravame con il quale la società aveva lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla prima delle “due distinte motivazioni” della sentenza di primo grado “ciascuna da sola sufficiente a ritenere l’illegittimità della clausola appositiva del termine” ed ha confermato la seconda, ritenendo necessaria la prova del nesso in concreto tra la assunzione de qua e la causale indicata in contratto.

In particolare la Corte di merito ha rilevato che “in primo grado parte ricorrente non aveva allegato, quale motivo di nullità della clausola appositiva del termine al contratto in esame, l’insussistenza in fatto delle situazioni che, astrattamente, avevano legittimato l’apposizione del termine, nè aveva dedotto la non vigenza, all’epoca della conclusione del contratto, di accordi collettivi che consentivano il ricorso ad assunzioni a termine, ma si era soffermata sulla sua adibizione a mansioni che nulla avevano a che vedere con la ristrutturazione, affermando di aver sostituito dipendenti in ferie e/o in malattia”.

La Corte territoriale sul punto ha, quindi, affermato che “a fronte di tali argomentazioni, il giudicante, nella prima parte della sentenza, ha motivato in relazione alla valenza o meno delle pattuizioni collettive, ritenendo che non avessero legittimato le assunzioni a termine intervenute dopo il 31-12-1998 mentre, come detto, la lettura del ricorso non consente di cogliere alcun riferimento, nemmeno implicito, alla questione esaminata dal giudicante cosicchè deve rilevarsi che la causa petendi era diversa da quella presa in esame dal Tribunale”.

Orbene tale chiara e specifica statuizione, non essendo stata in alcun modo censurata, nè contestata, in particolare dalla controricorrente la quale si è difesa soltanto sulla seconda causa petendi confermata dai giudici di appello, deve ritenersi passata in giudicato, con la conseguenza che è ormai precluso a questo Collegio ogni rilievo in ordine, appunto, alla “non vigenza, all’epoca della conclusione del contratto, di accordi collettivi che consentivano il ricorso ad assunzioni a termine”, in considerazione della scadenza del limite temporale fissato dagli accordi attuativi dell’accordo 25/9/97.

Al Collegio non resta, quindi, che prendere atto del detto giudicato ed esaminare semplicemente il motivo di ricorso proposto dalla società contro la statuizione della nullità del termine incentrata sulla mancata prova del nesso concreto tra la assunzione de qua e le indicate “esigenze eccezionali”.

Tale motivo è fondato.

In proposito, come questa Corte ha più volte affermato e va qui ribadito, con specifico riferimento alle assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25-9-1997, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 (v. fra le altre Cass. 26-7-2004 n. 14011, Cass. 8-7-2009 n. 15981) l’attribuzione alla contrattazione collettiva del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per il loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine).

La forte di merito, quindi, in violazione di tale principio, erroneamente ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de quo, sulla base della considerazione che la società non aveva offerto alcuna dimostrazione circa il nesso concreto tra la assunzione della M. e la necessità di far fronte alle esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione.

Alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali: la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962. art. 1 (in contrasto, quindi, con quanto ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 2-3-2006 n. 4588).

Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del secondo (riguardante la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito) e, stante l’insormontabile ostacolo del giudicato interno come sopra evidenziato, non essendo, infine, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda della M..

Infine la diversità delle sentenze di merito e la peculiarità della vicenda processuale inducono (art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo vigente ratione temporis) a compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della M.; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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