Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23081 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.03/10/2017),  n. 23081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18508/2016 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE VITOLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 70, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE PACIFICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4319/31/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Comune di Ischia propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 4319/16 con la quale è stato accolto l’appello di C.F.G. avverso la sentenza della CTP di Napoli n. 312/30/2014 che ne aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso d’accertamento per Tarsu/Tia 2011. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il C..

Con unico motivo il ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e segg. e s.m., nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente e generica motivazione della sentenza. I giudici d’appello avrebbero ritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di pagamento impugnato, senza considerare che al medesimo era stato allegato il presupposto avviso bonario n. 249 del 28.2.2011 peraltro anche autonomamente notificato alla parte contribuente -; in ogni caso, la parte si era potuta difendere pienamente in giudizio, con tutte le contestazioni ivi spiegate, senza che avesse dimostrato l’effettivo e concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.

Premessa la inammissibilità della produzione in questa sede dei documenti non prodotti nelle precedenti fasi di merito che non attengano alla nullità della sentenza o l’ammissibilità del ricorso ex art. 372 c.p.c., il ricorso va rigettato.

La CTR ha infatti affermato: il Sig. C. dichiara di non aver mai ricevuto nè precedentemente nè in allegato all’avviso oggetto della controversia, senza essere in ciò smentito da controparte, che neppure in sede di contenzioso ha efficacemente provveduto alla sua produzione. Tale affermazione, non oggetto di specifica censura da parte del comune ricorrente, non consente di ritenere provata l’avvenuta notifica al contribuente, da parte del comune impositore, dell’avviso bonario, nè anteriormente nè contestualmente all’avviso impugnato.

La mancata trascrizione dell’avviso impugnato peraltro non consente a questa Corte di valutare che lo stesso contenesse il contenuto essenziale dell’atto presupposto, si da consentire al contribuente di avere certezza degli elementi essenziali della motivazione. E ciò ancor più alla luce della sentenza impugnata che con riferimento all’avviso di liquidazione ha affermato che nell’atto non era dato rinvenire gli elementi essenziali per la identificazione del presupposto dell’imposta nè vi era l’indicazione degli immobili sui quali era stata applicata la tassa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il comune ricorrente a pagare a C.F.G.A. le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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