Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23083 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21661/2007 proposto da:

C.A., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio degli avvocati PORRU Guido, CARTA

GIANUARIO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti e

da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

Clementina, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 430/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 02/08/2006 R.G.N. 496/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità, L. n. 222 del 1984, ex art. 2.

Il Tribunale di Lanusei ha accolto la domanda con sentenza che, su ricorso dell’Istituto, è stata riformata dalla Corte d’appello di Cagliari, che ha respinto la domanda all’esito della rinnovazione delle operazioni peritali.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione C.A. affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, rappresentato dalle condizioni fisiche del ricorrente, che, secondo l’assunto, giustificherebbero il riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile, tenuto conto anche della circostanza che l’Inps avrebbe già riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento.

2.- Il ricorso è infondato. Ed invero va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità, il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche in relazione alla data di decorrenza della prestazione (cfr. ex multis Cass. n. 569 del 2011; n. 9988 del 2009). Questa Corte ha altresì precisato che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 10222/2009).

3.- Nella specie, le censure di parte ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui il giudice del merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, e comunque prive di rilievo decisivo, in particolare, le censure espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dal c.t.u. di secondo grado – e così in ordine alla erroneità e alla contraddittorietà della decisione della Corte territoriale che ha fatto propria quella valutazione – per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell’assicurato; anche perchè il ricorrente non ha riportato interamente in ricorso il contenuto della relazione di consulenza tecnica (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), nè ha precisato dove e quando i rilievi di cui trattasi sono stati sottoposti all’esame del giudice d’appello (con ulteriore violazione del suddetto principio).

4.- In conclusione, il ricorso è respinto. Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo precedente alla innovazione introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. in L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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