Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23084 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/10/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/10/2017),  n. 23084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8864-2013 proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

B.C., C.F. (OMISSIS), M.M. C.F. (OMISSIS),

RISPETTIVAMENTE MADRE E FIGLIO, elettivamente domiciliati in ROMA,

piazza MAZZINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI

GIOIA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1082/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato Pascucci Franco con delega depositata in udienza

dell’Avv. C.M. difensore di sè stesso, che si riporta

agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Guglielmi Gigliola con delega depositata in udienza

dell’Avv. Di Gioia Giovan Candido difensore dei controricorrenti che

si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Nel 2007 C.M. ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Piacenza B.C. e M.M. lamentando, per quanto ancora rileva, l’avvenuta realizzazione senza concessione, a mezzo dell’innalzamento del muro di confine da due a quattro metri di altezza e del riporto di terra fino al colmo, di un terrapieno costituente terrazza con veduta a pochi centimetri da finestra della sua abitazione in (OMISSIS). Ha chiesto condannarsi i convenuti all’eliminazione delle opere e al risarcimento dei danni. Sulla resistenza dei convenuti, che hannò dedotto essere stata rilasciata licenza e realizzata l’opera sin dal 1973, effettuata c.t.u., il tribunale di Piacenza – considerata la lite come tesa all’eliminazione di muro realizzato senza autorizzazione e di servitù di veduta senza titolo – ha rigettato le domande, ritenendo tra l’altro l’opera risalente ai primi anni ‘70 e usucapita la servitù di veduta.

2. – Con atto di appello C.M. ha impugnato la sentenza e la corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato il gravame con sentenza depositata il 27 luglio 2012.

3. – Avverso tale decisione C.M. propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. B.C. e M.M. resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va premesso che, diversamente da quanto dedotto, dai controricorrenti, i motivi di ricorso sono ammissibili seppur mancanti di “quesiti”, essendo questi necessitati solo per le sentenze pubblicate dal 2.3.2006 (in virtù del D.Lgs. n. 40 del 2006) al 4.7.2009 (allorchè ha cessato di avere applicazione il testo dell’art. 366 bis c.p.c. giusta il D.Lgs. n. 69 del 2009).

2. – Con il primo motivo C.M. deduce l'”inammissibilità dell’usucapione di un abuso edilizio” e la “falsa applicazione degli artt. 871,872 ed 873 c.c.”, assumendo che – poichè il muro è stato realizzato in assenza di concessione – la corte territoriale non potesse ammettere l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata da norme inderogabili quali gli strumenti urbanistici locali, venendo in rilievo la violazione di un interesse pubblico.

2.1. – Il motivo è inammissibile. Con esso, infatti, si assume, senza fornire adeguate deduzioni, che faccia parte del thema decidendum essenzialmente la questione del mantenimento di costruzione a distanza inferiore a quella dettata da strumenti urbanistici integrativi del precetto dell’art. 873 c.c. (pur essendo, nel motivo, citate anche altre norme non confacenti). Tanto però non risulta dalla sentenza impugnata che, in relazione anche al tenore della domanda originaria, pur menzionando incidentalmente (p. 4) la norma dell’art. 873 c.c., verte coerentemente sulle diverse causae petendi costituite dalla realizzazione di muro senza autorizzazioni e dalla violazione di norme in tema di vedute. Dal difetto di pertinenza del motivo rispetto alla sentenza impugnata discende l’inammissibilità di esso, che esime questa corte dal considerare che comunque – ove si fosse trattato di dare riscontro alla questione in diritto sollevata – in senso contrario a quanto assunto dal ricorrente l’orientamento di questa corte (v. ad es. Cass. n. 3979 dell’18/02/2013 e n. 4240 del 22/02/2010) è nella direzione di affermare come ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia “esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem.

3. – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “falsa applicazione dell’art. 2727 c.c.”. Assume avere la corte territoriale erroneamente applicato il ragionamento presuntivo – in quanto relativo a conseguenze ignote di un fatto noto – per non essere sussistente il fatto noto della contemporanea realizzazione di terrapieno e casa, per non potersi quindi desumere dall’epoca di realizzazione della casa l’epoca di realizzazione del terrapieno, nonchè per essere insussistenti ammissioni in argomento – pure fondanti, la prova presuntiva – del C. e del suo c.t.p., le cui dichiarazioni sarebbero state peraltro dalla corte d’appello mal valutate.

– Il motivo è infondato. Non si rileva infatti, dalla lettura della sentenza, la denunciata violazione dell’art. 2727 c.c., in quanto dalla lettura stessa si evince che la corte d’appello – diversamente da quanto afferma il ricorrente – sia stata ben consapevole, nel rivedere il ragionamento presuntivo offerto dal giudice di prime cure, dell’incertezza del dato della contemporaneità tra realizzazione della casa (desunta dalla dichiarazione di fine lavori – p. 9 della sentenza) e del muro di contenimento (dato che si “intuisce” – p. 9). Se, dunque, il dato di partenza certo è la data di dichiarazione di fine lavori, il ragionamento indiziario si svolge correttamente cogliendo gli elementi che consentono di ritenere il muro di contenimento realizzato coevamente (e trattasi di elementi numerosi, che vanno ben oltre quelli indicati dal ricorrente: v. ad es. i cenni alla situazione dell’inferriata e all’esistenza di vegetazione adulta di cui a fotografie). A tali dati si aggiungono percorsi logici sempre adeguatamente svolti, confermativi dell’inferenza, quali la natura strutturale del terrapieno che ne suggerisce l’inserimento in una unitaria ristrutturazione, convergendo nel medesimo senso la connessione delle addizioni con il fabbricato e la sostituzione del vecchio muretto di confine (p. 10). In tale contesto, e sempre diversamente da quanto assume il ricorrente, la dichiarazione del c.t.p. che viene citata testualmente in sentenza (“il confine tra i mappali… è stato completamente stravolto dall’intervento edile…”): viene riferita non già direttamente all’attestazione dell’epoca delle opere, ma alla loro natura strutturale e complessiva (p. 10). Nella medesima ottica, la circostanza per cui l’autorizzazione non concernesse il terrapieno, come da progetto oggetto di licenza (p., 10-11), non viene ritenuta inficiare il ragionamento probatorio, “potendo essere questa una difformità sfuggita ai poteri comunali”. Infine – per quanto concerne dichiarazioni ammissive dell’attore, pure menzionate (p. 10) – deve considerarsi come tale elemento sia inserito nel ragionamento quale dato di contorno al pari delle contestate ammissioni del c.t.p. (p. 11). In definitiva, non sussiste alcuna violazione dei criteri normativi che presidiano il ragionamento probatorio ex art. 2727 c.c.. Per completezza, può richiamarsi che – in relazione alla doglianza proposta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione a detta presunta violazione – la verifica della corte di legittimità deve arrestarsi all’applicazione della regula iuris, quale si evince dalla sentenza, afferendo altre critiche al controllo di cui al diverso parametro di cui al n. 5 della stessa norma.

4. – Con il terzo motivo C.M. contesta la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., poichè la corte territoriale avrebbe rilevato d’ufficio “i fatti… sui quali basare il decorso del termine ventennale per il compimento dell’usucapione” (ricorso p. 8).

