Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23082 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11273/2007 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADIGE 39,

presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI ANDREA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CAVUOTO Carmen, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2947/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/06/2006 R.G.N. 5054/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 giugno 2006 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da B.M. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 2 novembre 2000 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto al ripristino dell’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, già riconosciutale con sentenza del 1994 e successivamente revocato dall’I.N.P.S. dal febbraio 1997 essendo stata rigettata la domanda di rinnovo per un ulteriore triennio. La Corte territoriale ha motivato tale decisione sulla base della CTU che ha accertato che la B. è affetta da patologie che non riducono la capacità lavorativa specifica in misura superiore ai due terzi, ed ha pure precisato che l’opinione espressa dal CTU secondo cui il provvedimento di revoca contestato sarebbe illegittimo stante il giudicato formatosi nell’anno 1994 è dipeso da una non corretta applicazione di norme giuridiche in materia di giudicato in quanto, in particolare, il CTU non aveva considerato che il giudicato è relativo e fa stato solo per l’epoca in cui la sentenza è stata pronunciata.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la B. articolandolo su due motivi.

L’I.N.P.S. rilascia procura senza svolgere alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. In particolare si assume che la revoca del trattamento pensionistico è subordinata ad un mutamento delle condizioni originarie, per cui il giudice del merito avrebbe dovuto procedere ad un raffronto fra le condizioni originarie e quelle sussistenti al momento della revoca per verificare la sussistenza di un reale mutamento in senso migliorativo.

Con secondo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, con riferimento al raffronto fra le condizioni accertate giudizialmente e che avevano dato luogo al beneficio in questione e la situazione presente all’epoca della contestata revoca del beneficio.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente riguardando entrambi il mancato raffronto fra le condizioni esistenti al momento del riconoscimento del beneficio e quelle esistenti al momento della revoca.

La L. n. 222 del 1984, art. 9, prevede la possibilità della revoca dei benefici previsti dalla stessa legge “nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto”.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha omesso l’accertamento di tale mutamento, necessario per la legittimità della revoca. Nè è possibile un nuovo giudizio sulle condizioni che avevano dato luogo all’originario riconoscimento in quanto, poichè la sentenza che accerta il diritto all’assegno ordinario di invalidità esplica efficacia di giudicato sull’esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo e assicurativo e stato invalidante), la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca dell’assegno disposta dall’INPS, deve raffrontarsi la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale con quella ricorrente al momento della revoca per verificare se effettivamente vi è stato un miglioramento nello stato di salute dell’assicurato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini (Cass. 22 marzo 2001 n. 4159).

Non avendo la Corte d’Appello di Napoli provveduto al raffronto fra la situazione esistente all’atto del riconoscimento dell’assegno alla B. e quella esistente al momento della revoca, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione, che provvederà a tale raffronto, oltre che alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA