Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23084 del 17/09/2019
Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14258-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CECINA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presse la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato PIERGIOVANNI MORI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 104/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE
depositata il 19/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/06/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. Il Comune di Cecina impugnava il diniego opposto dall’agenzia delle entrate all’istanza di rimborso della tassa di concessione governativa per le utenze telefoniche in uso per gli anni dal 2006 al 2009. La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno respingeva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune di Cecina, la CTR della Toscana lo accoglieva.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Il Comune di Cecina si è costituito in giudizio con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972. Sostiene che la tassa è dovuta ancorchè al regime concessorio sia subentrato il regime autorizzatorio per effetto della liberalizzazione prevista dal D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. Osserva la Corte che il ricorso è improcedibile in quanto la ricorrente non ha depositato nella cancelleria, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, così contravvenendo al disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Il deposito della sentenza in copia autentica che l’agenzia delle entrate ha effettuato in data 13 giugno 2013 non vale ad evitare la declaratoria di improcedibilità, considerato il tenore letterale della norma di cui all’art. 369 cit., nè si rinviene nel fascicolo del controricorrente copia della sentenza, per il che neppure per tale via può escludersi la sanzione dell’improcedibilità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 10648 del 02/05/2017).
Le spese processuali si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna l’agenzia delle entrate a rifondere al Comune di Cecina le spese processuali che liquida in Euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019