Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23082 del 18/08/2021

Cassazione civile sez. II, 18/08/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 18/08/2021), n.23082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28081-2019 proposto da:

P.N., D.C.A., P.A.,

rappresentate e difese dall’avvocato FRANCESCO LAGONIGRO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente a debito –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1238/2019 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositato il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

P.N., P.A. e D.C.A., quali eredi di Pe.Ag. (deceduto il (OMISSIS)), ricorrono in cassazione avverso il decreto 26 marzo 2019, n. 1238 della Corte d’appello di Bari, che ha rigettato l’opposizione fatta valere contro il decreto della medesima Corte che aveva parzialmente accolto la domanda di equa riparazione, condannando il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 807, somma coincidente con quella che Pe.Ag. è stato condannato a pagare nel giudizio presupposto.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”: la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare anzitutto che tra le parti del processo presupposto sussistevano reciproci diritti di credito, entrambi accertati, in secondo luogo che nel giudizio presupposto la causa era stata dai giudici di primo e di secondo grado considerata, ai fini delle spese di lite, di valore indeterminabile, in terzo luogo che nel giudizio di equa riparazione instaurato dalla controparte del processo presupposto è stato liquidato un indennizzo superiore.

Il motivo non può essere accolto. Quanto al primo profilo, la Corte d’appello ha considerato l’allegazione delle ricorrenti (v. p. 2), ma ha ritenuto, sulla base della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3 per cui “la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice” – che il primo giudice avesse correttamente liquidato l’indennizzo in misura coincidente con la somma riconosciuta nel giudizio presupposto. Quanto al secondo e al terzo profilo, va considerato che non assume rilievo decisivo in questo giudizio che il valore del giudizio presupposto sia stato reputato dal giudice di quel processo come indeterminabile (v. al riguardo il citato art. 2-bis, comma 3), così come che l’indennizzo riconosciuto in un diverso giudizio di equa riparazione, svoltosi tra altre parti, non era vincolante per il giudice del provvedimento qui impugnato.

b) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo richiamato che parla di “diritto accertato dal giudice”, in quanto l’accertamento “può anche non portare a una condanna della parte in cui favore esso viene riconosciuto”; il “significato economico della domanda giudiziale” non era infatti “di certo pari all’importo del solo capo condannatorio”; la Corte d’appello, poi, non ha computato, nella determinazione del diritto accertato dal giudice, gli interessi legali, pure liquidati nel processo presupposto in primo grado e in appello.

Il motivo non può essere accolto. Viene riproposta nella prima parte del motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la doglianza fatta valere nel motivo precedente con riferimento all’omesso esame del fatto. Come già detto, la Corte d’appello ha identificato la “posta in gioco” del giudizio presupposto nella condanna di Pe.Ag. a pagare Euro 807, in coerenza con quanto dispone il citato art. 2-bis, comma 3 che distingue il valore della causa dal diritto accertato dal giudice e a quest’ultimo collega, ove inferiore, la misura dell’indennizzo (senza contare che le ricorrenti neppure precisano nel ricorso le domande proposte nel giudizio presupposto, limitandosi a parlare di somme che P. “avrebbe dovuto versare alla sorella, Euro 4.581,99” e di “somme che egli avrebbe dovuto riceversi da quest’ultima, Euro 3.873,42”, oltre a una “quota latte oggetto delle pretese di parte attrice”).

Quanto alla mancata computazione degli interessi legali, è vero che, secondo questa Corte, “in tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, il limite quantitativo dell’indennizzo, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito” (Cass. 7695/2019). Nel caso in esame, però, risulta dal ricorso (p. 12 dell’atto) che P. era stato condannato a pagare Euro 645,57 oltre gli “interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo”; al riguardo le ricorrenti affermano unicamente che alla maggiore somma considerata dalla Corte d’appello, Euro 807, andrebbero aggiunti Euro 284,07 senza specificare in base a quali parametri tale ulteriore somma andrebbe calcolata.

c) Il terzo motivo fa valere “nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, L. n. 89 del 2001, art. 5 quater con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”: la Corte d’appello avrebbe “omesso completamente di esaminare i motivi d’appello proposti dalle opponenti, ossia che il “diritto accertato dal giudice” doveva essere la sommatoria dei rispettivi diritti di credito riconosciuti in favore di ciascuna delle parti del giudizio, che dovevano essere computati gli interessi legali, che doveva essere computato il valore della quota latte; che, infine, alla luce di tali motivi di impugnazione, l’opposizione non poteva essere ritenuta manifestamente infondata.

Il motivo è inammissibile. Anzitutto, la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 19348 del 2015 e Cass. n. 4142 del 2017) ha chiarito che, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo”, sicché non si può parlare di motivi di impugnazione. In ogni caso, il motivo ripropone le doglianze fatte valere con i due primi motivi, in relazione all’applicazione del disposto di cui della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3 doglianze come si è visto sub a) e sub b) non accoglibili, il che comporta l’assorbimento dell’ultimo rilievo relativo alla declaratoria di manifesta infondatezza dell’opposizione.

d) Il quarto motivo denuncia “violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello, nel condannare le opponenti al pagamento delle spese processuali, determinandole in “Euro 1.830 per compenso, oltre a rimborso forfettario del 15%”, ha violato le norme richiamate in quanto avrebbe dovuto applicare lo scaglione di valore compreso tra Euro 0.01 ed Euro 1.000, “escludendo la fase istruttoria e la fase decisionale, non essendosi queste svolte” e considerando che si tratta di procedimenti in camera di consiglio.

Il motivo non può essere accolto. Precisato che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione ha natura contenziosa (v. Cass. 23187/2016), va rilevato che la Corte d’appello ha applicato lo scaglione successivo a quello invocato dal ricorrente, ossia quello relativo alle cause da Euro 1.100,01 a Euro 5.200 (ovviamente computando anche quanto previsto per la fase decisoria, essendo l’opposizione… stata decisa). In tal modo la Corte non ha violato il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1, (secondo cui “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”), in quanto la liquidazione contestata si riferisce alla opposizione, in cui la richiesta delle ricorrenti di ottenere una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta, è stata rigettata (né vale al riguardo il richiamo a Cass. 3903/2016, trattandosi di precedente superato da Cass. 29420/2019).

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

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