Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23080 del 18/08/2021

Cassazione civile sez. II, 18/08/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 18/08/2021), n.23080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21017-2019 proposto da:

P.R., in nome proprio e quale erede di P.A.,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANDOMENICO DANIELE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 126/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositato il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

P.A. aveva adito, con ricorso depositato il 24 marzo 1971, la Corte dei conti per ottenere la pensione di guerra; dopo il suo decesso, avvenuto il (OMISSIS), si era avuta l’interruzione del processo, che era stata proseguito dal suo erede, P.R., con atto dell’11 novembre 2015 e poi definito con sentenza depositata il 30 gennaio 2017.

P.R., in proprio e quale erede di P.A., ha proposto domanda per ottenere l’equa riparazione del danno causato dalla durata irragionevole del processo.

Con decreto n. 86/2018, la Corte d’appello di Cagliari accoglieva parzialmente la domanda e condannava il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento di Euro 2.000. Il Ministero ha proposto opposizione contro il decreto. L’opposizione è stata accolta sotto il profilo della mancata detrazione – rispetto al periodo considerato, 1 agosto 1973/4 ottobre 1977 – dei tre anni di ragionevole durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis e il Ministero è stato condannato a pagare Euro 500.

Avverso il decreto della Corte d’appello di Cagliari 31 dicembre 2018, n. 126 ricorre per cassazione P.R..

Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione dell’art. 6 CEDU, violazione dei criteri per la liquidazione dell’indennizzo (errata determinazione del periodo di durata irragionevole)”: nell’affermare che dal periodo di irragionevole durata (ossia dall’1 agosto 1973 al 14 ottobre 1977) devono essere detratti tre anni di ragionevole durata, in quanto i fatti precedenti all’1 agosto 1973 non costituiscono fonte di responsabilità per lo Stato italiano nei confronti del cittadino, la Corte d’appello non ha considerato che secondo il costante orientamento di legittimità e di merito il calcolo della base temporale dell’indennizzo deve essere effettuato tenendo presente lo stato del procedimento a tale data.

Il motivo è fondato. Viene posta la questione della rilevanza della pendenza del processo alla data dell’1 agosto 1973 al fine non dell’equa riparazione della irragionevole durata precedente, ma della decurtazione o meno del periodo di ragionevole durata del processo nel calcolo dell’indennizzo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “posto che la finalità della L. n. 89 del 2001 è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell’istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore all’1 agosto 1973, data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte Europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato” (così, ex multis, Cass. 95/2016). Invero, “il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell’art. 6 della convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. n. 848 del 1955, condizionatamente all’accettazione della clausola opzionale recante il riconoscimento da parte degli Stati contraenti della competenza del giudice della convenzione, accettazione avvenuta per l’Italia, appunto, 11 agosto 1973” (Cass. 26002/2016).

Il danno causato dal tempo irragionevole del processo è divenuto pertanto indennizzabile solo a partire dall’I. agosto 1973, ma tale indennizzabilità deve – secondo quanto costantemente affermato da questa Corte – “tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento” (v., oltre a Cass. 95/2016 già citata, Cass. 15778/2010 e Cass. 14286/2006).

Ciò significa che se la causa – come nel caso in esame – era già pendente agosto 1973 non può essere detratto il periodo ragionevole del processo così come individuato dal nostro legislatore alla L. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis ma va data rilevanza al periodo pregresso comunque decorso dal momento della instaurazione del processo.

2. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, che deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra precisato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda sezione civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

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