Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23084 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26516/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI Roberto, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PETRACCA NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA Sergio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 811/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/10/2006 R.G.N. 356/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PETRACCA NICOLA DOMENICO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità per

conciliazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 669 del 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo accoglieva la domanda proposta da B.C. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro (concluso per il periodo 1-7-2000/30-9-2000, per “esigenze eccezionali” ex art 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ., nonchè per sostituzione di personale assente per ferie) con le pronunce consequenziali.

La Corte d’Appello con sentenza depositata il 19-10-2006 respingeva l’appello della società e dichiarava assorbito l’appello incidentale subordinato della B..

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con cinque motivi.

La B. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., e la società ha altresì depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 31-1-2011.

Infine il Collegio ha autorizzato a motivazione semplificata.

Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

In considerazione, poi, dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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