Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2308 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 31/01/2020), n.2308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14277-2018 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NATALE ANTONELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO Commissione Territoriale per il riconoscimento

della protezione internazionale di Ancona, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1447/2017 della CORTE D’APPELLO di

ANCONA,depositata il 29/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio DI

MARZIO non partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – I.O. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 29 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. A fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. – Il ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, nonchè degli artt. 121,156,339,702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile l’appello in quanto tardivo, per essere stato introdotto con citazione anzichè con ricorso, essendo stato depositato l’atto di citazione in appello oltre allo spirare del termine di 30 giorni previsto dalla legge.

Ritenuto che:

5. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto la tardività dell’appello poichè erroneamente proposto, in violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), con citazione (anzichè con ricorso) depositata dopo lo spirare del termine di 30 giorni di cui all’art. 702-quater c.p.c..

Secondo il ricorrente l’appello sarebbe stato al contrario esattamente proposto con citazione, mentre avrebbe errato il giudice di merito nell’affermare che la forma dell’atto d’appello, in materia di protezione internazionale, alla stregua della disciplina quoad tempus applicabile, fosse il ricorso.

Ha viceversa stabilito questa Corte, a Sezioni Unite, che, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto per l’appunto con ricorso, come esattamente ritenuto dalla Corte di Ancona, e non con citazione (Cass., Sez. Un., 8 novembre 2018, n. 28575).

7. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2020

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