Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23086 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/10/2017, (ud. 21/03/2017, dep.03/10/2017),  n. 23086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5386-2014 proposto da:

R.M., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO RICCOTTI;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERTO

CARONCINI 51, presso lo studio dell’avvocato CORRADO SCIVOLETTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO BORROMETI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1824/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato ROBERTO BORROMETI, difensore della controricorrente,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Modica, con sentenza n. 574 del 2005, accolse la domanda proposta da B.R. e per l’effetto condannò R.M. a restituirle l’importo di Lire 90.000.000, ricevuto in prestito dalla medesima B..

2. La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 13 dicembre 2012, ha rigettato l’appello proposto da R.M.. A fronte della prova dell’avvenuta consegna del danaro, peraltro neppure contestata, e del titolo della dazione di danaro, l’appellante R. non aveva dimostrato circostanze di segno contrario.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.M., sulla base di un motivo. Resiste B.R. con controricorso, anche illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c., assumendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato che non vi era prova che la dazione di danaro fosse stata effettuata a titolo di mutuo, atteso che i testimoni escussi erano inattendibili essendo legati da rapporti di parentela con la resistente B.R. (si trattava del padre e della figlia, quest’ultima moglie separata del ricorrente).

2. La doglianza è inammissibile.

2.1. Per costante giurisprudenza, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (ex plurimis, Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass., 23/05/2014, n. 11511). Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto provato che la causa della dazione di danaro fosse il mutuo, rilevando altresì l’infondatezza della censura con cui l’appellante aveva contestato l’attendibilità dei testimoni, le cui dichiarazioni, peraltro, non sono riportate nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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