4.1. – Il motivo è inammissibile. Esso è infatti innanzitutto privo di autosufficienza, in quanto non si fa carico di indicare se e in quale sede processuale la relativa eccezione sia stata proposta nel giudizio di merito, in particolare per quanto concerne la sua coltivazione in sede di motivi di appello, tenuto conto che l’usucapione risulta già accertata in primo grado (un motivo sul punto neppure constando dall’impugnata sentenza). A prescindere da ciò, il motivo è poco comprensibile: se, infatti, con esso si intende eccepire il rilievo di ufficio dell’eccezione di usucapione, a prescindere da ogni valutazione nel merito, risulta che della relativa questione trattano i motivi dell’appello proposto dallo stesso C.; se viceversa, come parrebbe dal tenore testuale del motivo, si contesta solo che il giudice, a fronte dell’eccezione proposta dalla parte, abbia d’ufficio ricercato il materiale probatorio tra quello disponibile in causa, trattasi di contestazione inidonea, posto che le emergenze processuali ritualmente acquisite sono liberamente utilizzabili dal giudice per formare il proprio convincimento (cfr. artt. 115 e 116 c.p.c.). Tanto esime dalla corte dal pronunciare in ordine al se o meno l’eccezione di usucapione sia tale in senso stretto e quale sia il suo regime di preclusione nel processo in relazione all’onere di coltivarla in sede di impugnazione (su cui v. però ad es. Cass. n. 2730 del 06/02/2014 e n. 21484 del 12/10/2007).

5. – Con il quarto motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 116 e 117 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe desunto argomenti di prova dalla dichiarazione scritta del consulente di parte convenuta, ciò che non sarebbe ammesso stante la mancata convocazione delle parti, e dalla dichiarazione dei convenuti di fine lavori che, peraltro, non aveva riguardato il terrapieno in questione. Con il quinto motivo, poi, C.M. lamenta la nullità della sentenza ex art. 115 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 1144 c.c., poichè la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il mantenimento del terrapieno avrebbe potuto formare oggetto di tolleranza, esclusa d’ufficio dalla corte.

5.1. – I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto rappresentano analogo profilo di inammissibilità. Trattasi, infatti, di contestazioni nel merito del potere di valutazione delle prove spettante insindacabilmente al giudice del merito, ove espletato con il rispetto delle norme applicabili – che dal testo della sentenza non risultano violate – e con motivazione congrua. In altri termini, sotto la veste di contestazioni per violazione di legge, con i motivi anzidetti il ricorrente contesta in effetti il risultato valutativo cui è pervenuto il giudice di merito, inammissibilmente sollecitando questa corte a sostituire lo stesso con quello diverso dalla parte auspicato. Conferma di ciò si ha dal rilievo che, per entrambi i motivi, la parte ricorrente – lungi dall’indicare errori nell’applicazione delle norme indicate – contesta solo i risultati cui, nell’applicazione di esse, il giudice di merito è pervenuto.

6. – Con il sesto motivo il ricorrente contesta l’omessa, insufficiente, erronea motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo, indicato,nel decorso del termine ventennale per usucapire, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nell’ambito del motivo, si deduce che: a) la corte territoriale non avrebbe considerato l’inammissibilità dell’eccezione di usucapione in quanto concernente abuso edilizio; b) avrebbe male interpretato le dichiarazioni del consulente di parte attrice, nonchè c) del medesimo attore; d) avrebbe inesattamente ritenuto che il terreno adiacente l’abitazione dei convenuti non fosse percorribile senza il terrapieno; e) non avrebbe risposto alle contestazioni concernenti l’attendibilità del consulente dei convenuti; f) non avrebbe ben spiegato le sue conclusioni in ordine alla presenza di vegetazione adulta e g) all’origine delle lamentate infiltrazioni.

6.1. – Anche tale motivo è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, non indicando con precisione il ricorrente i passaggi testuali rispetto ai quali si riscontrerebbero i vizi motivazionali, sia perchè – lungi dal dedurre veri e propri vizi della specie – la parte contesta sfilo i risultati cui, con motivazione che sfugge a censure di insufficienza o illogicità, il giudice di merito è pervenuto. Trattasi, dunque, anche in questo caso, di contestazioni nel merito del potere di valutazione delle prove spettante insindacabilmente al giudice del merito, ove espletato con il rispetto delle norme applicabili e con motivazione congrua.

7. – Il ricorso va dunque nel suo complesso rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.300 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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