Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2308 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 31/01/2011), n.2308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22532/2009 proposto da:

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

L.O. (anche in proprio), giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati IOVINO Giuseppe, LUCIA POLICASTRO, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6127/2008 del TRIBUNALE di TRANI del 13.10.08,

depositata il 03/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Trani, dinanzi al quale era stato riassunto, dopo la sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell’esecuzione presso il medesimo Tribunale, il giudizio concernente l’opposizione proposta dall’INPS avverso l’atto di precetto notificato all’Istituto da R.C. e dal difensore di costui avv. L.O., per il pagamento di Euro 134,93 a titolo di “residuo spese” oltre quelle liquidate in una precedente decisione del medesimo Tribunale, con sentenza depositata il 3 novembre 2008, accoglieva l’opposizione, dichiarava l’insussistenza del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente in danno dell’Istituto e l’inammissibilità, in quanto domanda nuova, della richiesta della somma aggiuntiva.

Premesso che la “memoria difensiva e domanda riconvenzionale” con il quale i creditori avevano riassunto il giudizio doveva essere considerata, avendone i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, come ricorso in riassunzione, il predetto giudice evidenziava che era preclusa alla parte con tale atto di introdurre domande nuove rispetto a quelle inizialmente formulate, e riteneva perciò l’inammissibilità della richiesta di condanna dell’ente debitore al pagamento in favore della suddetta parte e del difensore dei diritti di procuratore maturati per l’attività svolta successivamente al deposito della sentenza e da distrarsi in favore del suindicato legale. Riteneva quindi fondata nel merito l’opposizione dell’Istituto, essendo incontroverso che esso aveva provveduto, prima della notificazione del precetto, al pagamento delle somme, comprensive degli accessori e delle competenze legali come liquidate, a cui era stato condannato, e che per le spese successive, denominate “residuo spese”, il creditore non aveva titolo esecutivo.

Della indicata sentenza il R. e l’avv. L. hanno domandato la cassazione con ricorso basato su un motivo.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo, così rubricato “violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 2, artt. 93 e 115 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione delle tariffe forensi approvate con D.M. 8 aprile 2004, n. 127; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, denuncia l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nel negare il diritto dei ricorrenti ad ottenere le ulteriori somme ad essi spettanti per competenze maturate successivamente alla sentenza, da distrarsi in favore del difensore.

Il ricorso è inammissibile.

La relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è del seguente tenore: “Osserva il relatore che pregiudiziale all’esame del suesposto motivo è la verifica dell’ammissibilità del ricorso sollecitata dall’INPS, che ha eccepito la mancata enunciazione del quesito di diritto a conclusione del motivo”.

“In effetti, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata il 3 novembre 2008, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione dettata dall’art. 366 bis cod. proc. civ., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

“Qui, però, l’unico complesso motivo nel quale è articolato il ricorso, non enuncia con riferimento alle denunciate violazioni di legge alcun quesito di diritto, nè con riguardo alle censure concernenti il vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, pure formulate nella rubrica, presenta quella indicazione riassuntiva e sintetica, che circoscrivendo puntualmente i limiti delle censure, consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità delle doglianze allorchè si lamentino vizi di motivazione”.

“Per quanto riguarda il ricorso proposto dall’avv. L. in proprio, si deve aggiungere che va verificata anche la sua legittimazione ad impugnare, posto che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difensore distrattario è parte limitatamente al capo della pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo, per cui è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si contesti il capo della pronuncia concernente la distrazione, e non la questione relativa all’entità delle spese e/o alla compensazione di esse (cfr. Cass. 6 marzo 2006 n. 4792, 20 ottobre 2005 n. 20321, 30 luglio 2004 n. 14637)”.

Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni esposte nella relazione, alle quali, del resto, i ricorrenti non hanno replicato.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell’INPS delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,00 (dieci/00) per esborsi e in Euro 200,00 (duecento/00) per onorari.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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