Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23080 del 03/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.03/10/2017),  n. 23080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1811/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.O., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIDOLFINO

VENUTI 42, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PORTOGHESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERO BALENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1574/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

06/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico di V.O. sulla base di una verifica redditometrica relativa agli anni 2006 e 2007.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non applicabile secondo la ricorrente alle verifiche a tavolino.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, non avendo la CTR considerato l’assenza di elementi specifici idonei a giustificare i versamenti effettuati dal contribuente, socio della Immobiliare Porto Aviane srl.

Il secondo motivo di ricorso, che merita di essere esaminato con priorità, è infondato.

Ed invero, va ricordato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 (applicabile “ratione temporis”), la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di idonea documentazione, dalla quale emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento – cfr. Cass. n. 1332/2016; Cass. n. 916/2016.

Questa Corte è dunque ferma nel ritenere, quanto al tema generale rappresentato dalla prova idonea a superare la presunzione redditometrica, che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta – cfr. ex plurimis, Cass. n. 25104/2014.

Orbene, a tali principi si è pienamente uniformato il giudice di merito, ritenendo giustificati i versamenti effettuati dal contribuente alla società della quale era socio in relazione alla documentazione bancaria prodotta e dal contratto di mutuo, dai quali era specificamente emersa la dazione di somme da parte del padre in favore del contribuente ed il pressochè contestuale versamento delle stesse dal percettore delle somme alla società.

Per effetto del rigetto del secondo motivo il primo motivo è ininfluente.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del controricorrente in Euro 2500,00 per compensi, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA