Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23081 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9032-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MATERA, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA VOLTERRA 15, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO TARSIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DURANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2014 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. L’Amministrazione Provinciale di Matera impugnava l’avviso di accertamento per gli anni 2003 e 2004 con cui l’agenzia delle entrate aveva richiesto il pagamento della tassa di concessione governativa per le utenze telefoniche in uso. La Commissione Tributaria Provinciale di Matera rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la CTR della Basilicata lo accoglieva sul rilievo che la Provincia, pur non essendo annoverabile tra le amministrazioni dello Stato, doveva ritenersi esente dalla tassa di concessione governativa in considerazione del fatto che alla Provincia va riconosciuta, ai sensi dell’art. 114 Cost., pari dignità e posizione nel concorso alle funzioni di governo ed amministrazione della Repubblica.

2, Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la CTR pronunciato in ordine alla dedotta inammissibilità dell’appello derivante dal fatto che l’atto di appello era stato depositato presso la segreteria della commissione oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 ed allo stesso decreto, art. 13 bis.

Sostiene che la Provincia non è organo dello Stato e non è ricompreso tra i soggetti esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui al D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 bis.

3. Osserva la Corte che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2731 del 8/11/2016 dep. Il 2/2/2017Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ciò posto, esaminando la questione oggetto della pronuncia, il rilievo è infondato. Invero questa Corte ha affermato il principio secondo cui, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Cass. Sez. Un., n. 13452 del 29/05/2017). Nel caso che occupa la ricorrente deduce che l’atto di appello è stato spedito con raccomandata il 24.1.2009 ed è stato ricevuto il 27.1.2009, dopodichè il deposito dell’atto presso la segreteria della commissione è stato effettuato il 25.2.2009. Ne deriva che il deposito è stato effettuato nei trenta giorni dalla ricezione del plico.

4. Il secondo motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui: “In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l’esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l’inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.” (Cass. Sez. Un., n. 9560 del 02/05/2014).

5. Va, dunque, accolto il secondo motivo e va rigettato il primo. L’impugnata decisione, in relazione al motivo accolto, va cassata e, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese processuali dell’intero giudizio si compensano per l’affermarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA