Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2308 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 09/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Real Carburanti s.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso il Dott. G.M., rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv. Mario Liviello (p.e.c.

liviello.mario,ordavvle.legalmail.it fax (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

Intesa San Paolo s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Largo di

Torre Argentina 11, presso l’avv. Dario Martella (p.e.c.

dariomartella.ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende,

per procura speciale in calce al controricorso, con l’avv. Enrico

Minervini (p.e.c. enricominervini.avvocatinapoli.legalmail.it);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 732/2013, emessa il 12 agosto 2013 dalla Corte

di appello di Lecce, nella causa n. R.G. 240/2007, passata in

decisione all’udienza del 27 marzo 2013, e depositata l’11 ottobre

2013;

Rilevato che in data 20 ottobre 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 11.10.2013, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., riduceva il credito vantato nei suoi confronti dalla Real Carburanti s.r.l. ad Euro 15.421,70, condannando l’istituto al pagamento della predetta somma, oltre interessi dalla domanda. Osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che l’eccezione di prescrizione, formulata dall’istituto con riferimento ai diritti di restituzione anteriori al 3.2.1992, era in parte fondata, avendo il c.t.u., nominato per individuare i pagamenti secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24418 del 2010, correttamente distinto tra rimesse solutorie e ripristinatorie, fissando perciò il credito del correntista in Euro 15.421,70.

2. Avverso tale sentenza la Real Carburanti s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deducendo la violazione e la falsa Applicazione dell’art. 112 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) avendo la Corte territoriale accolto un’eccezione di prescrizione formulata in modo generico dalla Banca, la quale non avrebbe indicato in modo compiuto e specifico quali operazioni fossero realmente colpite dalla prescrizione.

3. Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito mediante controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

4. Il motivo è infondato. Come risulta, infatti, dall’impugnata sentenza, l’istituto appellante, con il primo motivo di gravame, ripropose l’eccezione di prescrizione con riferimento al “diritti restitutori anteriori al 3 febbraio 1992, sul punto allegando l’autonomia delle singole partite e l’orientamento della S.C. in tema di rimesse in materia fallimentare”. Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 24418 del 2010, correttamente Applicato dalla Corte territoriale, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, la prescrizione del diritto restitutorio decorre dalla data della singola rimessa. Pertanto a fronte di un’eccezione di prescrizione formulata dall’istituto con riferimento alla richiesta di restituzione di tutte le rimesse, la Corte territoriale correttamente si è limitata a dichiararla fondata solo in parte, sicchè, facendo applicazione del superiore principio, ha distinto, tramite l’ausilio del tecnico nominato, tra rimesse aventi funzione solutoria e rimesse aventi funzione ripristinatoria.

5. Sussistono pertanto i presupposti per la discussione del ricorso in camera di consiglio e se il Collegio condividerà la presente relazione per il rigetto del ricorso.

La Corte, letta la memoria difensiva della controricorrente che aderisce alle conclusioni della relazione sopra riportata;

ritenuto di poter condividere le considerazioni relative alla qualificazione delle rimesse con le conseguenze indicate sulla decorrenza della prescrizione;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 4.100 Euro di cui 100 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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