Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23085 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10117-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL (OMISSIS) C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VINCENZO TIZZANI 19, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

LONGOBARDI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1117/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 24/02/2014;

údita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. L’Azienda Usl (OMISSIS) impugnava tre cartelle esattoriali per l’anno 2006 (notificate, rispettivamente, il 15 aprile 2009, il 21 aprile 2009 ed il 2 aprile 2009) con cui l’agenzia delle entrate aveva richiesto il pagamento della tassa di concessione governativa per le utenze telefoniche in uso. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la CTR del Lazio lo rigettava sul rilievo che l’Azienda Usl, pur non essendo annoverabile tra le amministrazioni dello Stato, è un organismo che in ambito locale sovrintende al Servizio Sanitario Nazionale ed è perciò da ritenere pubblica amministrazione che non può essere soggetto passivo della tassa sulle concessioni governative.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 e dello stesso decreto, art. 13 bis.

Sostiene che l’Azienda Usl non è organo dello Stato e non è ricompreso tra i soggetti esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui al D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 bis.

2. Preliminarmente osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine semestrale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, che richiama l’art. 327 c.p.c., è infondata. Ciò in quanto il ricorso originario è stato proposto prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha disposto la modifica dell’art. 327 c.p.c., per il che, a norma della stessa legge, art. 58, non si applica il termine semestrale previsto dalla novella legislativa ma il termine annuale previsto prima della riforma. Nel caso di specie la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 24 febbraio 2004 ed il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC il 13 aprile 2015, entro il termine di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza impugnata.

4. Il motivo proposto è fondato. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui: “Alla domanda se agli enti locali spetti l’esenzione dalle tasse di concessione governativa, tra le quali quella qui in esame si annovera, si deve rispondere negativamente in quanto, innanzi tutto, la predetta esenzione non è specificamente prevista dal D.P.R. n. 641 del 1972. In tale decreto l’art. 13 bis, comma 1, nel disciplinare le esenzioni prevede esclusivamente che: “Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”. E in proposito questa Corte ha stabilito che: “In tema di tassa sulle concessioni governative, le esenzioni previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non si applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali, atteso l’espresso disposto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 1, comma 10, e l’insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale” (Cass. n. 8825 del 2012). Si tratta dell’applicazione di un principio generale secondo il quale le norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria costituiscono una deroga alla regola generale e sono perciò di stretta interpretazione. Ciò, vale a dire l’inammissibilità dell’analogia come strumento di interpretazione delle norme agevolative in materia fiscale, impedisce di dare rilevanza al fatto che l’art. 74 TUIR (già 88), comma 1, stabilisca l’esenzione dall’IRES per “gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni”.” (Cass. Sez. Un., n. 9560 del 02/05/2014).

Perciò l’Azienda Usl è tenuta al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essa l’esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell’Amministrazione dello Stato.

5. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata decisione va cassata; decidendo nel merito va rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese processuali dell’intero giudizio si compensano per l’affermarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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