Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2308 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2308 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 18536-2011 proposto da:
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTIC0(80001910746 (BR)in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA APOLLODORO 26,
presso lo studio dell’avvocato LELLI PAOLO VITTORIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSARI GUIDO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MEROLA FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato PEZZULLA FERRUCCIO (Studio
Legale LABLAW), rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO ROSARIA, giusta
delega a margine del controricorso;

– controricorrente nonchè contro
RICCHIUTO ROCCO;

1

Data pubblicazione: 03/02/2014

- intimato avverso la sentenza n. 339/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del 23.3.2010,
depositata il 04/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

che si riporta agli scritti.

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380bis cod. proc. civile:
Con sentenza 4 giugno 2010 la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento dell’opposizione alla
stima proposta da Merola Franco, proprietario di fondi espropriati dal comune di San Pietro
Vernotico, ritenutane la natura edificatoria in quanto ricadenti in zona destinata ad insediamenti
produttivi, determinava le indennità di moroprio, rispettivamente, in 48.841,06 ed in
2.293.269,00, oltre alle relative indennità di occupazione; con la conseguente condanna alla rifusione
delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza, non notificata, il comune di San Pietro Vernotico proponeva ricorso per
cassazione, articolato in due motivi e notificato il 7 luglio 2011.
Merola resisteva con controricorso.

***
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.
Con il primo motivo il comune di San Pietro Vernotico deduce la violazione di legge e la carenza
di motivazione nella ritenuta natura edificatoria dei fondi ablati e nella determinazione della relativa
indennità di esproprio. In contrario, si osserva che, ai fini della determinazione dell’indennità
espropriativa, la destinazione ad insediamento di attività commerciali o industriali ha natura
conformaÚva e vale quindi a rendere edificabili i terreni inseriti nel successivo piano per gli insediamenti
produttivi (Cass., 1 , 15 luglio 2011, n. 15.658; Cass., se1, 24 aprile 2007, n. 9891).
L’inclusione di un’area in un piano per insediamento industriale (P.I.P.) implica, anzi,
l’acquisizione della prerogativa di edificabilità, non diversamente dall’inserimento in un piano di zona
2

udito per il ricorrente l’Avvocato Paolo Vittorio Lelli (per delega avv. Guido Massari)

per l’edilizia economica e popolare (Cass. se1, 6 Settembre 2006, n.19128; Cass. 3 Giugno 2004, n.
10555; Cass., se1, 1 Aprile 2003, n. 4925), anche ove l’originaria zonizzazione del piano
regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo (la natura del fondo va accertata
al momento del compiersi della vicenda espropriativa: Cass. 21 marzo 2003, n. 4130).
Inammissibili, perché involgenti una diversa valutaione di merito, appaiono poi le censure mosse
alla consulenza tecnica d’ufficio, sulla cui base la corte territoriale ha determinato in concreto l’indennità

z

Con il secondo motivo il comune ricorrente denunzia la violazione dell’art. 37, primo comma,
decreto presidente Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nel testo emendato dall’art. 2, comma 89, legge
247 / 2007, nonché la carenza di motivazione nel diniego della ridnione del 25% dell’indennità
relativa ad un esproptiazione volta ad attuare interventi di riforma economico-sociale.
Il motivo propone un ‘interpretazione difforme da quella più volte ribadita da questa Corte,
secondo la predetta detrazione non trova applicazione nel caso in cui il procedimento sia adottato per
realizzare un semplice programma di edilizia convenzionata, inidoneo ad integrare il presupposto
dell’intervento di riforma economico-sociale cui la norma riconduce la riduzione del 25% del valore venale
del bene ai fini della determinazione dell’indennità: intervento, che deve invece riguardare l’intera
collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate, in attuazione di una previsione
normativa che in tal senso lo definisca (Cass., se 1, 23 febbraio 2012, n. 2774).
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai
difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;
– che prima dell’udienza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato
atto di rinunzia, sottoscritto anche dal difensore del Merola;

P.Q.M.
– Dichiara estinto il giudizio

Roma, 10 Dicembre 2013

di espropria ione.

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