Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23081 del 18/08/2021

Cassazione civile sez. II, 18/08/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 18/08/2021), n.23081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23854-2019 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA

30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO ZAULI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 3329/2019 della CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 03/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

G.A. ricorre in cassazione avverso il decreto 3 luglio 2019, n. 3329 della Corte d’appello di Bologna, che ha respinto l’opposizione da ella fatta valere contro il decreto della medesima Corte che aveva rigettato la sua domanda, di riparazione del danno causato dall’irragionevole durata del processo instaurato in primo grado da B.G. e nei successivi gradi dalla ricorrente quale procuratore speciale dell’attore.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria, con allegata nota spese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in sei motivi.

1. I primi cinque motivi sono tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 per quanto concerne la questione del rappresentante”; la Corte d’appello, nel decreto impugnato, avrebbe errato nel distinguere tra rappresentante e rappresentato, come risulterebbe anche dalla pronuncia di questa Corte n. 26931/2006;

b) il secondo motivo contesta “sempre violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 essendosi denegato valore alla circostanza che G. era anche beneficiaria della polizza”, dato che la genericità della formulazione dell’art. 2 comprenderebbe anche il beneficiario di una determinata res controversa;

c) il terzo motivo fa valere “nullità della sentenza per non avere ritenuto sussistente un giudicato esterno sulla legittimazione sostanziale e processuale di G.”, in quanto in tutti i gradi del processo presupposto la ricorrente è stata parte processuale e sostanziale;

d) il quarto motivo fa valere “violazione di legge sempre sulla violazione del giudicato esterno”;

e) il quinto motivo fa valere “nullità della decisione per non avere considerato come plurimi possano essere i soggetti aventi diritto all’indennizzo ex Legge Pinto in relazione allo stesso processo”, così che, essendo la ricorrente “soggetto processuale che aveva un interesse reale alla definizione della posizione”, aveva diritto all’indennizzo.

I motivi non possono essere accolti. Il processo presupposto è stato instaurato da B.G., il quale, sottoscritto un contratto di assicurazione di rendita vitalizia con premio annuo in favore di G.A.R., in relazione al quale aveva versato alcune rate, chiedeva alla società assicuratrice la restituzione delle rate versate; rigettata la domanda è stato proposto appello da G.A.R. quale procuratrice speciale di B., respinto l’appello è stato proposto ricorso in cassazione da G., sempre come procuratrice di B., così come in relazione al successivo giudizio di rinvio e al secondo giudizio di legittimità.

La ricorrente, pertanto, non è stata parte del processo (intendendo come parte “colui che domanda in proprio nome, o nel cui nome è domandata, una attuazione di legge, e colui di fronte al quale essa è domandata”), ma ha partecipato ai gradi di impugnazione quale rappresentante dell’attore ai sensi dell’art. 77 c.p.c. Secondo la ricorrente, l’avere rivestito la qualità di rappresentante processuale dell’attore le ha conferito la legittimazione a chiedere la riparazione del danno causato dalla durata del processo presupposto e al riguardo richiama una pronuncia di questa Corte (Cass. 26931/2006). Di tale pronuncia viene riportata, però, soltanto la prima parte della massima, per cui “in tema di equa riparazione, la L. n. 89 del 2001, art. 2 dispone che ha diritto all’equo indennizzo “chi” ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale e, quindi, data la genericità della sua formulazione, non limita la legittimazione attiva a colui che abbia avuto la veste tanto di parte in senso sostanziale che di parte in senso formale, essendovi situazioni in cui le due qualità sono scisse, appartenendo a soggetti diversi”. La ricorrente omette quindi la seconda parte della massima, ove si chiarisce che “ciò che rileva è che un determinato soggetto abbia subito un danno in conseguenza dell’eccessiva durata di un processo e che costui sia il destinatario degli effetti della sentenza”. Nel caso in esame la ricorrente non è la destinataria degli effetti della sentenza, il destinatario essendo colui che la domanda ha proposto e nel cui nome sono state fatte valere le impugnazioni, ossia B.G.. Ne’ rileva, ai fini del riconoscimento della legittimazione all’equa riparazione, la circostanza che la ricorrente fosse la beneficiaria del contratto di assicurazione, ciò non valendo a renderla destinataria degli effetti della sentenza, tanto più quando si consideri che – come sottolinea il controricorrente – il processo presupposto aveva come petitum la richiesta della restituzione delle somme versate da B., somme non sufficienti a dare luogo all’importo di capitale minimo per la costituzione della rendita vitalizia.

Circa la mancanza di legittimazione del rappresentante si è d’altro canto espressa questa Corte (v. Cass. 12123/2018, secondo cui “il pregiudizio non patrimoniale conseguente all’irragionevole durata del processo può essere subito solo dal minore, nel cui esclusivo interesse si è celebrato il processo presupposto, e non dal genitore che, avendo agito come rappresentante processuale del primo, non subisce alcun pregiudizio quale sostituto della parte rappresentata, e Cass. 24769/2014, per cui “il pregiudizio non patrimoniale conseguente all’irragionevole durata del processo può essere subito solo dall’interdetto, nel cui esclusivo interesse si è celebrato il processo presupposto, e non dal suo tutore che, avendo agito solo come rappresentante legale del primo, non ha autonoma legittimazione ad agire”).

Chiara è comunque sul punto la convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che all’art. 6 dispone che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (..) entro un termine ragionevole” e alla garanzia dell’art. 6 fa espresso richiamo la L. n. 89 del 2001, art. 1 bis nel riconoscere alla “parte di un processo” il diritto ad un’equa riparazione.

2. Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto sarebbe “assolutamente censurabile la decisione di condannare la parte alla refusione delle spese di lite”, dovendo le spese “in fattispecie come quelle in esame essere compensate”.

Il motivo è inammissibile: la Corte d’appello, a fronte della soccombenza della ricorrente, ha applicato l’art. 91 c.p.c. e l’ha condannata alle spese. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91 c.p.c. e ss., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito” (Cass. 1101/2010).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.500, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

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