Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2308 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2308 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 21045-2016 proposto da:
CASSA RISPARMIO CENTO SPA in persona del Direttore Generale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20-C,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO
FABBRI, UGO DE NUNZIO, ALBERTO NIAFFEI ALBERTI e
MARCO DE NUNZIO;

– ricorrente contro
COOPCOSTRUTTORI SC_ARL IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA in persona dei Commissari Straordinari,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57,
presso lo studio dell’avvocato CARLO GANINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GABRIELE VELTRI;

Data pubblicazione: 30/01/2018

controricorrente avverso la sentenza n. 1307/2015 della CORTE D’APPELLO ‘di
a’

BOLOGNA, depositata il 15/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. Relatore

Rilevato che:
il Tribunale di Ferrara accoglieva, ai sensi dell’art. 67, secondo
comma, legge fall., l’azione revocatoria fallimentare promossa
da Coopcostruttori s.c.a.r.l. in amministrazione straordinaria,
in relazione a talune rimesse confluite su un conto corrente
aperto presso la Cassa di risparmio di Cento;
la sentenza, gravata da entrambe le parti, era in parte
riformata dalla corte d’appello di Bologna, la quale accoglieva
la revocatoria fallimentare anche in relazione a ulteriori
rimesse, da un lato ritenendo non efficaci e non opponibili le
invocate afferenti linee di credito e, dall’altro, escludendo
l’esistenza di partite bilanciate;
la Cassa di risparmio di Cento ha proposto ricorso per
cassazione articolato in cinque motivi;
la procedura ha replicato con controricorso e successiva
memoria.
Considerato che:
coi primi due mezzi, tra loro strettamente connessi, la
ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 67,
secondo comma, legge fall., 1321 e 2704 cod. civ., 117,
secondo comma, del T.u.b. e omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio, censurando la sentenza nella parte in

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FRANCESCO TERRUSI.

cui ha ritenuto la. revdcíbilità delle rimesse ,effettuate su un
conto corrente assistito-da apertura di credito;
secondo la ricórrente, il giudice d’appello sarebbe giunto a tale
esito erroneamente ritenendo ina,dempiuto l’onere della banca
di provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito

in atti si sarebbe dovuto evincere che tale contratto era stato
stipulato mediante uno scambio di raccomandate, e dunque
con documenti aventi forma scritta e data certa anteriore alla
procedura;
i motivi, suscettibili di unitario esame, sono in parte
inammissibili e in parte manifestamente infondati;
questa Corte ha già affermato il principio secondo il quale, in
materia di revocatoria fallimentare delle rimesse di conto
corrente bancario dell’imprenditore poi fallito, la banca che
eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l’esistenza
alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha
l’onere di dimostrarne la stipulazione;
nello specifico questa Corte ha precisato che tale prova può
esser fornita per facta concludentia nel (solo) caso in cui risulti
applicabile la deroga al requisito della forma scritta, prevista
nelle disposizioni adottate dal Cicr e dalla Banca d’Italia, ai
sensi dell’art. 117 del t.u.b., per essere stato tale contratto già
previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente
stipulato per iscritto (cfr. Cass. n. 19941-06, Cass. n. 1447005);
poiché non è stata neppure dedotta l’esistenza della riferita
condizione, la prova del contratto di apertura di credito
avrebbe dovuto esser fornita mediante produzione della
corrispondente scrittura;

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redatto in forma scritta, quando invece dai documenti versati

difatti, nei rapporti con la procedura concorsuale, sia essa il
fallimento sia essa l’amministrazione straordinaria, venendo in
considerazione la posizione di soggetto terzo rispetto alla
società debitrice, l’onere della prova del contratto deve essere,
assolto in considerazione delle caratteristiché del titólo di volta

ciò determina la radicale inidoneità della censura nella parte
riferita alla omessa considerazione delle risultanze dello
scambio di corrispondenza;
la corte distrettuale ha infatti svolto un completo esame della
detta corrispondenza tra le parti, giungendo a escluderne la
rilevanza probatoria per la genericità del contenuto dei
documenti richiamati oltre che per la mancanza di data certa;
sicché al riguardo la censura si rivela inammissibile, da un lato,
per difetto di specificità, non essendo stato riportato il
contenuto della corrispondenza richiamata nella parte
asseritamente riproduttiva di una chiara manifestazione di
volontà contrattuale, e, dall’altro, perché attinente al merito
della valutazione;
invero la prova del contratto bancario, come appunto si diceva,
non avrebbe potuto esser assolta invocando fatti concludenti
desunti da un generico scambio di corrispondenza;
col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 67, secondo comma, legge fall.,
censurando la sentenza nella parte relativa alle partite
bilanciate, posto che dagli atti di causa sarebbe emerso che le
rimesse erano destinate a costituire la provvista di successive
operazioni di prelievo o di pagamento a favore di terzi;
il motivo è inammissibile perché il giudice d’appello, dopo aver
convenuto con la tesi della ricorrente secondo la quale la prova
dell’accordo di bilanciamento può essere desunta anche da fatti
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in volta richiamato;

:concludenti, ha puntualmente analizzato le singole risultanze e
ha escluso che fosse stata raggiunta un g tale prova;
la valutazione sostanzia un apprezzamento di fatto
congruamente mothiato e insindacabile in questa sede;
col quarto e col quinto mezzo, infine, la banca dtduce la

legge fall. è l’omesso esame di fatto decisivo con specifico
riferimento al profilo della scientia decoctionis;
si sostiene che la carenza conoscitiva sarebbe derivata
dall’opera di occultamento dello stato di dissesto messa in atto
dagli organi direttivi della società, accertata con sentenza
penale; sicché la corte d’appello avrebbe omesso di assegnare
rilevanza a tale quadro probatorio, valutando invece come
dirimenti i provvedimenti monitori e le azioni esecutive
mobiliari pendenti a carico della società;
anche codesti motivi sono inammissibili perché tesi a
contrastare la valutazione della prova, volta che la corte
d’appello ha esaminato il dato discendente dalla richiamata
sentenza penale, ma ha motivatamente ritenuto che alla tesi
della banca si opponesse un quadro indiziario di differente
segno, composto non soltanto dai provvedimenti monitori e
dalle azioni esecutive mobiliari pendenti a carico della società,
di cui la ricorrente ammette peraltro l’esistenza, ma anche
dalle numerose iscrizioni ipotecarie sugli immobili, dalle
risultanze delle scritture contabili, dalla mancata certificazione
del bilancio e dalla relazione negativa della società di revisione;
la valutazione implica apprezzamenti riservati al giudice del
merito e insindacabili in questa sede;
il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.

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violazione e falsa applicazione dell’art. 67, secondo comma,

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 7.100,00, di cui euro
100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di
spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115

versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di. consiglio del 28
novembre 2017.
Il Presidente

del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

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