Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23085 del 03/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 03/10/2017, (ud. 21/02/2017, dep.03/10/2017),  n. 23085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10539-2012 proposto da:

CONSORZIO EDILPESARO 2000, P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL PRESIDENTE

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297,

presso lo studio dell’avvocato EMIDIO SANTARELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA ORAZI;

– ricorrente –

APPALTI MERIDIONALI SAS DI P.F. E C., P.I. (OMISSIS) IN

PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VINCENZO BRUNACCI, PAL. A/3, presso lo studio dell’avvocato

MARIA PIA IONATA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO

PALERMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio Edilpesaro 2000 conveniva davanti al tribunale di Pesaro la società Appalti Meridionali s.a.s. di P.F. & C. esponendo, per quanto qui ancora interessa, che esso Consorzio aveva ricevuto in appalto dalla Coop. Costruzioni s.c.ar.l. un lavoro avente ad oggetto l’esecuzione degli intonaci necessari per il completamento di alcuni edifici in corso di costruzione in un cantiere in (OMISSIS); che, in conformità dello statuto e del regolamento interno del Consorzio stesso, tale lavoro era stato affidato alla consorziata Appalti Meridionali; che, dopo il completamento dell’intonacatura di una prima unità immobiliare, la committente Coop. Costruzioni s.c.ar.l. aveva contestato la mancata rifinitura a scagliola dell’intonaco; che la società Appalti Meridionali, rappresentando di non essere in grado di eseguire la rifinitura a scagliola, aveva abbandonato il cantiere; che pertanto esso Consorzio aveva dovuto procedere urgentemente alla sostituzione della Appalti Meridionali con altra società consorziata, con conseguenti maggiori esborsi e ritardi nel compimento dell’opera; che a causa di detti ritardi, esso Consorzio aveva perduto la commessa dell’esecuzione di un corpo scala, con conseguente mancato guadagno (rapportato alla percentuale che l’impresa consorziata affidataria dell’opera avrebbe versato al medesimo Consorzio, secondo le previsioni statutarie, sul corrispettivo ricevuto dalla committente). Sulla scorta di tale narrativa il Consorzio Edilpesaro 2000 chiedeva la condanna della società Appalti Meridionali al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli impegni dalla stessa assunti nei confronti del Consorzio medesimo.

Il tribunale disattendeva la domanda attorea sul rilievo che nessun accordo contrattuale si era perfezionato con la Appalti Meridionali; al riguardo argomentava, per un verso, che quest’ultima società, dopo aver realizzato intonaci in un appartamento a campione, aveva rinunciato all’affidamento dell’opera perchè non era in grado di effettuare la rifinitura (“a scagliola”) pretesa dalla committente e, per altro verso, che non era stato provato che la richiesta della committente di una rifinitura “a scagliola” fosse stata comunicata alla Appalti Meridionali prima dell’inizio dei lavori. Il tribunale ha altresì accolto l’azione di arricchimento proposta dalla società convenuta in relazione all’opera da lei realizzata, per l’effetto condannando il Consorzio a versare alla stessa l’importo di Euro 2.572,99 oltre rivalutazione interessi.

La corte di appello di Ancona, adita dal Consorzio, ha confermato la sentenza di primo grado, sottolineando la circostanza che nell’opera realizzata dalla società convenuta non era stato ravvisato alcun vizio ma, semplicemente, la mancanza di una tipologia di finitura che non era stato provato esser stata espressamente richiesta dalla committente nè al Consorzio nè alla società consorziata. Secondo la corte distrettuale, quindi, nella specie mancherebbe la dimostrazione di un inadempimento colpevole della Appalti Meridionali, e ciò implicherebbe il rigetto della domanda attorea “sia nelle ipotesi in cui si condivida l’impostazione del primo giudice, in merito alla configurabilità di una mera trattativa, sia che, come appare preferibile, si accolga la soluzione prospettata dall’appellante, circa l’intervenuta conclusione del contratto per l’esistenza di un principio di esecuzione” (penultima pagina, ultimo capoverso, della sentenza).

La sentenza della corte marchigiana è stata impugnata dalla Consorzio Edilpesaro 2000 sulla scorta dei due motivi, rispettivamente riferiti al vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla valutazione degli elementi di prova ed al vizio di violazione falsa applicazione dell’art. 2602 c.c. e art. 2614 c.c., comma 1.

La società Appalti Meridionali si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 21.2.17, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo mezzo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione della statuizione che ha escluso l’inadempimento contrattuale della società Appalti Meridionali non può trovare accoglimento, perchè il ricorrente – assumendo che i giudici di primo e secondo grado avrebbero “errato nell’individuare la responsabilità dell’impresa consorziata nella violazione del predetto contratto di consorzio”, alla luce delle risultanze testimoniali – pone questioni di puro merito, senza formulare specifiche censure contro il ragionamento decisorio svolto nella sentenza impugnata e limitandosi a contrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze istruttorie a quello della corte di appello.

La censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.pl.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. Al riguardo va altresì ricordato che questa Corte ha già chiarito, per un verso, che il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360, c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alla riforma del 2012 (applicabile nel presente giudizio) – si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (sent. n. 2805/11); per altro verso, che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (sent. n. 16499/09).

Con il secondo motivo il ricorrente censura la qualificazione del rapporto tra il Consorzio Edilpesaro 2000 e la società Appalti Meridionali, operata dalla corte distrettuale in termini di subappalto, assumendo che tale rapporto andrebbe qualificato come mandato senza rappresentanza.

Il motivo non può trovare accoglimento, perchè presenta un duplice profilo di inammissibilità. Per un verso, esso risulta formulato in termini generici, non precisandosi quale statuizione della sentenza gravata si intenda censurare nè per quale ragione la qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti come mandato, invece che come subappalto, inciderebbe sulla impugnata decisione; per altro verso, esso si fonda sulla prospettazione di una questione – la dedotta violazione del regolamento consortile da parte della società Appalti Meridionali – che non viene trattata nella sentenza gravata e che il ricorrente non chiarisce con quale atto difensivo ed in quali termini sia stata sollevata nel giudizio di merito.

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i motivi in cui esso si articola e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla società contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA